Parere n. 201/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, proposto da Ambiente e Tecnologia s.r.l. (Avv.ti Alessandro Kiniger e Marina Zalin), contro la Regione Siciliana, Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità e nei confronti dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sicilia, del Comune di Enna, del Libero consorzio comunale di Enna, della società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti (SRR Enna Provincia ATO 6) s.c.a.r.l., per l’annullamento: del decreto del dirigente del servizio n. 1035/S8-D.A.R. del 28 settembre 2020, in parte qua; del silenzio-rigetto, formatosi in data 9 ottobre 2023, sul ricorso gerarchico diretto al dirigente del dipartimento dell’acqua e dei rifiuti della Regione Siciliana; di ogni altro provvedimento, atto presupposto, connesso e consequenziale, anche se non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario per l’annullamento, in parte qua, del decreto dirigenziale n. 1035/S8-D.A.R. del 28 settembre 2020, del silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico e degli atti connessi.
Esito
La questione giuridica
La società ricorrente ha impugnato, in parte qua, il decreto dirigenziale n. 1035/S8-D.A.R. del 28 settembre 2020, con il quale risultano aggiornate prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale relativa alla gestione della discarica sita in contrada Cozzo Vuturo nel Comune di Enna, nonché il silenzio-rigetto formatosi il 9 ottobre 2023 sul ricorso gerarchico. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, dopo due pareri interlocutori, ha ritenuto necessario acquisire informazioni sul procedimento di riesame e rinnovo dell’autorizzazione, sull’adempimento delle prescrizioni AIA e sugli esiti dei sopralluoghi ARPA. È emerso che la società ha prodotto la documentazione integrativa richiesta, che ARPA ha ritenuto adempiute le prescrizioni, con riserva per la prescrizione n. 5 della produzione della PGO aggiornata, e che era stata convocata una conferenza dei servizi decisoria per il 20 luglio 2026 ai fini del rinnovo dell’autorizzazione. La questione attuale riguarda quindi l’opportunità di definire il ricorso prima della conclusione del procedimento amministrativo di rinnovo, anche in relazione alla possibile permanenza o sopravvenuta carenza dell’interesse della ricorrente alla decisione.
Il parere
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa non ha ancora deciso il ricorso nel merito né sulle questioni preliminari. Ha ritenuto opportuno attendere l’esito della conferenza dei servizi decisoria convocata per il 20 luglio 2026, relativa al rinnovo del D.D.G. n. 254 del 27 aprile 2012, come aggiornato dal D.D.S. n. 1035/S8-D.A.R. del 28 settembre 2020. La conclusione del procedimento potrebbe determinare il superamento delle problematiche tecniche e incidere sulla permanenza dell’interesse della società a coltivare le censure. È stato quindi disposto un ulteriore supplemento istruttorio: l’Ufficio legislativo e legale dovrà monitorare il procedimento e acquisire gli eventuali documenti attestanti la conclusione della conferenza dei servizi. L’espressione del parere è stata sospesa e la trattazione è stata rinviata a una successiva Adunanza delle Sezioni riunite non prima del 5 novembre 2026.
Osservazioni
Procedimento di rinnovo dell’autorizzazione
Prima di definire il ricorso occorre acquisire l’esito della conferenza dei servizi decisoria convocata per il 20 luglio 2026 sul rinnovo dell’autorizzazione relativa al D.D.G. n. 254 del 27 aprile 2012, aggiornato dal D.D.S. n. 1035/S8-D.A.R. del 28 settembre 2020.
Adempimento delle prescrizioni AIA
Gli adempimenti posti in essere dalla società e gli esiti dell’ispezione ARPA del 26 gennaio 2026 risultano rilevanti ai fini della definizione della controversia. ARPA ha ritenuto adempiute le prescrizioni, precisando che la prescrizione n. 5 è da considerarsi adempiuta previa produzione della PGO aggiornata.
Permanenza dell’interesse al ricorso
La conclusione del procedimento di rinnovo può determinare il superamento delle problematiche tecniche e incidere sulla permanenza o sul venir meno dell’interesse della società a coltivare le censure proposte.
Incombenti istruttori
L’Ufficio legislativo e legale deve monitorare gli sviluppi del procedimento e acquisire eventuali documenti attestanti la conclusione della conferenza dei servizi decisoria.
Norme richiamate
d.P.R. 1199/1971
Il ricorso è qualificato come ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana; il parere è reso nell’ambito della relativa procedura consultiva.
D.D.G. n. 254 del 27 aprile 2012
Costituisce il provvedimento AIA originario oggetto di riesame e rinnovo.
D.D.S. n. 1035/S8-D.A.R. del 28 settembre 2020
Aggiorna il provvedimento AIA e contiene le prescrizioni impugnate in parte qua.
Massime di principio
- Quando, nel corso dell’esame di un ricorso straordinario, sia pendente un procedimento amministrativo di riesame o rinnovo direttamente incidente sull’atto impugnato, il Collegio può sospendere l’espressione del parere e attendere la conclusione di tale procedimento, se il suo esito può incidere sulla permanenza dell’interesse alla decisione.
- In presenza di rilevanti interessi ambientali e di questioni tecniche ancora oggetto di verifica amministrativa, è giustificata l’acquisizione di ulteriori elementi istruttori prima della definizione del ricorso straordinario.
- L’adempimento delle prescrizioni ambientali accertato dall’autorità tecnica competente può incidere sulla persistenza delle ragioni sostanziali del ricorso e deve essere valutato unitamente all’esito del procedimento autorizzatorio di rinnovo.
- La sopravvenuta definizione del procedimento amministrativo connesso all’atto impugnato può determinare la permanenza o il venir meno dell’interesse del ricorrente alla decisione del ricorso straordinario.
Ricorso straordinario in materia di autorizzazione integrata ambientale
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, riunito in Adunanza delle Sezioni riunite, esamina un ricorso straordinario proposto da una società operante nella gestione dei rifiuti contro la Regione Siciliana. Il ricorso riguarda, in parte qua, il D.D.S. n. 1035/S8-D.A.R. del 28 settembre 2020, collegato al precedente D.D.G. n. 254 del 27 aprile 2012, nonché il silenzio-rigetto formatosi sul ricorso gerarchico.
Premesse e attività istruttoria
La vicenda era già stata oggetto dei pareri interlocutori n. 292/2025 e n. 92/2026. Il Collegio aveva disposto approfondimenti istruttori per acquisire informazioni:
- sul procedimento di riesame e rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale;
- sugli esiti del sopralluogo previsto nella conferenza dei servizi del 18 dicembre 2024;
- sull’attività programmata dalla società per il novembre 2025;
- sulla nuova istanza presentata dalla società il 6 maggio 2025.
La Regione ha riferito che il procedimento di rinnovo era ancora in fase istruttoria e che la società aveva depositato la documentazione integrativa richiesta il 4 febbraio 2026.
Verifiche ambientali e adempimento delle prescrizioni
ARPA Sicilia ha effettuato un’ispezione il 26 gennaio 2026 presso la discarica sita in contrada Cozzo Vuturo, nel Comune di Enna, allo scopo di verificare l’adempimento delle sette prescrizioni contenute nell’art. 2 del D.D.S. n. 1035/S8-D.A.R.
Secondo la relazione ARPA del 30 gennaio 2026, le prescrizioni risultavano adempiute. Per la prescrizione n. 5, l’adempimento era subordinato alla produzione della PGO aggiornata. Il competente Servizio regionale ha inoltre ritenuto che la società avesse svolto l’attività programmata, alla luce dell’esito positivo del sopralluogo.
Rilevanza del procedimento di rinnovo
Il Collegio ha ritenuto che la conclusione del procedimento di rinnovo potesse superare le problematiche tecniche sottostanti alla controversia e incidere direttamente sull’interesse della società alla decisione del ricorso. Per tale ragione, con il parere interlocutorio n. 92/2026, era stato disposto di acquisire informazioni sull’esito del procedimento.
Con nota del 20 maggio 2026, l’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità ha comunicato che, dopo un ulteriore esame dei tempi delle procedure AIA relative ai termovalorizzatori di Palermo e Catania, era stata programmata per il 20 luglio 2026 la conferenza dei servizi decisoria sul rinnovo dell’autorizzazione.
Valutazione del Collegio
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha ritenuto opportuno attendere l’esito della conferenza dei servizi decisoria prima di esprimere il parere definitivo. La decisione è motivata dalla connessione tra il procedimento di rinnovo e l’oggetto del ricorso, dalla rilevanza degli interessi ambientali coinvolti e dalla possibilità che l’esito del procedimento modifichi l’interesse della società alla prosecuzione dell’impugnazione.
Il Collegio non ha quindi esaminato in via definitiva l’ammissibilità, la procedibilità o il merito delle censure proposte.
Dispositivo
L’espressione del parere è stata sospesa. L’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana dovrà monitorare gli sviluppi del procedimento e acquisire gli eventuali documenti relativi alla conclusione della conferenza dei servizi decisoria. La trattazione è stata rinviata a una successiva Adunanza delle Sezioni riunite non prima del 5 novembre 2026.
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