Cassazione Penale, Sentenza n. 9176/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Messina sulla rideterminazione della pena dopo che la Corte di Cassazione aveva annullato la condanna per il reato di stalking (estinto per remissione di querela). Il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 133 c.p. e 597 c.p.p. sostenendo che la Corte territoriale, nel rideterminare la pena per il reato residuo (violenza sessuale lieve), ha violato il divieto di reformatio in peius e ha determinato una pena eccessiva rispetto alla pena base che, a suo dire, doveva essere presa a riferimento
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo: pur rilevando errori dei giudici di merito nella determinazione della pena, quegli errori erano a favore dell'imputato e, in assenza di impugnazione da parte della pubblica accusa, non potevano essere corretti in peius. La Corte ha inoltre chiarito che, nel giudizio di rinvio dopo annullamento parziale per il reato più grave, il giudice di rinvio non è vincolato alla quantità di pena già individuata come aumento ex art. 81 c.p., ma non può irrogare una pena che, per specie e quantità, costituisca un aggravamento rispetto a quanto precedentemente determinato; ha rilevato infine l'illegittimità della pena inferiore al minimo edittale irrogata dalla Corte territoriale, ma non ha potuto correggerla in peius in assenza di gravame del P.M., pertanto ha rigettato il ricorso e confermato la statuizione impugnata
Norme richiamate
art. 612-bis cod. pen.
Norma che disciplina il reato di atti persecutori (stalking). Nel caso la remissione di querela della persona offesa ha determinato l'estinzione del reato, con conseguente annullamento della relativa pena da parte della Cassazione
art. 609-bis cod. pen.
Norma che disciplina la violenza sessuale; nel caso è stata applicata una attenuante (prevista dalla norma o dalla relativa valutazione) che ha inciso sulla determinazione della pena per il reato residuo
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte richiama la necessità del bilanciamento delle circostanze per definire la pena base e per individuare il reato più grave ai fini della continuazione
art. 597 c.p.p.
Dispositivo che presidia il divieto di reformatio in peius nel giudizio d'appello/di rinvio; la Corte valuta i limiti dell'applicazione del principio nella rideterminazione della pena dopo annullamento parziale
art. 81, comma secondo, c.p.
Regola sugli aumenti di pena per i reati in continuazione; richiamata con riferimento al calcolo degli aumenti che il giudice deve operare dopo individuazione del reato più grave
art. 25 Cost.
Principio costituzionale della legalità della pena richiamato per ribadire che la pena deve essere prevista dalla legge e determinata nei limiti edittali; fondamento della nozione di pena 'illegale' se fuori dai limiti normativi
art. 2 e art. 1 c.p.
Richiamati nel quadro della retroattività della lex mitior e della riserva di legge sulla pena: orientano la valutazione sulla possibilità di applicare trattamenti sanzionatori più favorevoli o valutare modifiche sopravvenute
Massime di principio
- Se la querela viene rimessa per il reato indicato come 'più grave' in un quadro di reati in continuazione, la remissione estingue quel reato e impone la rideterminazione della pena per il reato residuo da parte del giudice adito in rinvio
- Nel giudizio di rinvio il giudice non è vincolato al quantum dell'aumento già computato nel precedente giudizio (ex art. 81 c.p.), ma non può adottare una decisione che configuri un peggioramento della posizione dell'imputato rispetto a quanto precedentemente determinato (divieto di reformatio in peius)
- Una pena determinata al di sotto del minimo edittale è 'illegale'; tuttavia, se tale errore è avvenuto in favore dell'imputato e non è stato impugnato dal pubblico ministero, i giudici successivi non possono aggravare la posizione dell'imputato per sanare l'illegalità (limiti correttivi in peius)
- La Corte di Cassazione può rilevare d'ufficio l'illegalità della pena quando la sanzione è estranea all'ordinamento (diversa per specie, genere o quantità rispetto ai limiti legali); ma l'esercizio di tale potere è condizionato dal divieto di reformatio in peius se l'intervento peggiora la situazione dell'imputato in assenza di gravame del P.M.
- Prima di proporre o difendersi in un rinvio successivo ad annullamento parziale, valutare attentamente: (a) quali reati siano effettivamente estinti dalla remissione di querela; (b) i limiti edittali applicabili al reato residuo; (c) l'opportunità per il P.M. di proporre gravame per evitare che un errore favorevole al reo resti definitivo
- Strategia pratica: l'imputato, nel rinvio, può chiedere la pena più favorevole nei limiti di legge; il P.M., se ritiene la determinazione iniziale illegale in senso favorevole al reo, deve tempestivamente impugnare per evitare il divieto di reformatio in peius
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