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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27755/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Perugia (07/12/2021) con tre motivi: 1) censura della configurazione dell'aggravante prevista dall'art. 625, n. 7, c.p., sostenendo che la borsa sottratta non fosse esposta alla pubblica fede; 2) omesso esame della richiesta di sospensione condizionale della pena formulata in appello, con conseguente mancata motivazione sulla prognosi di recidiva (artt. 163 ss. c.p.); 3) mancata nuova comparazione delle circostanze (art. 69 c.p.) dopo l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 112, comma 1, n. 4, c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo e il terzo motivo manifestamente infondati: ha confermato la configurabilità dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede in relazione alla borsa lasciata nell'autovettura nel cortile di pertinenza dell'abitazione e ha considerato legittimo il giudizio di equivalenza nel confronto tra aggravanti e attenuanti (art. 69 c.p.). Ha invece accolto il secondo motivo: la Corte territoriale non ha pronunciato né motivato in ordine alla richiesta di sospensione condizionale della pena (mancanza della prognosi di non recidiva ai sensi degli artt. 163 e ss. c.p.), pertanto la sentenza è annullata limitatamente a quel punto e rinviata per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Firenze. Nel resto il ricorso è dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 624 c.p.p. è stata dichiarata l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 625, n. 7, cod. pen.

    "per necessità e consuetudine"; esemplificativamente "documenti, monili d'oro, occhiali"

    L'aggravante si applica anche a beni lasciati in un'autovettura parcheggiata quando risultano esposti "per necessità e consuetudine": va accertata concretamente l'impossibilità di esercitare una vigilanza continua sul bene. Si valorizza la tutela di oggetti che, pur non essendo dotazione normale del veicolo, vengono ivi custoditi per esigenze di vita quotidiana.

  • art. 69, cod. pen.

    Regola la comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti; il giudizio è discrezionale e legittimo se motivato e coerente. La Corte può scegliere la soluzione dell'equivalenza se ritenuta adeguata a fissare la pena.

  • artt. 163 e ss., cod. pen.

    Disciplinano la sospensione condizionale della pena: il giudice deve formulare una prognosi favorevole sulla non pericolosità sociale (assenza di ragionevole probabilità di recidiva) e motivare specificamente tale valutazione se la concessione è chiesta.

  • art. 112, comma 1, n. 4, cod. pen.

    Circostanza aggravante che può essere esclusa in appello; l'esclusione può incidere sul trattamento sanzionatorio e impone, se necessario, verifiche sulla eventuale riconsiderazione del bilanciamento delle circostanze.

  • artt. 110, 624-bis, 625, nn. 5 e 7, cod. pen.

    Articolano il concorso di persone (art.110), il furto con strappo/forme aggravate (art.624-bis) e le diverse aggravanti del furto (art.625 nn. 5 e 7) che sono state al centro del giudizio di merito.

  • art. 624, cod. proc. pen.

    La norma invocata dalla Cassazione per dichiarare l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità: una volta che la decisione del giudice di merito è stata integralmente affermata e la Cassazione non ne ha annullato la responsabilità sostanziale, la condanna diventa irrevocabile su quel punto.

Massime di principio

  • Beni lasciati in un veicolo possono essere considerati "esposti alla pubblica fede" quando la loro collocazione risponda a esigenze di necessità o consuetudine; il giudice deve accertare concretamente l'impossibilità di vigilanza continua.
  • Se la difesa chiede la sospensione condizionale della pena, il giudice d'appello è tenuto a pronunciarsi espressamente e a motivare la prognosi sul rischio di recidiva; l'omissione comporta annullamento e rinvio.
  • La comparazione tra aggravanti e attenuanti è esercizio discrezionale del giudice di merito: è contestabile in cassazione solo se manifesta arbitrarietà o mancanza di motivazione.
  • L'esclusione di un'aggravante in sede di appello può richiedere una nuova valutazione del bilanciamento delle circostanze, ma ciò dipende dalla concretezza del mutamento e dalla motivazione resa; non sempre l'esclusione impone automaticamente un nuovo risultato.
  • La Cassazione può limitare l'annullamento al solo vizio riscontrato (annullamento parziale) e disporre il rinvio per il nodo procedurale ancora pendente, lasciando ferma l'affermazione di responsabilità se non viziata.
  • Quando la Suprema Corte dichiara l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità, la contestazione di colpevolezza in cassazione è sostanzialmente chiusa e restano aperte solo questioni di coordinamento sanzionatorio o esecuzione ove necessario.

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