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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19962/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano convenuto in giudizio lo Stato chiedendo il risarcimento del danno derivante dalla mancata attuazione, nell'ordinamento interno, delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE sulla adeguata remunerazione dei medici specializzandi, relativamente ai corsi frequentati tra il 1978 e il 1990. Il Tribunale di Roma aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei Ministeri e rigettato la domanda nei confronti della Presidenza del Consiglio per prescrizione; la Corte d'appello aveva confermato. Nel ricorso per cassazione, un primo gruppo di ricorrenti deduceva: violazione dell'art. 101, comma 2, Cost., per avere il giudice fondato la decisione su orientamenti giurisprudenziali; violazione dell'art. 2935 c.c. per avere fatto decorrere la prescrizione dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. n. 370/1999, quando secondo i ricorrenti il diritto non era ancora azionabile perché l'ostacolo all'adeguamento era stato rimosso solo nel 2007; nullità della sentenza per motivazione incomprensibile; omessa pronuncia sulla legittimazione passiva dei Ministeri; e violazione dell'art. 92 c.p.c. per mancata compensazione delle spese. Il secondo ricorso, proposto dagli altri medici ed eredi, sosteneva che la L. n. 370/1999 non potesse incidere né sul danno né sulla decorrenza della prescrizione e che il termine dovesse decorrere solo dal momento in cui si erano chiariti i dubbi su giurisdizione, natura dell'azione e legittimazione passiva, chiedendo inoltre rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sull'effettività del rimedio giurisdizionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto inammissibili il secondo, terzo e quarto motivo del primo ricorso; ha escluso la violazione dell'art. 101 Cost. perché il giudice di merito ha applicato la legge e non lo stare decisis; ha ribadito che il diritto al risarcimento per tardiva attuazione delle direttive mediche si prescrive in dieci anni dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della L. n. 370/1999; ha negato la necessità del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; e ha condannato i soli ricorrenti che avevano proposto il primo ricorso al pagamento delle spese e di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 101, secondo comma, Cost.

    Il richiamo ai precedenti giurisprudenziali non integra violazione della soggezione del giudice soltanto alla legge, quando la decisione è comunque fondata su norme di legge e su interpretazione giuridica.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre da quando il diritto può essere fatto valere; per il risarcimento da tardiva attuazione delle direttive mediche, il dies a quo è fissato al 27 ottobre 1999.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se mancante, meramente apparente o incomprensibile; il semplice richiamo a precedenti conformi non la rende nulla.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione deve essere intellegibile e sufficiente al controllo di legittimità.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia è deducibile solo se la censura è specificamente localizzata negli atti e non è contradittoriamente prospettata.

  • art. 100 c.p.c.

    La doglianza richiede un interesse processuale concreto e non può essere formulata in modo incoerente.

  • art. 95 Cost.

    Richiamato nel motivo, ma non assume rilievo decisivo nella decisione.

  • art. 92, secondo comma, c.p.c.

    La compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice e non è un diritto della parte soccombente.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando la questione è già decisa in modo consolidato dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 267 TFUE

    Il rinvio pregiudiziale è escluso quando non vi è dubbio interpretativo rilevante rispetto alla giurisprudenza unionale già esistente.

  • art. 6 CEDU

    I termini di prescrizione e le formalità processuali sono compatibili con il diritto di accesso al giudice se ragionevoli e funzionali alla certezza del diritto.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    L'abuso del mezzo di impugnazione, specie contro orientamenti consolidati, può essere sanzionato con condanna equitativa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

  • art. 11 L. 19 ottobre 1999, n. 370

    Ha riconosciuto una prestazione solo ad alcuni soggetti e, per gli altri aventi diritto, segna il momento dal quale decorre la prescrizione decennale del credito risarcitorio.

  • d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    È richiamato come normativa di recepimento del regime dei medici specializzandi, ma non sposta il dies a quo della prescrizione per i soggetti qui considerati.

  • d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368

    È menzionato quale disciplina successiva del trattamento economico, non applicabile ai medici iscritti negli anni precedenti al 2006-2007.

  • art. 4 L. 13 marzo 1958, n. 260

    La chiamata in giudizio di un diverso organo statuale è una mera irregolarità sanabile.

Massime di principio

  • Nel contenzioso sul risarcimento da tardiva attuazione di direttive UE in materia di specializzazione medica, il diritto si prescrive in dieci anni con decorrenza dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 L. n. 370/1999, che ha reso conoscibile la stabilizzazione della pretesa nei confronti dello Stato.
  • La decorrenza della prescrizione non è sospesa dall'incertezza successiva su giurisdizione, natura dell'azione o individuazione del legittimato passivo, quando la pretesa era già astrattamente azionabile e la tutela poteva essere attivata anche in via stragiudiziale.
  • Il richiamo da parte del giudice di merito a precedenti di legittimità conformi non viola il principio della soggezione del giudice soltanto alla legge, se la decisione è effettivamente costruita su una norma applicata e interpretata.
  • La nullità della motivazione è configurabile solo quando la motivazione manchi, sia meramente apparente o obiettivamente incomprensibile; non basta la critica alla sua adesione a un orientamento giurisprudenziale consolidato.
  • L'omessa pronuncia è deducibile in cassazione solo se la questione è stata ritualmente devoluta al giudice di merito e il ricorrente indica specificamente l'atto o il verbale in cui la censura è stata proposta.
  • La legittimazione passiva nelle azioni di responsabilità dello Stato per mancata attuazione di direttive comunitarie spetta alla Presidenza del Consiglio dei ministri; l'evocazione di un diverso organo statuale non comporta di regola la mancata instaurazione del rapporto processuale, ma una irregolarità sanabile.
  • La compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e la sua mancata applicazione non è sindacabile in cassazione se la statuizione è coerente con il principio della soccombenza.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non va disposto quando la questione interpretativa è già coperta da una nomofilachia interna consolidata e non emergono effettivi dubbi di compatibilità con il diritto UE.
  • L'abuso del processo può essere sanzionato con una condanna equitativa ex art. 96, comma 3, c.p.c. quando l'impugnazione si risolva nella riproposizione di censure palesemente incompatibili con orientamenti consolidati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimentoResponsabilità della PAGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileObbligazioniResponsabilità civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoRinvio pregiudizialePrimato del diritto dell'Unione europeaBuona fede e correttezza

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