Cassazione Penale, Sentenza n. 9275/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la revoca ex art.673 c.p.p. della sentenza irrevocabile del 27/01/1998 sostenendo che l'abolizione/sospensione del servizio di leva e l'istituzione del servizio militare professionale (e della possibilità di servizio civile) avrebbero comportato l'abrogazione della norma incriminatrice (rifiuto del servizio militare) e dunque la cessazione dell'efficacia penale della sua condanna, rilevando inoltre che al momento del rifiuto non poteva scegliere il servizio civile sostitutivo.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo: le modifiche legislative (istituzione del servizio militare professionale e sospensione della leva) sono state considerate norme integratrici del precetto penale e non abrogative della fattispecie di rifiuto del servizio; la condotta è peraltro ricomprensibile nella nuova fattispecie ex art.2110 d.lgs. n.66/2010. Inoltre, la giurisprudenza ha stabilito che la sospensione della leva non annulla le sentenze irrevocabili (salvo che la successiva legge sia espressamente abrogatrice e più favorevole), e la possibilità di servizio civile successiva non incide retroattivamente sulla condotta già compiuta. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma procedurale invocata dal ricorrente per chiedere la revoca della sentenza irrevocabile in caso di abrogazione della norma incriminatrice; il ricorso ex art.673 non è fondato perché non è stata dimostrata l'abrogazione della fattispecie
art.14, comma secondo, L. n.230/1998 (previgente)
Norma che puniva il rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza nella disciplina previgente; la Corte ha ritenuto che tale fattispecie non sia stata abrogata ma sia stata assorbita nella normativa successiva
pena: reclusione da sei mesi a due anni
Il reato di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza è oggi ricondotto a questa disposizione; la Corte afferma la sostanziale sovrapponibilità con la precedente fattispecie e la coincidenza della pena, sicché non si è avuto abrogazione sostanziale
art.2 cod. pen. (quarto comma)
Principio sulla legge nel tempo: se le norme successive sono più favorevoli si applicano retroattivamente, con la deroga che non si applica quando è già stata pronunciata sentenza irrevocabile; la Corte ha richiamato questo comma per spiegare la non punibilità di talune condotte successive per specifici soggetti, salvo sentenza definitiva
L. n.331/2000
Legge che ha introdotto il servizio militare professionale: la Corte la considera una norma che integra il precetto penale e non una norma abrogatrice della fattispecie di rifiuto del servizio
L. n.226/2004, art.1
cessazione del servizio del contingente chiamato alle armi il 31/12/2004
Norma che ha determinato la cessazione del richiamo alla leva operativa; la Corte rileva che si è trattato di sospensione/cessazione pratica della leva, non di abrogazione della fattispecie penale
art.151 cod. pen. mil. pace (richiamato nella giurisprudenza)
Riferimento ad altre norme incriminatrici militari di rifiuto che non sono state ritenute abrogate; evidenzia la continuità delle fattispecie nell'ordinamento militare
art.25 e art.27 Cost. (richiamati dal ricorrente)
Il ricorrente ha invocato profili costituzionali di garanzia e proporzionalità; la Corte non ha ritenuto che la transizione normativa abbia determinato una violazione che comporti la revoca della sentenza irrevocabile
art.606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. (motivo di cassazione)
Norma che disciplina i motivi di impugnazione in cassazione richiamata per inquadrare il motivo dedotto dal ricorrente; la Corte ha ritenuto il motivo infondato
Massime di principio
- La sospensione o la cessazione pratica del servizio di leva non equivale automaticamente all'abrogazione della fattispecie penale che sanziona il rifiuto del servizio; occorre valutare se la norma incriminatrice sia espressamente abrogata o sostituita in termini tali da eliminarne la fattispecie
- L'istituzione del servizio militare professionale o l'introduzione del servizio civile non comportano di per sé la cancellazione del reato di rifiuto del servizio militare: se la nuova normativa risulta sovrapponibile e la pena è analoga, si configura continuità normativa
- Se una norma successiva è più favorevole al reo, ai sensi dell'art.2 c.p., comma quarto, essa si applica retroattivamente salvo che nei casi in cui sia già intervenuta sentenza irrevocabile; quindi le sentenze definitive persistono salvo reale abrogazione favorevole
- Per ottenere la revoca di una sentenza irrevocabile ex art.673 c.p.p. per abrogazione del reato è necessario dimostrare che la norma incriminatrice sia effettivamente soppressa o che sia intervenuta una misura di non punibilità retroattiva applicabile al caso concreto
- La giurisprudenza consolidata costituisce parametro decisivo nelle controversie sulla continuità delle fattispecie penali in materia militare: in casi analoghi la tendenza è a riconoscere la continuità della responsabilità salvo modifiche normative nette e abrogative
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