Cassazione Penale, Sentenza n. 9180/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di conferma in Cassazione: 1) censura per omissione o insufficienza degli accertamenti tecnici (richiesta di perizia) finalizzati a verificare presunte anomalie elettroniche/meccaniche della Ferrari (centraline, aggiornamenti/software, cablaggi, modalità "sport") che avrebbero potuto determinare perdita di controllo del veicolo; contestazione delle valutazioni dei giudici di merito che, secondo la difesa, si sono sostituiti al perito e hanno ignorato elementi utili (dato della centralina air-bag con velocità di impatto pari a 121 km/h, interventi di richiamo/aggiornamento pochi chilometri prima dell'incidente, assenza di approfondimenti sui componenti ecc.). 2) deduce violazione/erronea applicazione dell'art. 62, n.6 cod. pen. (prima parte, attenuante per integrale riparazione del danno): la difesa ha prodotto transazione assicurativa AXA e dichiarazione del ricorrente di voler far proprio il risarcimento, ma i giudici di merito hanno ritenuto l'attenuante incompatibile con l'omicidio colposo e non hanno adeguatamente valutato la tempestività e la conoscenza da parte dell'imputato dell'intervento risarcitorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (omessa perizia): ha ritenuto che i giudici di merito abbiano adeguatamente motivato la decisione sulla base delle consulenze tecniche concordanti delle parti (velocità circa 85-90 km/h del veicolo dell'imputato; assenza di segni di frenata; condizioni del manto stradale usurato) e che non esista obbligo legale di disporre perizia d'ufficio se la prova scientifica è già stata acquisita nel processo. Sul secondo motivo la Corte ha invece accolto il ricorso: ha stabilito che l'attenuante di cui all'art. 62 n.6 (prima ipotesi, integrale riparazione del danno) è compatibile anche con il reato di omicidio colposo; se il risarcimento è stato effettuato da terzi (es. assicurazione) è necessario che l'imputato ne abbia avuto conoscenza e manifesti la volontà di farlo proprio o abbia contribuito all'adempimento. Per tale ragione la Cassazione ha annullato la decisione della Corte d'appello limitatamente alla censura sull'attenuante e ha rimesso la questione ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio su quel punto; per il resto il ricorso è stato rigettato e la condanna per omicidio colposo è stata confermata in modo irrevocabile.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'omicidio colposo; la Corte ha confermato la condanna basata sulla perdita di controllo del veicolo dovuta a velocità non adeguata e condotta di guida pericolosa.
art. 140, 141, 143, 146 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)
Richiamate per contestare violazioni delle norme sulla circolazione (limite di velocità, regole di marcia) e valutare l'idoneità della condotta di guida a causare l'incidente.
art. 62, n. 6 cod. pen. (prima ipotesi)
Attenuante per l'integrale riparazione del danno: la Corte precisa che è applicabile anche ai reati di omicidio colposo; se il risarcimento è effettuato da un terzo (es. compagnia assicurativa) occorre che l'imputato abbia conoscenza dell'intervento e abbia manifestato la volontà di farlo proprio o abbia concorso all'adempimento; il giudice deve accertare l'integralità e la tempestività del risarcimento.
Riferimento alle obbligazioni restitutorie e risarcitorie derivanti dal reato: la valutazione dell'attenuante deve tenere conto del danno "giuridicamente considerabile" che può essere eliminato mediante obbligazioni civili.
Citato in relazione all'affermazione di irrevocabilità dell'accertamento di responsabilità per la parte della sentenza non annullata; la condanna rimane irrevocabile nella parte rigettata.
Massime di principio
- Il giudice non è obbligato a disporre perizia d'ufficio: se nel processo esistono consulenze tecniche delle parti concordanti e sufficienti, il giudice può valutare la responsabilità senza ulteriore accertamento.
- La semplice allegazione difensiva di un guasto tecnico non è sufficiente a imporre una perizia: la richiesta deve essere supportata da elementi concreti e verosimili che rendano necessaria la prova tecnica.
- In materia di eccesso di velocità e dinamica degli incidenti, il giudice può valutare la pericolosità della velocità in termini relativi e ricostruttivi (condizioni della strada, assenza di frenata, massa dei veicoli) senza fissare un limite aritmetico assoluto.
- L'attenuante dell'art. 62 n.6 (prima ipotesi, integrale riparazione del danno) è applicabile anche ai reati di omicidio colposo: il requisito centrale è l'integralità del risarcimento del danno 'giuridicamente considerabile' e la tempestività rispetto al processo.
- Se il risarcimento è effettuato da un terzo (per es. compagnia assicurativa), per riconoscere l'attenuante il giudice deve accertare che l'imputato fosse a conoscenza dell'intervento e abbia manifestato la volontà di farlo proprio o abbia contribuito all'adempimento.
- In caso di decisione di merito che esclude l'attenuante per vizi motivazionali o di fatto, la Corte di legittimità può annullare limitatamente a quel punto e rinviare alla corte territoriale perché valuti specificamente integrità, tempestività e conoscenza/contributo dell'imputato al risarcimento.
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