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Parere

Parere n. 197/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Richiesta di parere in merito all’approvazione del nuovo statuto dell'Opera Pia "Telesino - Ardizzone".

Giustizia amministrativa202600124

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione SicilianaParere su quesito

Richiesta di parere obbligatorio sull’approvazione del nuovo statuto dell’Opera Pia "Telesino – Ardizzone".

Esito

FAVOREVOLE CON CONDIZIONI

La questione giuridica

La richiesta riguarda la legittimità delle modifiche allo statuto dell’Opera Pia "Telesino – Ardizzone", IPAB risultante dalla fusione per incorporazione dell’Opera Pia Telesino e dell’Opera Pia Casa delle Fanciulle Ardizzone e Di Pietro. In particolare, occorre valutare: l’inserimento dell’Assemblea dei soci tra gli organi istituzionali, con il compito di designare un componente del Consiglio di amministrazione e di esprimere pareri su direttive generali; la sostituzione del componente precedentemente nominato dall’Assessore regionale della Salute con un membro nominato dall’Assemblea dei soci; il limite alla rinomina dei consiglieri; l’esclusione dei canonici dai requisiti ordinari di competenza dei componenti del Consiglio; la firma congiunta del Presidente e del Segretario/Direttore sugli ordinativi di pagamento e incasso; la disciplina del Revisore dei conti. Il Collegio esamina inoltre il quadro normativo applicabile alle IPAB siciliane e la rilevanza del parere del Consiglio comunale di Palermo.

Il parere

Il Consiglio esprime parere positivo sulle modifiche statutarie, subordinatamente alla condizione che lo statuto chiarisca che il componente del Consiglio di amministrazione designato dall’Assemblea dei soci, una volta nominato, non risponde all’Assemblea né è soggetto a un vincolo di mandato, ma agisce esclusivamente nell’interesse pubblico dell’ente ed è titolare degli stessi diritti, doveri e responsabilità degli altri consiglieri. Il Collegio ritiene legittimo l’inserimento dell’Assemblea dei soci, poiché consente di preservare l’identità associativa e la volontà fondativa dell’originaria Opera Pia Telesino senza attribuirle poteri di gestione ordinaria o straordinaria, riservati al Consiglio di amministrazione e al Direttore. La firma congiunta del Presidente e del Direttore sugli ordinativi non determina sovrapposizioni tra funzioni di indirizzo e gestione. Nulla viene rilevato sulla disciplina del Revisore dei conti. Il Consiglio comunale non avrebbe dovuto rendere il parere sulle modifiche statutarie, non trattandosi di un atto fondamentale dell’ente locale; tale parere è quindi privo di rilevanza ai fini dell’approvazione.

Osservazioni

Art. 6 e art. 7 - Componente designato dall’Assemblea dei soci

Lo statuto deve chiarire che il componente del Consiglio di amministrazione espresso dall’Assemblea dei soci, dopo l’insediamento, non risponde all’Assemblea e non opera quale mandatario soggetto a vincolo di mandato. Egli deve essere considerato un amministratore a tutti gli effetti, con gli stessi diritti, doveri e responsabilità degli altri consiglieri, tenuto ad agire nell’interesse pubblico dell’IPAB.

Parere del Consiglio comunale

Il parere del Consiglio comunale non era necessario e non assume rilevanza, poiché l’espressione del parere sulle modifiche statutarie di una IPAB non rientra tra gli atti fondamentali dell’ente locale di competenza consiliare.

Norme richiamate

  • l. 17 luglio 1890, n. 6972

    Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono disciplinate dalla legge e dai relativi provvedimenti di attuazione.

    La disciplina delle IPAB contenuta nella legge è stata successivamente abrogata dal riordino statale, restando applicabile nel periodo transitorio nei limiti di compatibilità con la normativa sopravvenuta.

  • l. 8 novembre 2000, n. 328, art. 1

    Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni contenute nella presente legge, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.

    La disposizione impone anche alla Regione Siciliana l’adeguamento ai principi statali in materia di riordino delle IPAB, secondo il proprio ordinamento.

  • l. 8 novembre 2000, n. 328, art. 10

    Prevedere [...] la trasformazione della forma giuridica delle IPAB al fine di garantire l’obiettivo di un’efficace ed efficiente gestione, assicurando autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica compatibile con il mantenimento della personalità giuridica pubblica.

    La disposizione costituisce la base della trasformazione e dell’adeguamento delle IPAB, nel rispetto dell’autonomia statutaria e della finalità di efficacia ed efficienza gestionale.

  • l. 8 novembre 2000, n. 328, art. 30

    Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 10 è abrogata la disciplina relativa alle IPAB prevista dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972.

    L’abrogazione della disciplina previgente impone il riferimento al nuovo quadro normativo statale e alle disposizioni regionali compatibili.

  • d.lgs. 4 maggio 2001, n. 207, art. 5

    Le istituzioni che svolgono direttamente attività di erogazione di servizi assistenziali sono tenute a trasformarsi in aziende pubbliche di servizi alla persona e ad adeguare i propri statuti alle previsioni del presente capo entro due anni dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo.

    Le IPAB sono tenute alla trasformazione e all’adeguamento statutario secondo la disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona.

  • d.lgs. 4 maggio 2001, n. 207, art. 21

    Nel periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, ad esse seguitano ad applicarsi le disposizioni previgenti, in quanto non contrastanti con i principi della libertà dell’assistenza, con i principi della legge e con le disposizioni del presente decreto legislativo.

    La disciplina previgente continua ad applicarsi soltanto in via transitoria e nei limiti della compatibilità con la normativa di riordino.

  • d.lgs. 4 maggio 2001, n. 207, art. 22

    Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono ai sensi degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

    La clausola di salvaguardia non rende automaticamente inapplicabile la disciplina statale alla Sicilia; occorre verificare caso per caso la compatibilità con lo statuto speciale.

  • d.P.R. 30 agosto 1975, n. 636, art. 1

    Le funzioni amministrative attribuite agli organi centrali e periferici dello Stato [...] e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia di ordinamento e di controlli sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza [...] sono esercitate dagli organi della regione.

    La disposizione opera un rinvio dinamico alla legislazione statale in materia di ordinamento e controlli sulle IPAB, applicabile in Sicilia salvo ulteriori interventi regionali.

  • l.r. Sicilia 27 aprile 1999, n. 10, art. 68

    La Regione Siciliana esercita funzioni di vigilanza sulle IPAB.

  • l.r. Sicilia 11 dicembre 1991, n. 48, art. 1

    La disposizione richiama l’art. 32 della l. n. 142/1990, poi trasposto nell’art. 42 del d.lgs. n. 267/2000, delimitando la competenza consiliare agli atti fondamentali dell’ente locale.

  • d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 42

    Il consiglio delibera limitatamente agli atti fondamentali dell’ente locale.

    Il parere sulle modifiche statutarie di una IPAB non rientra tra gli atti fondamentali del Comune e non costituisce quindi competenza del Consiglio comunale.

  • d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

    Il Revisore dei conti deve essere iscritto all’albo dei revisori legali istituito ai sensi della normativa richiamata.

  • D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 6, comma 5, convertito dalla l. 30 luglio 2010, n. 122

    La disposizione è posta a fondamento dell’indirizzo volto alla riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali delle IPAB, purché ciò non contrasti con le tavole fondative.

Massime di principio

  • Nel riordino statutario di un’IPAB a base associativa, la riduzione o modifica degli organi dell’ente deve essere coordinata con il rispetto delle tavole fondative e dell’identità storica dell’istituzione; la riforma non può azzerare la volontà del fondatore quando questa costituisca elemento essenziale dell’ente.
  • È legittimo mantenere un’Assemblea dei soci con funzioni limitate alla designazione di un componente dell’organo amministrativo e all’espressione di pareri sulle direttive generali, purché i poteri di gestione ordinaria e straordinaria restino attribuiti agli organi competenti dell’IPAB.
  • Il componente del Consiglio di amministrazione designato da un’assemblea rappresentativa dei soci, una volta nominato, esercita una funzione organica nell’interesse dell’ente pubblico e non è soggetto a mandato imperativo o a obblighi di rendiconto nei confronti dell’organo designante.
  • Le norme statali di riordino delle IPAB si applicano anche alle IPAB siciliane quando le norme di attuazione dello Statuto regionale operano un rinvio dinamico alla legislazione statale e non sussista una disciplina regionale incompatibile.
  • Il parere del Consiglio comunale sulle modifiche statutarie di un’IPAB non è necessario quando tale attività non rientra tra gli atti fondamentali dell’ente locale attribuiti alla competenza consiliare.

Approvazione delle modifiche allo statuto dell’Opera Pia "Telesino – Ardizzone"

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana esamina la richiesta dell’Assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro, trasmessa dalla Presidenza della Regione Siciliana, relativa all’approvazione del nuovo statuto dell’Opera Pia "Telesino – Ardizzone", con sede a Palermo. Il parere è positivo, ma subordinato a una specifica modifica chiarificatrice riguardante il ruolo del componente del Consiglio di amministrazione designato dall’Assemblea dei soci.

Origine e vicenda statutaria dell’ente

L’Opera Pia deriva dalla fusione per incorporazione dell’Opera Pia Telesino e dell’Opera Pia Casa delle Fanciulle Ardizzone e Di Pietro, disposta nel 2008 con approvazione di uno statuto unico.

L’Opera Pia Telesino era stata costituita come società contro l’accattonaggio e presentava una struttura originariamente associativa, con un comitato direttivo eletto dall’Assemblea generale dei soci. L’Opera Pia Casa delle Fanciulle Ardizzone e Di Pietro, invece, era stata istituita nel 1818 per volontà della fondatrice e affidata a fedecommissari o, in loro mancanza, a presbiteri nominati dall’Arcivescovo di Palermo.

Nel 2015 le IPAB siciliane erano state invitate ad adeguare i propri statuti all’art. 6, comma 5, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla l. n. 122/2010, mediante la riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali. Lo statuto approvato nel 2016 aveva previsto un Consiglio di amministrazione composto da cinque membri: uno nominato dall’Assessore regionale della Famiglia, uno dall’Assessore regionale della Salute, uno dal Sindaco di Palermo e due dall’Ordinario della Diocesi di Palermo.

Nel 2025 l’Assemblea dei soci ha rilevato la mancata conformità dello statuto del 2016 alla struttura originaria dell’Opera Pia Telesino e ha chiesto il riconoscimento di una propria competenza nella designazione dell’organo amministrativo. Il Consiglio di amministrazione ha quindi approvato nel 2026 uno schema nel quale il componente nominato dall’Assessore regionale della Salute è sostituito da un membro designato dall’Assemblea dei soci.

Quadro normativo sulle IPAB siciliane

Il Collegio richiama la ricostruzione già svolta nell’affare n. 202600122. La l. n. 328/2000 ha previsto il riordino delle IPAB e la loro trasformazione, ove ricorrano i presupposti, in aziende pubbliche di servizi alla persona, imponendo alle Regioni a statuto speciale l’adeguamento dei propri ordinamenti secondo i rispettivi statuti.

Il d.lgs. n. 207/2001 ha stabilito l’obbligo per le istituzioni che svolgono direttamente attività assistenziali di trasformarsi e di adeguare i propri statuti. La disciplina previgente sulle IPAB continua ad applicarsi soltanto durante il periodo transitorio e nella misura in cui non contrasti con i principi e le disposizioni del nuovo ordinamento.

Secondo il Collegio, tale quadro normativo è applicabile anche in Sicilia. L’art. 1 del d.P.R. n. 636/1975, recante norme di attuazione dello Statuto regionale in materia di pubblica beneficenza e opere pie, contiene infatti un rinvio dinamico alla legislazione statale in materia di ordinamento e controlli sulle IPAB. La clausola di salvaguardia prevista dall’art. 22 del d.lgs. n. 207/2001 non esclude automaticamente l’applicazione della normativa statale nel territorio siciliano, dovendosi verificare caso per caso la compatibilità con l’autonomia regionale.

La Regione esercita funzioni di vigilanza sulle IPAB ai sensi dell’art. 68 della l.r. n. 10/1999.

Valutazione dell’Assemblea dei soci

Il Collegio ritiene legittimo inserire l’Assemblea dei soci tra gli organi istituzionali dell’ente, purché le sue funzioni restino circoscritte alla rappresentanza dei soci nel Consiglio di amministrazione e alla formulazione di pareri sulle direttive generali quando il Consiglio ritenga di richiederli.

L’Assemblea non dispone di poteri deliberativi sulla gestione ordinaria o straordinaria dell’ente, che restano attribuiti al Consiglio di amministrazione e al Direttore. Questa soluzione realizza un equilibrio tra due esigenze: da un lato, l’adeguamento dell’IPAB al nuovo assetto normativo e pubblico; dall’altro, la conservazione dell’identità associativa e della volontà fondativa dell’originaria Opera Pia Telesino.

Il Consiglio considera la presenza dei soci, anche in quanto discendenti dei fondatori o soggetti legati all’originaria istituzione, un elemento identitario che non può essere cancellato dalle modifiche statutarie. L’inserimento di un componente designato dall’Assemblea consente di preservare tale elemento senza attribuire ai soci poteri di gestione incompatibili con l’attuale natura dell’ente.

Condizione sul componente designato dai soci

Il parere positivo è subordinato alla precisazione che il componente designato dall’Assemblea dei soci, una volta nominato, non risponde all’Assemblea e non è vincolato dalle sue direttive.

Il componente deve agire nell’interesse pubblico dell’IPAB, con gli stessi diritti, doveri e responsabilità degli altri consiglieri. Non può essere considerato un mandatario dei soci né essere sottoposto a un vincolo di mandato.

Firma degli ordinativi

La modifica dell’art. 10, che attribuisce al Presidente la firma degli ordinativi di pagamento e di incasso insieme al Segretario/Direttore, è ritenuta legittima. La previsione non determina sovrapposizioni tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle di gestione.

Revisore dei conti

Il Collegio non formula rilievi sull’art. 12. La disposizione disciplina l’iscrizione del Revisore nel relativo albo, la durata triennale dell’incarico, le ipotesi di cessazione e revoca, le incompatibilità, i controlli sulla regolarità contabile e finanziaria, le relazioni sui bilanci, le verifiche di cassa, l’accesso agli atti e l’obbligo di segnalazione delle irregolarità alle autorità competenti.

Parere del Consiglio comunale

Il Consiglio rileva che il parere del Consiglio comunale di Palermo non era necessario. L’art. 1 della l.r. n. 48/1991, richiamando l’art. 32 della l. n. 142/1990 e il successivo art. 42 del d.lgs. n. 267/2000, limita la competenza consiliare agli atti fondamentali dell’ente locale.

L’espressione di un parere sulle modifiche statutarie di una IPAB non rientra in tale categoria. Di conseguenza, il parere comunale eventualmente acquisito non assume rilevanza nel procedimento di approvazione.

Conclusioni

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana esprime parere positivo sulle modifiche dello statuto dell’Opera Pia "Telesino – Ardizzone", a condizione che sia esplicitato il carattere pienamente organico e non rappresentativo del componente designato dall’Assemblea dei soci, il quale deve agire esclusivamente nell’interesse pubblico dell’ente.

Come è indicizzato

MaterieRegolamenti e atti amministrativi generaliRiordino e organizzazione della PARegioni e rapporti tra livelli di governo
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaFonti e atti normativi
IstitutiRiserva di legge e gerarchia delle fontiPrincipio di legalità e tipicitàPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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