Cassazione Civile, Ordinanza n. 25082/2024 del 18/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio possessorio relativo al lastrico solare di copertura del vano scala di un edificio condominiale. La proprietaria di un appartamento ha chiesto la reintegrazione nel possesso del lastrico, lamentando anche la costituzione di una veduta illegittima sul proprio terrazzo per effetto di opere realizzate dalla controparte, consistenti in un abbaino e in una ringhiera. Il Tribunale ha accolto la domanda e ha ordinato il ripristino dello status quo ante; la Corte d'appello ha rigettato l'impugnazione del soccombente, ritenendo che il giudizio riguardasse sia lo spoglio del bene comune in compossesso sia la lesione derivante dalla veduta illegale. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., sostenendo che si sarebbe formato giudicato interno sulla domanda possessoria relativa al lastrico, poiché il giudizio di appello avrebbe dovuto riguardare solo la molestia possessoria connessa alla veduta. Con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo e violazione/falsa applicazione dell'art. 905 c.c., assumendo che la veduta sul terrazzo non fosse configurabile per la presenza di una tettoia su metà della superficie e che, per la parte scoperta, la distanza fosse rispettata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la Corte d'appello non aveva oltrepassato il thema decidendum e che non vi era alcun giudicato interno, poiché la sentenza di primo grado aveva accolto integralmente la domanda possessoria confermando il provvedimento interdittale originario. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, rilevando che, in presenza di doppia conforme, il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. è scrutinabile solo se il ricorrente indichi specificamente le diverse rationes facti delle due decisioni di merito, cosa non avvenuta; inoltre, la censura di violazione di legge mirava in realtà a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento delle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere un vizio di ultrapetizione, ma la Corte ha escluso che la Corte d'appello abbia deciso oltre i limiti della domanda
richiamato dal ricorrente in relazione all'oggetto dell'appello; la Corte ha ritenuto infondata la censura sul perimetro del devolutum
invocato dal ricorrente per escludere la sussistenza di una veduta illegale; la Corte ha rilevato che la doglianza mirava in realtà a contestare un accertamento di fatto
richiamato in tema di procedimento accelerato per ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati
richiamato come fase camerale successiva alla proposta del consigliere delegato
art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.
citato per escludere l'incompatibilità del consigliere che aveva formulato la proposta
citato per escludere l'incompatibilità del consigliere che aveva formulato la proposta
la Corte ha ribadito che, in doppia conforme, il motivo è inammissibile se non si indicano le diverse rationes facti delle decisioni di merito
applicato per escludere il sindacato sul vizio di motivazione in presenza di doppia conforme
base della condanna del ricorrente al pagamento di somme ulteriori per responsabilità processuale aggravata
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 D.P.R. 115/2002
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione di violazione di legge non consente di rimettere in discussione l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito, poiché il vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. riguarda l'erronea individuazione della norma o della sua portata, non la ricostruzione della fattispecie concreta.
- In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito, dimostrando la loro effettiva diversità.
- Il giudicato interno non può essere utilmente invocato quando la sentenza di primo grado abbia accolto integralmente la domanda e il giudice d'appello si sia limitato a confermare tale decisione nei limiti devoluti dall'impugnazione.
- Nel giudizio possessorio, la tutela può riguardare sia lo spoglio del bene comune in compossesso sia la molestia derivante dalla costituzione o esercizio di una servitù illegittima, se tali profili emergono dalla domanda e dalla decisione di merito.
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