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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14461/2024 del 23/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società proprietaria di un immobile adibito a esercizio di ristorazione agiva contro il Comune chiedendo sia la condanna a eseguire le opere necessarie per eliminare infiltrazioni d’acqua provenienti dalla strada pubblica e incidenti sull’immobile, sia il risarcimento dei danni materiali interni e della perdita di redditività derivante dalla locazione del locale. Il Tribunale rigettava per difetto di prova; la Corte d’appello riformava solo in parte, ordinando al Comune le opere indicate dal CTU espletato in sede di accertamento tecnico preventivo e riconoscendo solo i danni materiali interni, ma respingendo il preteso danno da mancata percezione dei canoni e dichiarando tardiva la domanda ex art. 614-bis c.p.c. La società ricorreva per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della sentenza e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per travisamento della prova e erronea esclusione del nesso causale tra infiltrazioni e indisponibilità del bene; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia/travisamento, sostenendo che la domanda risarcitoria per l’inagibilità era stata già proposta in primo grado; 3) omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., relativo allo stato di inidoneità dell’immobile; 4) violazione degli artt. 2043 e 2056 c.c., in relazione agli artt. 1223 e 1226 c.c., per il mancato riconoscimento del danno da indisponibilità dell’immobile quale pregiudizio in re ipsa; 5) violazione dell’art. 614-bis c.p.c. per avere considerato tardiva la domanda di misura coercitiva indiretta formulata con la comparsa conclusionale in primo grado e riproposta in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi: il primo perché mirava a una rivalutazione del materiale istruttorio e comunque non censurava un vizio motivazionale o di legittimità coerente con i limiti del giudizio di cassazione; il secondo perché la ricorrente non aveva adeguatamente riportato gli atti per dimostrare la tempestività della domanda e non si confrontava con la ratio della decisione, fondata anche sulla novità dell’allegazione rispetto alle conclusioni; il terzo perché l’omesso esame di elementi probatori non integra di per sé il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. e comunque non incideva sulla ratio decidendi, che era la tardività della domanda; il quarto perché presupponeva erroneamente che la Corte avesse negato un danno in re ipsa, mentre aveva dichiarato la domanda tardiva, osservando peraltro che il danno da mero non uso non sarebbe comunque risarcibile. Quanto al quinto motivo, la Corte lo ha ritenuto infondato, affermando che la domanda di condanna ex art. 614-bis c.p.c. costituisce una vera domanda soggetta alle preclusioni assertive e deve essere proposta prima della loro maturazione; non può quindi essere formulata per la prima volta con la comparsa conclusionale di primo grado. È stata quindi confermata la soccombenza della ricorrente, con condanna alle spese e al contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare il travisamento della prova; la Corte ha osservato che la doglianza tendeva in realtà a una rivalutazione del merito non consentita in cassazione.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per censurare la valutazione delle prove; la Corte ha ribadito che non è deducibile come vizio di legittimità la mera diversa lettura del materiale probatorio.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto che la decisione d’appello avesse invece esaminato la domanda, dichiarandola tardiva, e quindi non vi fosse ultrapetizione o minuspetizione.

  • art. 366 c.p.c.

    La Corte richiama il requisito di specifica indicazione e riproduzione degli atti/documenti su cui il motivo si fonda; la mancanza comporta inammissibilità.

  • art. 360 c.p.c.

    Usato come parametro per le censure di nullità della sentenza e di asserita omessa pronuncia.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ribadisce che il vizio riguarda un fatto storico e non la mera valutazione delle prove.

  • art. 369 c.p.c.

    Richiamato, insieme all’art. 366 c.p.c., per i requisiti di ammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per fondare la domanda risarcitoria; la Corte non si pronuncia nel merito del pregiudizio perché assorbito dalla tardività della domanda.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato in combinazione con gli artt. 1223 e 1226 c.c. per la liquidazione del danno; anche qui la Corte non entra nel merito per la tardività della domanda.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato per il principio di causalità e integralità del danno risarcibile; la Corte non lo applica al caso concreto per la preclusione processuale.

  • art. 1226 c.c.

    Invocato per la liquidazione equitativa del danno; la Corte non affronta il merito della quantificazione.

  • art. 614-bis c.p.c.

    La Corte afferma che la domanda di condanna alla misura coercitiva indiretta è una vera e propria domanda, soggetta alle preclusioni del rito e da proporre prima della maturazione delle preclusioni assertive; non è ammissibile se formulata per la prima volta con la comparsa conclusionale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio con procedimento camerale semplificato.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per l’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.

  • art. 1-bis D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato in relazione al contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio già apprezzato dal giudice di merito; le doglianze che mirano, anche indirettamente, a una diversa lettura delle prove sono inammissibili.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e non la mera mancata considerazione di singoli elementi istruttori; inoltre, il ricorrente deve indicare specificamente il fatto, il dato da cui emerge, il momento della discussione processuale e la sua decisività.
  • La deduzione di omessa pronuncia non è configurabile quando il giudice di merito abbia comunque esaminato la domanda, limitandosi a dichiararla tardiva o inammissibile per ragioni processuali.
  • La domanda di condanna ex art. 614-bis c.p.c. ha natura di vera domanda e non di mero accessorio automatico della condanna: va proposta tempestivamente, prima della maturazione delle preclusioni assertive, altrimenti è inammissibile.
  • Non è risarcibile, secondo l’impostazione richiamata dalla Corte, un danno configurato in via automatica e astratta come conseguenza del mero non uso del bene, se non è dimostrato il nesso causale e la domanda risulta comunque preclusa sul piano processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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