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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9275/2024 del 04/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la revoca ex art.673 c.p.p. della sentenza irrevocabile del 27/01/1998 sostenendo che l'abolizione/sospensione del servizio di leva e l'istituzione del servizio militare professionale (e della possibilità di servizio civile) avrebbero comportato l'abrogazione della norma incriminatrice (rifiuto del servizio militare) e dunque la cessazione dell'efficacia penale della sua condanna, rilevando inoltre che al momento del rifiuto non poteva scegliere il servizio civile sostitutivo.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo: le modifiche legislative (istituzione del servizio militare professionale e sospensione della leva) sono state considerate norme integratrici del precetto penale e non abrogative della fattispecie di rifiuto del servizio; la condotta è peraltro ricomprensibile nella nuova fattispecie ex art.2110 d.lgs. n.66/2010. Inoltre, la giurisprudenza ha stabilito che la sospensione della leva non annulla le sentenze irrevocabili (salvo che la successiva legge sia espressamente abrogatrice e più favorevole), e la possibilità di servizio civile successiva non incide retroattivamente sulla condotta già compiuta. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art.673 cod. proc. pen.

    Norma procedurale invocata dal ricorrente per chiedere la revoca della sentenza irrevocabile in caso di abrogazione della norma incriminatrice; il ricorso ex art.673 non è fondato perché non è stata dimostrata l'abrogazione della fattispecie

  • art.14, comma secondo, L. n.230/1998 (previgente)

    Norma che puniva il rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza nella disciplina previgente; la Corte ha ritenuto che tale fattispecie non sia stata abrogata ma sia stata assorbita nella normativa successiva

  • art.2110 d.lgs. n.66/2010

    pena: reclusione da sei mesi a due anni

    Il reato di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza è oggi ricondotto a questa disposizione; la Corte afferma la sostanziale sovrapponibilità con la precedente fattispecie e la coincidenza della pena, sicché non si è avuto abrogazione sostanziale

  • art.2 cod. pen. (quarto comma)

    Principio sulla legge nel tempo: se le norme successive sono più favorevoli si applicano retroattivamente, con la deroga che non si applica quando è già stata pronunciata sentenza irrevocabile; la Corte ha richiamato questo comma per spiegare la non punibilità di talune condotte successive per specifici soggetti, salvo sentenza definitiva

  • L. n.331/2000

    Legge che ha introdotto il servizio militare professionale: la Corte la considera una norma che integra il precetto penale e non una norma abrogatrice della fattispecie di rifiuto del servizio

  • L. n.226/2004, art.1

    cessazione del servizio del contingente chiamato alle armi il 31/12/2004

    Norma che ha determinato la cessazione del richiamo alla leva operativa; la Corte rileva che si è trattato di sospensione/cessazione pratica della leva, non di abrogazione della fattispecie penale

  • art.151 cod. pen. mil. pace (richiamato nella giurisprudenza)

    Riferimento ad altre norme incriminatrici militari di rifiuto che non sono state ritenute abrogate; evidenzia la continuità delle fattispecie nell'ordinamento militare

  • art.25 e art.27 Cost. (richiamati dal ricorrente)

    Il ricorrente ha invocato profili costituzionali di garanzia e proporzionalità; la Corte non ha ritenuto che la transizione normativa abbia determinato una violazione che comporti la revoca della sentenza irrevocabile

  • art.606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. (motivo di cassazione)

    Norma che disciplina i motivi di impugnazione in cassazione richiamata per inquadrare il motivo dedotto dal ricorrente; la Corte ha ritenuto il motivo infondato

Massime di principio

  • La sospensione o la cessazione pratica del servizio di leva non equivale automaticamente all'abrogazione della fattispecie penale che sanziona il rifiuto del servizio; occorre valutare se la norma incriminatrice sia espressamente abrogata o sostituita in termini tali da eliminarne la fattispecie
  • L'istituzione del servizio militare professionale o l'introduzione del servizio civile non comportano di per sé la cancellazione del reato di rifiuto del servizio militare: se la nuova normativa risulta sovrapponibile e la pena è analoga, si configura continuità normativa
  • Se una norma successiva è più favorevole al reo, ai sensi dell'art.2 c.p., comma quarto, essa si applica retroattivamente salvo che nei casi in cui sia già intervenuta sentenza irrevocabile; quindi le sentenze definitive persistono salvo reale abrogazione favorevole
  • Per ottenere la revoca di una sentenza irrevocabile ex art.673 c.p.p. per abrogazione del reato è necessario dimostrare che la norma incriminatrice sia effettivamente soppressa o che sia intervenuta una misura di non punibilità retroattiva applicabile al caso concreto
  • La giurisprudenza consolidata costituisce parametro decisivo nelle controversie sulla continuità delle fattispecie penali in materia militare: in casi analoghi la tendenza è a riconoscere la continuità della responsabilità salvo modifiche normative nette e abrogative

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