Cassazione Penale, Sentenza n. 27760/2023 del 27/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza del 12/10/2021 ritenendo che il giudice avesse errato nel valutare la conformità antisismica: il giudice avrebbe dato rilievo alle risultanze della consulenza tecnica della parte civile senza confrontarsi adeguatamente con la consulenza tecnica di parte della difesa (contraddittorio tecnico non risolto). Inoltre si denunciava la violazione dell'art. 525 c.p.p. per mutamento del giudicante: dopo il secondo mutamento della persona fisica del giudice la difesa aveva richiesto la rinnovazione dell'escussione del proprio consulente tecnico (per le diverse conclusioni e approcci scientifici), richiesta che sarebbe stata rigettata senza che il giudice decidesse motivatamente ai sensi degli artt. 190 e 495 c.p.p. (mancata decisione sulla rinnovazione delle prove).
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il terzo motivo (violazione dell'art. 525 c.p.p. e mancata decisione sulla rinnovazione delle prove dopo il mutamento del giudice) e, per ciò, ha annullato la sentenza impugnata rimettendo la causa per nuovo giudizio al Tribunale di Cassino in diversa persona fisica. L'annullamento è stato disposto in applicazione del principio di immutabilità e delle regole sulla rinnovazione delle prove: la mancata motivata valutazione ai sensi degli artt. 190 e 495 c.p.p. ha reso necessario il rinvio; le altre censure sono diventate superflue. Si demanda inoltre al giudice di merito la regolamentazione delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 525 cod. proc. pen.
Principio di immutabilità: il giudice che decide deve essere lo stesso che ha assunto e ammesso la prova; il mutamento del giudicante permette alle parti di chiedere la rinnovazione delle prove già assunte, indicando specificamente le ragioni
art. 190 cod. proc. pen.
Richiama i poteri del giudice nella valutazione dell'attendibilità e dell'ammissibilità delle prove e nella valutazione della non manifesta superfluità della rinnovazione
art. 495 cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice il potere di regolamentare l'istruzione e la rinnovazione delle prove, valutando se la rinnovazione sia manifestamente superflua
art. 468 cod. proc. pen.
Prevede la lista dei testimoni; la rinnovazione degli esami testimonali dopo mutamento del giudice richiede l'indicazione preventiva dei soggetti da riesaminare nella lista
art. 98, comma 3, d.P.R. n. 380/2001
Norma citata in relazione all'ordine di demolizione per opere abusive; nella sentenza di merito era stato confermato l'ordine di demolizione per violazione della normativa edilizia e antisismica
Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019 (Bajrami), Rv. 276754
Principio giurisprudenziale richiamato relativo all'immutabilità del giudice e alle conseguenze del mutamento della composizione giudicante sul diritto delle parti di richiedere rinnovazioni probatorie
Massime di principio
- Il mutamento della persona fisica del giudice concede alle parti il diritto di chiedere la rinnovazione delle prove già assunte: tale istanza deve essere specifica, motivata e indicare le ragioni che la giustificano
- Se una parte richiede la rinnovazione della prova dopo il mutamento del giudice, il nuovo giudicante è obbligato a decidere espressamente sulla richiesta valutando, ai sensi degli artt. 190 e 495 c.p.p., la rilevanza e la non manifesta superfluità della rinnovazione; il semplice rigetto senza decisione motivata può determinare l'annullamento
- Il giudice non può fondare la propria decisione su una perizia senza aver valutato e risolto il contrasto con consulenze contrarie se queste erano state prodotte: l'assenza di un effettivo confronto motivato tra tesi tecniche rilevanti incide sulla correttezza del decisum
- Per gli esami testimoniali la ripetizione prescrive l'indicazione dei soggetti da riesaminare nella lista ai sensi dell'art. 468; per le consulenze tecniche è essenziale che le parti specifichino perché la nuova escussione sia necessaria (differenze metodologiche, conclusioni opposte, rilevanza ai fini del quesito)
- In presenza di violazioni procedurali relative all'assunzione o alla rinnovazione della prova dovute al mutamento del giudicante, il rimedio può essere l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio in diversa persona fisica
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