Cassazione Civile, Ordinanza n. 12809/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita di appartamenti e delle relative parti comuni in un complesso immobiliare. Gli acquirenti, singoli condomìni e proprietari, lamentavano vizi costruttivi degli immobili e, in un primo tempo, avevano chiesto in giudizio la riduzione del prezzo; in subordine, la condanna della venditrice all’eliminazione dei vizi a proprie spese e il risarcimento dei danni. La venditrice aveva eccepito la prescrizione annuale della garanzia per vizi ex art. 1495 c.c. e l’infondatezza delle domande. Nei gradi di merito era stata valorizzata una missiva del 29 gennaio 1998 con cui la venditrice riconosceva alcuni vizi e dichiarava disponibilità a porvi rimedio, ma la Corte d’appello aveva ritenuto che ciò non bastasse a far sorgere una nuova obbligazione di facere, mancando l’accettazione degli acquirenti. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con due motivi, la violazione degli artt. 1987, 1988 e 1326 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., sostenendo: 1) che l’impegno unilaterale della venditrice a eliminare i vizi avrebbe prodotto un’autonoma obbligazione soggetta a prescrizione ordinaria; 2) che la domanda introduttiva doveva essere interpretata come fondata proprio su tale impegno, e non solo sulla garanzia legale per vizi. La parte intimata non si è costituita in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo e fondato il secondo, chiarendo però che la sentenza impugnata era comunque sorretta da una ratio decidendi autonoma e sufficiente: l’assenza di un accordo tra venditore e acquirenti sull’eliminazione dei vizi, entro i limiti riconosciuti dalla venditrice, impediva la nascita di una nuova obbligazione di facere soggetta a prescrizione decennale. In tale situazione restava applicabile la sola garanzia legale per vizi della vendita, con prescrizione annuale ex art. 1495 c.c. e senza azione di esatto adempimento per l’eliminazione dei vizi. Poiché la domanda era ormai prescritta, la decisione di merito di rigetto è stata confermata. Nessuna pronuncia sulle spese per la mancata difesa dell’intimata; disposto altresì l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la garanzia per vizi nella vendita non attribuisce, di regola, un diritto all'esatto adempimento, ma espone il venditore alle azioni edilizie del compratore
art. 1492, primo comma, c.c.
le azioni tipiche della garanzia per vizi sono la riduzione del prezzo e la risoluzione del contratto; l'eliminazione dei vizi non vi è compresa
richiamato dai ricorrenti come base della domanda risarcitoria
art. 1495, terzo comma, c.c.
la garanzia per vizi della cosa venduta è soggetta alla prescrizione annuale
richiamato per escludere che l'impegno unilaterale del venditore rientrasse, di per sé, tra gli atti unilaterali idonei a produrre obbligazioni
invocato dai ricorrenti per sostenere l'efficacia obbligatoria dell'impegno assunto dal venditore
art. 1326, secondo comma, c.c.
l'obbligazione di eliminare i vizi può nascere solo con l'accettazione della proposta del venditore, anche per facta concludentia
è nullo ogni patto volto a modificare il regime legale della prescrizione
art. 1668, primo comma, c.c.
richiamato per evidenziare il diverso regime dell'appalto, in cui è prevista l'eliminazione dei vizi
invocato per denunciare un preteso errore di qualificazione della domanda
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
dedotti come parametri del ricorso per cassazione per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
dedotto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto
norma richiamata per la trattazione camerale e la memoria illustrativa
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
Massime di principio
- Nella compravendita, la garanzia per vizi ex artt. 1490 ss. c.c. non attribuisce al compratore un generale diritto di esatto adempimento o di eliminazione dei difetti: i rimedi tipici sono la riduzione del prezzo e la risoluzione, salvo specifici diversi titoli.
- Se il venditore, dopo la vendita, si impegna a eliminare i vizi e il compratore accetta tale proposta, nasce un'autonoma obbligazione di facere, distinta dalla garanzia legale; in assenza di accettazione, l'impegno del venditore non si consolida in un vincolo azionabile.
- L'obbligazione di eliminare i vizi, quando validamente sorta per accordo tra le parti, resta esterna alla garanzia legale e può essere soggetta a prescrizione ordinaria; la garanzia edilizia originaria continua invece a essere soggetta alla prescrizione annuale ex art. 1495 c.c.
- La domanda giudiziale va interpretata in base al suo contenuto sostanziale e alla causa petendi effettivamente dedotta: se l'attore richiama un autonomo impegno del venditore, il giudice deve verificare se la pretesa sia fondata su tale titolo e non solo sulla garanzia legale.
- Quando una decisione di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea a reggere da sola il dispositivo, il ricorso deve confrontarsi con tutte le rationes; se anche una sola resta intatta, il ricorso va comunque respinto.
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