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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27754/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la conferma della condanna per furto in abitazione con più motivi: 1) vizio di motivazione e errata valutazione delle prove per avere ritenuto la sua responsabilità sulla sola presenza nel furgone senza accertare un contributo attivo al furto; 2) mancato riconoscimento della continuazione con una sentenza definitiva emessa per i medesimi fatti (art. 81, comma secondo c.p.); 3) illogicità del diniego della sospensione condizionale della pena, ritenendo estinto o non idoneo come precedente il provvedimento irrevocabile del 21/05/2008 e quindi in ogni caso ingiustificato il rifiuto del beneficio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Sul primo motivo ha ritenuto legittima la valutazione del giudice di merito che, con riferimento al principio nemo tenetur se detegere, ha considerato la presenza notturna della ricorrente nel furgone contenente gli oggetti trafugati e il suo silenzio e mancanza di plausibile giustificazione come elemento sintomatico della partecipazione al reato. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione della continuazione non era stata dedotta in appello né in discussione, e quindi non può essere sollevata in cassazione. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: il giudice territoriale ha motivato correttamente il diniego della sospensione condizionale della pena per la precedente concessione di benefici e per la mancata prognosi favorevole sulla probabilità di recidiva. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3000,00 alla Cassa delle Ammende; la sentenza di condanna (pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione ed Euro 300,00) resta confermata.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) ed (e))

    Indica i motivi di ricorso per cassazione per vizio di motivazione e inosservanza di norme di diritto; la Corte valuta i profili di legittimità e la coerenza della motivazione resa dai giudici di merito

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in rapporto ai criteri di valutazione della prova e alle modalità di formazione del convincimento; applicata insieme ad altri principi processuali

  • art. 192 cod. proc. pen., commi 1 e 2

    Regole sulla prova testimoniale e sulla formazione del convincimento; richiamata per valutare la prova contraria o le dichiarazioni di terzi

  • art. 546 cod. proc. pen., comma 1, lett. e)

    Norma sul giudizio abbreviato e sulle sue conseguenze; rilevante per la quantificazione della pena dopo il rito alternativo

  • art. 81 c.p., comma secondo (continuazione)

    Regola la continuazione tra reati; la Corte ha ritenuto inammissibile la questione perché non dedotta in appello né in discussione, non potendo essere sollevata per la prima volta in cassazione

  • art. 167 c.p.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all'estinzione del precedente penale; la Corte ha valutato che il precedente non impediva la valutazione negativa per la concessione della sospensione condizionale

  • Corte Cost. sent. n.186 del 2000

    Richiamata in materia di sanzioni pecuniarie e destinate alla Cassa delle Ammende, a supporto della condanna al pagamento di somme a carico della ricorrente

Massime di principio

  • La mera presenza sul luogo o su un veicolo che trasporta beni provento di furto, se non adeguatamente giustificata, può costituire un elemento indiziario di partecipazione al reato e legittimare la condanna quando sia corroborata da altre circostanze (orario, comportamento, rinvenimento di beni riconosciuti).
  • Il silenzio o la mancata spiegazione della propria condotta può essere considerato dal giudice insieme ad altre prove come elemento sintomatico nel quadro delle valutazioni di merito, senza violare il principio nemo tenetur se detegere, purché non costituisca l'unico fondamento della condanna.
  • Questioni non sollevate in appello né in sede di discussione non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione; per esempio, il riconoscimento della continuazione con sentenze passate in giudicato deve essere chiesto tempestivamente o viene considerato inammissibile in sede di legittimità.
  • Il diniego della sospensione condizionale della pena può essere motivato con la valutazione negativa della prognosi di non reiterazione del reato e con la considerazione di precedenti o benefici già ottenuti; per ottenere il beneficio è utile dimostrare circostanze concrete e aggiornate che depongano a favore della risocializzazione.
  • In giudizio abbreviato la riduzione di pena e la relativa quantificazione possono essere confermate in sede di appello e resistenti in cassazione se la motivazione dei giudici di merito risulta coerente e adeguata.

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