Cassazione Penale, Sentenza n. 9179/2024 del 04/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna emessa dalla Corte d'Appello di Perugia in sede di rinvio. Il ricorrente deduceva, in sintesi: 1) violazione del diritto al contraddittorio e degli obblighi di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 c.p.p. e relative pronunce delle Sezioni Unite (Dasgupta, Patalano), per non essere stata rinnovata l'escussione della teste B.S., ritenuta centrale nella motivazione assolutoria di primo grado; 2) travisamento della prova, manifesta illogicità e contraddittorieta della motivazione in relazione alle dichiarazioni della persona offesa circa i fatti contestati, e in particolare sulla data del 4 agosto 2013; 3) violazioni costituzionali e della Convenzione EDU (art. 24 co.2 e 111 Cost., art.6 CEDU) e nullità di ordinanze e sentenza impugnata. Chiedeva l'annullamento della sentenza per i vizi indicati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha respinto le censure del ricorrente come manifestamente infondate. Motivazione principale: 1) le censure costituzionali e CEDU non sono deducibili direttamente in cassazione se non attraverso una questione di legittimità costituzionale, non proposta; 2) l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria disposto dall'art. 603 comma 3-bis c.p.p. riguarda soltanto le prove dichiarative ritenute decisive ai fini della responsabilità, mentre la deposizione della teste B.S. non era stata ritenuta decisiva dal Tribunale e pertanto la Corte di Appello non ha errato nel non riassumerla; 3) la Corte territoriale, dopo la rinnovazione parziale disposta in sede di rinvio, ha fornito motivazione coerente e logica in ordine all'attendibilità della persona offesa e ha tenuto conto anche dei messaggi prodotti come riscontro probatorio rilevante; 4) il sindacato di legittimità non consente la rinnovata valutazione del merito e della valutazione probatoria, salvo macroscopiche illogicitá della motivazione che non risultano presenti. Conseguenze processuali: ricorso dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; nessun obbligo di rifusione delle spese alle parti civili per la loro mancata partecipazione all'udienza di trattazione poiché non hanno fornito contributo effettivo alla decisione.
Norme richiamate
L'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria in caso di impugnazione del pubblico ministero riguarda soltanto le prove dichiarative che il giudice ritenga decisive ai fini della valutazione di responsabilità; non tutte le dichiarazioni prese in primo grado vanno automaticamente riassunte
Limiti del ricorso per cassazione: il sindacato della Corte riguarda profili di diritto e della motivazione e non consente la rinnovata valutazione di merito dei fatti
Prevede la possibile condanna del ricorrente per inammissibilità del ricorso e l'applicazione di una sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità manifestamente infondata
art. 24 co.2 e art. 111 Cost.
Richiamate dal ricorrente, ma la Corte rileva che eventuali violazioni costituzionali non possono essere dedotte in cassazione se non tramite questione di legittimità costituzionale, non proposta nel caso
art. 6 CEDU
Richiamato dal ricorrente; la Corte osserva che le doglianze CEDU non sono direttamente proponibili in cassazione salvo specifica questione di legittimità costituzionale collegata
art. 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies c.p.
Norme penali relative ai reati di violenza sessuale e atti sessuali con minori che formavano il capo d'imputazione originale oggetto del processo; citate nel ricostruzione dei fatti ma non rilevanti ai fini del punto di diritto cassazionale trattato
Giurisprudenza delle Sezioni Unite: Dasgupta (Sez. U. n. 27620/2016) e Patalano (Sez. U. n. 18620/2017)
Richiamate dal ricorrente a sostegno della pretesa necessità di rinnovazione dell'istruttoria; la Corte chiarisce che tali principi non impongono la riassunzione di tutte le prove ma solo di quelle ritenute decisive
Sez. U. n. 29541/2020 Filardo e altra giurisprudenza di legittimità
Richiami giurisprudenziali utilizzati per precisare limiti e ammissibilità dei motivi in cassazione, in particolare sul divieto di dedurre in cassazione violazioni costituzionali se non tramite questione di legittimità
Massime di principio
- In ricorso per cassazione non è possibile sollevare direttamente questioni di incostituzionalità o violazioni CEDU se non attraverso una specifica questione di legittimità costituzionale; tali censure saranno dichiarate inammissibili se non proposte nei modi previsti
- L'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria disposto dall'art. 603 comma 3-bis c.p.p. riguarda solo le prove dichiarative ritenute decisive per la valutazione della responsabilità; la mancata riassunzione di una testimonianza non è automaticamente vizio se quella testimonianza non era decisiva
- La Corte di Cassazione non può rimettere in discussione il merito e la rinnovata valutazione delle risultanze probatorie compiute dai giudici di merito, salvo macroscopiche evidenze di illogicità o contraddittorietà della motivazione percepibili ictu oculi
- Per contestare in cassazione il travisamento di una prova testimoniale occorre rispettare il principio di autosufficienza del ricorso: il motivo deve contenere la trascrizione completa delle dichiarazioni oggetto di censura o risultare specifico e documentato, altrimenti la doglianza è inammissibile
- Prove di riscontro oggettive e contemporanee come messaggi o chat possono avere alto valore corroborante e, se coerenti con la narrazione della persona offesa, rafforzano l'apprezzamento di attendibilità posto dal giudice di merito
- Le parti civili che intendono ottenere la liquidazione delle spese del grado di cassazione devono partecipare efficacemente al processo di legittimità o, almeno, fornire memorie che diano un contributo utile alla decisione; la mera produzione di una nota spese senza partecipazione significativa può precludere la condanna dell'imputato a rimborsare tali spese
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