Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9173/2024 del 04/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma della loro responsabilità per tentato furto aggravato (fatto del 7.3.2017), denunciando: i) invalidità della querela per vizi formali; ii) insufficiente prova della responsabilità di Varrà (non trovato vicino alla cascina); iii) mancanza del dolo perché i beni sarebbero potuti sembrare abbandonati (res derelicta); iv) mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 2), cod. pen. (possibilità che i beni fossero già staccati o rimossi); v) carenza motivazionale sull'applicazione della recidiva a carico di Varrà; vi) errato diniego del prevalere delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Per ciascun motivo ha ritenuto: i) infondata la censura sulla querela, posto il legittimo ius possessionis della proprietaria (Casa di Riposo) e il consolidato principio che il bene protetto dal furto può essere anche il possesso; ii) infondata la critica sulla responsabilità di Varrà, dato il rinvenimento dell'autovettura di sua proprietà con parte della refurtiva e l'ammissione esplicita della Faraci sul coinvolgimento del compagno; iii) inammissibile la censura sul dolo perché i giudici di merito hanno congruamente escluso che si trattasse di res derelicta essendo le cose strutturalmente collegate all'immobile non abbandonato; iv) infondata la contestazione sull'aggravante di cui all'art. 625, n. 2), atteso l'accertamento plausibile che i beni non fossero già smontati e accumulati al suolo; v) manifestamente infondata la critica sulla recidiva, la quale è stata motivata con i numerosi precedenti penali di Varrà, segno di elevata pericolosità sociale; vi) infondato il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche, in quanto il bilanciamento operato dai giudici è risultato motivato e non arbitrario. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di € 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625, n. 2), cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che l'aggravante potesse essere applicata perché è stato plausibilmente accertato che i beni non erano già stati smontati o accumulati a terra; la censura contraria è qualificata come valutazione di merito non sindacabile in Cassazione

  • art. 62-bis, cod. pen.

    Il giudice di merito ha valutato e bilanciato le attenuanti generiche rispetto alla personalità degli imputati e all'assenza di elementi positivi di valutazione, respingendo la prevalenza richiesta; tale valutazione non è sindacabile in sede di legittimità

  • Sez. U., sent. n. 40354 del 18/07/2013 (Rv.255975)

    Sez. U., n. 40354/2013, Rv.255975

    Richiamata per il principio secondo cui il bene giuridico protetto dal furto può essere anche il possesso (inteso come relazione di fatto), con la conseguenza che il titolare della posizione di fatto è persona offesa legittimata a proporre querela

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata in relazione alla possibilità di irrogare la sanzione per inammissibilità se non è ravvisabile 'assenza di colpa' nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Il possesso, inteso come rapporto di fatto anche in assenza di titolo giuridico, può legittimare la qualifica di persona offesa e la proposizione della querela per furto; quindi contestare la legittimazione della querela richiede argomentazioni giuridiche solide, non mere censure formali.
  • Le decisioni di merito circa la responsabilità basate su circostanze di fatto (es. rinvenimento del veicolo di proprietà dell'imputato con refurtiva, confessioni di terzi, presenza sul luogo) sono difficilmente rimproverabili in Cassazione: le censure che impugnano fatti o valutazioni probatorie sono normalmente inammissibili.
  • La dedotta buona fede circa la ritenuta derelictio dei beni richiede elementi probatori forti: la qualificazione di 'beni abbandonati' non può essere desunta in astratto se gli oggetti sono strutturalmente collegati all'immobile e vi sono riscontri contrari.
  • L'applicazione della recidiva e delle aggravanti si fonda su una motivazione che deve collegare i precedenti alla pericolosità sociale; per impugnare efficacemente occorre contestare la correttezza giuridica della valutazione o la falsità dei presupposti, non la mera discrezionalità valutativa.
  • Il bilanciamento delle attenuanti generiche è esercizio tipicamente discrezionale del giudice di merito: per ottenere riforma in Cassazione bisogna dimostrare vizio di motivazione o violazione di legge, non solo dissenso sulla valutazione.
  • In cassazione penale, molte censure di merito sono dichiarate inammissibili; quando si impugna una decisione per motivi di fatto, è fondamentale centrare questioni di diritto o vizio motivazionale rilevante ai fini di legge.
  • La dichiarazione di inammissibilità comporta normalmente condanna alle spese e, salvo assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, anche sanzione pecuniaria: valutare preventivamente l'ammissibilità è rilevante per il rischio economico del ricorso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.