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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27920/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello articolando tre motivi: 1) errore nella determinazione del dies a quo per il decorso della prescrizione (contestando la data da cui partire il termine prescrizionale per le cambiali/finanziamenti al Righi e l'applicabilità della sospensione di 64 giorni prevista dalla disciplina emergenziale Covid-19); 2) violazione del principio di offensività necessario per la configurabilità del reato, sostenendo che i prestiti erano amichevoli e rivolti a una cerchia ristretta e dunque non rilevanti penalmente; 3) vizio nella valutazione dell'elemento soggettivo (dolo), deducendo che l'azione era mossa da finalità solidaristiche e che mancava la consapevolezza dell'illiceità penalmente rilevante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: il termine prescrizionale relativo alle condotte contestate era già decorso prima della pronuncia della sentenza d'appello (anche escludendo l'applicabilità della sospensione dei 64 giorni), con conseguente estinzione del reato per prescrizione. Pertanto la Cassazione ha accolto il ricorso quanto al primo motivo e ha annullato la decisione impugnata in relazione alla mancata dichiarazione di estinzione per prescrizione. Quanto ai secondi e terzi motivi, la Corte li ha ritenuti infondati: non sussistono i presupposti per pronunciare direttamente l'assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., perché le circostanze dedotte dalla difesa non emergono dagli atti in modo assolutamente incontestabile; pertanto non è stata pronunciata un'assoluzione nel merito, e resta necessario il rinvio per gli atti conseguenti (dichiarazione formale dell'estinzione per prescrizione).

Norme richiamate

  • art. 132 d.lgs. n. 385/1993 (TUB)

    definisce il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria; la Corte conferma che la disciplina post 2010 ha ridefinito la fattispecie e la sanzione applicabile

  • art. 157 cod. pen.

    individuazione del termine prescrizionale da applicare: la Corte ha applicato il termine risultante dalla normativa vigente e i conseguenti calcoli relativi alla data di estinzione

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    consente la pronuncia di assoluzione quando dagli atti emerge in modo assolutamente incontestabile l'assenza del fatto o la non rilevanza penale; la Corte ha ritenuto che tale condizione non fosse soddisfatta nel caso, pertanto non ha pronunciato l'assoluzione nel merito

  • art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (disciplina emergenziale Covid-19)

    la sospensione di 64 giorni del termine prescrizionale si applica soltanto se il procedimento ha subito effettiva stasi (udienza fissata o decorrenza di termine processuale nel periodo 9 marzo-11 maggio 2020); la Corte ha escluso l'applicabilità della sospensione nel caso concreto

  • art. 39 L. 28 dicembre 2005, n. 262 e d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 (art. 8, comma 2)

    la Cassazione richiama le Sezioni Unite secondo cui la riformulazione del 2010 ha implicitamente abrogato la disciplina del raddoppio delle pene prevista dall'art. 39 L. 262/2005; conseguentemente la determinazione dei termini prescrizionali deve tener conto del nuovo quadro sanzionatorio

Massime di principio

  • Il dies a quo per il calcolo della prescrizione deve essere determinato con precisione sulla base dell'atto più idoneo a far partire il termine (es. data di scadenza dell'ultima cambiale o dell'ultima concessione di finanziamento), e in caso di dubbio il principio del favor rei è rilevante soltanto se il dubbio permane dopo l'analisi degli atti
  • La sospensione del decorso della prescrizione per i 64 giorni Covid non opera automaticamente per tutti i procedimenti: è applicabile solo se il procedimento ha subito una stasi effettiva nei termini indicati dalle Sezioni Unite (udienze fissate o decorrenze di termini nel periodo indicato)
  • I prestiti erogati nell'ambito di un'attività abituale e organizzata, anche se rivolti a una cerchia ristretta di persone o mossi da finalità amicali o solidaristiche, possono integrare l'esercizio di attività finanziaria rivolta al pubblico e essere penalmente rilevanti quando l'attività sia potenzialmente rivolta a soggetti indeterminati o sia resa nota la disponibilità a finanziarie terzi
  • Il movente solidaristico o amicale non esclude automaticamente il dolo del reato: l'elemento soggettivo si valuta in relazione alla consapevolezza della rilevanza illegale dell'attività; l'errore sul divieto è rilevante solo se si concretizza in una ignoranza inevitabile della norma
  • Quando in Cassazione si deduce l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, il giudice della legittimità può annullare la sentenza impugnata anche con un solo motivo se risulta che la prescrizione è maturata prima della pronuncia impugnata; ma la proclamazione di assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. richiede che l'assenza del fatto o della rilevanza penale emerga dagli atti in modo assolutamente non contestabile

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