Cassazione Civile, Ordinanza n. 08249/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da cinque avvisi di accertamento emessi per IRPEF, IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 2007-2011, con i quali l’Amministrazione finanziaria contestava, da un lato, ricavi non dichiarati rideterminati mediante ricarico medio ponderato e, dall’altro, l’indetraibilità dell’IVA per operazioni ritenute inesistenti, in particolare soggettivamente inesistenti e riconducibili a società cartiere nell’ambito di operazioni in reverse charge. La CTR aveva rigettato sia l’appello principale dei contribuenti sia quello incidentale dell’Ufficio, ritenendo sufficiente la motivazione della sentenza di primo grado e reputando non condivisibili le ragioni dell’Amministrazione. In cassazione l’Amministrazione ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 36 d.lgs. 546/1992, quanto al capo sui ricavi non dichiarati; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo relativo all’IVA; 3) violazione delle norme IVA (artt. 19, 21, comma 7, e 74 d.P.R. 633/1972) per avere la CTR ritenuto detraibile l’IVA in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti. I contribuenti hanno resistito e proposto ricorso incidentale, lamentando a loro volta motivazione apparente sul recupero a tassazione dei ricavi non dichiarati.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo del ricorso principale dell’Amministrazione finanziaria e ha accolto anche l’unico motivo del ricorso incidentale dei contribuenti; ha rigettato il secondo motivo del ricorso principale. La sentenza della CTR è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese. La Corte ha ritenuto che la CTR avesse reso una motivazione apparente sul capo relativo alla rideterminazione dei ricavi, perché non aveva confrontato in modo effettivo le contrapposte censure delle parti. Quanto all’IVA, ha invece chiarito che, in caso di reverse charge e fatture riferite a fornitore fittizio, la detraibilità non può essere affermata in via automatica, dovendo il giudice verificare le condizioni individuate dalla giurisprudenza, compresa la buona fede e l’eventuale consapevolezza della frode.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è il parametro processuale invocato per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
impone una motivazione idonea a rendere percepibili le ragioni della decisione; la sua violazione comporta nullità della sentenza
richiede corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la sua violazione è dedotta per omessa pronuncia
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro per denunciare violazione e falsa applicazione di norme sostanziali IVA
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
disciplinando il diritto alla detrazione IVA, non consente riconoscimento automatico in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti
art. 21, settimo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato nel quadro normativo IVA contestato dall’Ufficio
art. 74 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato nel quadro normativo IVA contestato dall’Ufficio
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4
la motivazione deve essere effettiva e non meramente apparente
richiamato a sostegno del requisito di sufficienza della motivazione
evocato indirettamente nel richiamo alla necessità di prova delle condizioni di detraibilità e della frode, secondo i principi giurisprudenziali
principi di diritto dell'Unione europea sull'IVA e sul reverse charge
impongono di verificare se il cessionario abbia partecipato alla frode o sapesse/dovesse sapere dell’evasione, o comunque la reale qualità soggettiva del fornitore
Massime di principio
- Ricorre motivazione apparente, con nullità della sentenza, quando il giudice si limita a formule di adesione alla decisione di primo grado senza rendere percepibili le ragioni del proprio convincimento e senza confrontarsi con le specifiche censure delle parti.
- In cassazione il vizio di motivazione apparente va apprezzato dal testo della sentenza, senza necessità di confronto con le risultanze di causa, quando l’iter logico-argomentativo risulti obiettivamente inesistente o incomprensibile.
- Nel regime del reverse charge, la detraibilità dell’IVA non può essere affermata in modo automatico per il solo fatto della regolare contabilizzazione dell’operazione: occorre verificare se l’operazione sia inserita in una frode e se il cessionario vi abbia partecipato o ne fosse consapevole, ovvero avrebbe dovuto esserlo.
- Quando l’Amministrazione contesta l’inesistenza soggettiva dell’operazione e l’utilizzo di un fornitore fittizio, il giudice deve accertare in concreto le condizioni che giustificano o escludono la detrazione, non potendo fondare la decisione su una mera affermazione di conformità formale del meccanismo contabile.
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