Cassazione Civile, Ordinanza n. 31902/2023 del 16/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato per il pagamento dei compensi maturati per l’attività professionale svolta in favore di tre persone, due delle quali agivano anche in proprio e tutte quali eredi del de cuius. Gli opponenti avevano contestato il credito e, nel contempo, sostenevano che il difensore fosse responsabile per negligenza e imperizia nell’esecuzione del mandato: in particolare, gli rimproveravano carenze di informazione e di dissuasione dalla lite, inadeguata analisi preventiva della vicenda, duplicazione ingiustificata di giudizi con aggravio di costi, errata gestione di una domanda di simulazione nel primo giudizio, mancata riproposizione in appello di istanze risarcitorie e mancata coltivazione di una domanda per compensi relativi all’amministrazione di terreni. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto dell’opposizione, ritenendo insussistenti profili di colpa professionale e non provato il nesso causale tra condotta del difensore e danni allegati. Con il ricorso per cassazione, i soccombenti deducevano violazione di norme sulla diligenza professionale e sulla prova, nonché omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la Corte territoriale avesse trascurato gli elementi documentali e avesse errato nel negare la responsabilità dell’avvocato e la prova del danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che le doglianze, pur formalmente prospettate anche come violazione di legge, miravano in realtà a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove operata dai giudici di merito. Inoltre, ha rilevato l’inammissibilità del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. perché la sentenza d’appello era conforme a quella di primo grado quanto alla ricostruzione dei fatti, con conseguente operatività dell’art. 348-ter c.p.c. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese in favore di ciascun controricorrente e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dai ricorrenti a fondamento della dedotta violazione della diligenza professionale
richiamato dai ricorrenti a fondamento della dedotta responsabilità del professionista
richiamato per contestare la valutazione delle prove, ma le censure sono state ritenute in realtà dirette a rivalutare il merito
invocato dai ricorrenti per violazione di legge e omesso esame/motivazione, ma la Corte ha ritenuto che le censure attenessero a una diversa ricostruzione dei fatti
la Corte ha ritenuto inammissibile il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. in presenza di decisione d’appello conforme alla sentenza di primo grado
richiamato dai ricorrenti nella prospettazione del danno e dei doveri di correttezza, senza accoglimento
richiamato dai ricorrenti nella prospettazione del danno, senza accoglimento
richiamato dai ricorrenti per la pretesa responsabilità aquiliana del difensore, ma la doglianza è stata reputata inammissibile
richiamato dai ricorrenti nella domanda di danni o indebito, senza accoglimento
richiamato dai ricorrenti per asserito arricchimento senza causa, senza accoglimento
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura sulla ricostruzione del fatto e sulla valutazione delle prove in una dedotta violazione di legge: quando la doglianza mira in sostanza a ottenere una diversa lettura del materiale istruttorio, essa è inammissibile se non si confronta con i limiti del sindacato di cassazione.
- Il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del merito; deve consistere nell’omesso esame di un fatto storico decisivo nei limiti consentiti dal controllo di legittimità.
- Quando la sentenza d’appello conferma integralmente la decisione di primo grado quanto alla ricostruzione dei fatti, il sindacato ex art. 360 n. 5 c.p.c. è ulteriormente precluso nei termini previsti dall’art. 348-ter c.p.c.
- Nelle controversie sulla responsabilità professionale dell’avvocato, la parte che agisce deve dimostrare non solo l’errore o l’omissione del difensore, ma anche il nesso causale tra la condotta contestata e il danno allegato; tuttavia, in cassazione tale accertamento è censurabile solo nei limiti del vizio di motivazione e non come violazione di norme sostanziali se si contesta in realtà il fatto.
- La mera indicazione di norme sostanziali e processuali nel motivo di ricorso non basta a renderlo ammissibile se la critica sostanziale riguarda la congruità della motivazione e la valutazione delle risultanze di causa.
- rami
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