Cassazione Penale, Sentenza n. 31233/2023 del 19/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la riparazione per ingiusta detenzione per il periodo dall'8/11/2014 al 24/2/2017 in esecuzione di un ordine di esecuzione emesso sulla base di sentenza contumaciale di condanna (Tribunale di Lucca, 17/7/2013). Ha dedotto la nullità dell'ordine di esecuzione per mancata conoscenza del processo, anche per la mancata conoscenza della lingua italiana, e ha giustificato la propria irreperibilità con la precarietà dell'ubicazione del domicilio (ospitalità a turno da connazionali). Contestava inoltre che la sua mera presenza sul luogo non integrasse compartecipazione e censurava l'argomento sulla tardività della richiesta di declaratoria di nullità, sostenendo che l'iniziativa era discrezionale del difensore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione della Corte d'appello di Firenze che aveva escluso l'indennizzo in quanto l'odierno ricorrente aveva tenuto due condotte gravemente colpose: (1) una condotta sul luogo del fatto, che, pur non determinando la condanna definitiva, era risultata rilevante e idonea a far ritenere la sua contiguità con l'autore materiale e a formare il convincimento delle autorità sulla necessità della custodia; (2) l'omessa comunicazione delle variazioni del domicilio abituale, obbligo previsto dall'art.6, comma 8, D.Lgs. 286/1998, che aveva inciso sulla sua reperibilità e quindi sulla durata della detenzione. Sul piano giuridico la Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui l'indennizzo è escluso se la privazione della libertà è stata causata o concorsa a essere causata dal dolo o da colpa grave del richiedente. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento; non è stata disposta la rifusione delle spese a carico del Ministero a motivo della genericità della memoria prodotta dallo stesso ricorrente.
Norme richiamate
Disciplina il diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione e prevede l'esclusione del diritto quando l'interessato ha dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare; il giudice deve accertare d'ufficio l'assenza di tale causa.
Definisce la nozione di colpa (imprudenza, negligenza, imperizia) utilizzata quale parametro per valutare la 'colpa grave' ostativa al riconoscimento dell'indennizzo.
art. 6, comma 8, D.Lgs. 286/1998
Prevede l'obbligo per gli stranieri di comunicare al Questore le variazioni del domicilio abituale entro 15 giorni; l'omissione di tale comunicazione può integrare una condotta colposa con incidenza sulla reperibilità e sulla durata della detenzione.
art. 173, co. 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata in materia di contenuto motivazionale dei ricorsi e dei limiti della loro esposizione; qui richiamata per delimitare l'ambito motivazionale del motivo di ricorso esaminato.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. Unite e Sez.4) - es. Sez. Unite n. 43/1995; n. 32383/2010; n. 51779/2013; n. 57203/2017; n. 44978/2021
Principi consolidati secondo cui: la condotta dolosa o la colpa grave dell'interessato escludono l'indennizzo; la nozione di dolo comprende anche condotte consapevoli che creano allarme sociale; il giudice della riparazione deve valutare condotte anteriori e successive alla sottoposizione alla misura; il diritto alla riparazione è comunque riconoscibile anche quando l'ingiustizia derivi da illegittimità dell'ordine di esecuzione, purché non imputabile a dolo o colpa grave del detenuto.
Massime di principio
- Il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione è escluso quando il detenuto ha concorso, con dolo o colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia: non è necessario che il comportamento abbia determinato la condanna, basta che abbia inciso sulla percezione delle autorità e sulla decisione coercitiva.
- L'omessa comunicazione del domicilio da parte di uno straniero (art.6 comma 8 D.Lgs. 286/1998) può integrarne la responsabilità per colpa grave se detta omissione ha inciso sulla reperibilità e sulla durata della detenzione.
- La mera presenza sul luogo del reato può non essere neutra: comportamenti percepibili come indicativi di contiguità con l'autore possono integrare colpa grave ai fini dell'esclusione dell'indennizzo.
- La tempestività della contestazione dell'ordine di esecuzione è rilevante ma non esclusiva: il giudice valuta complessivamente antecedenti e successivi alla misura per accertare l'eventuale incidenza di dolo o colpa grave.
- Il giudice della riparazione deve accertare d'ufficio l'assenza di condotte dolose o gravemente colpose; spetta al richiedente dimostrare (o rendere non credibile) gli elementi che sarebbero idonei a ritenere la sua responsabilità.
- In casi simili è utile documentare la propria reperibilità alternativa (es. permesso di soggiorno, partita IVA, contatti in questura) e fornire prove concrete delle ragioni che hanno impedito la comunicazione del domicilio, oltre a ricostruire dettagliatamente il proprio comportamento nel luogo dei fatti per escludere ogni percezione di contiguità.
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