Cassazione Penale, Sentenza n. 27756/2023 del 27/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Potenza che aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati ascritti all'imputato (furto pluriaggravato - capo A - e ricettazione - capi B e C). Il Procuratore generale denunciava la violazione degli artt. 157 e 161 c.p., sostenendo che il Tribunale aveva calcolato erroneamente i termini di prescrizione (contestando la valutazione di particolare tenuità e richiamando l'aumento della pena previsto dall'art. 161).
La decisione
La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata: rispetto al capo A (furto pluriaggravato) ha rilevato il difetto di procedibilità per mancanza di querela da parte della persona offesa (il reato era procedibile a querela dopo la modifica normativa) e quindi ha annullato senza rinvio per tale motivo; rispetto ai capi B e C (ricettazione) ha ritenuto che il Tribunale avesse errato nel calcolo del termine di prescrizione (aveva applicato una riduzione per particolare tenuità), mentre la ricettazione ha pena massima di 8 anni che, incrementata di un quarto ai sensi dell'art. 161 c.p., porta a un termine massimo di prescrizione di 10 anni; tuttavia, considerato il decorso dei termini fino alla data della decisione, i reati di ricettazione risultano ormai estinti per prescrizione, per cui la Corte ha annullato senza rinvio anche su questo punto.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.
Il reato di furto pluriaggravato era stato reso procedibile a querela dalle modifiche normative richiamate; in assenza di querela della persona offesa sussiste il difetto di procedibilità.
d.lvo 10 ottobre 2022, n. 150, art. 2, comma 1, lett. i)
Modifica la procedibilità del furto prevedendo la procedibilità a querela: la Corte l'ha richiamata per accertare che la persona offesa non aveva presentato querela, determinando il difetto di procedibilità.
art. 648 cod. pen.
Norma sulla ricettazione: la pena massima prevista è di 8 anni; la valutazione del Tribunale circa una ipotesi di particolare tenuità è stata ritenuta erronea dalla Corte nel calcolo della prescrizione.
art. 161 cod. pen.
Prevede l'aumento della pena in presenza di determinate circostanze; applicato qui per aumentare la pena massima della ricettazione di un quarto, con conseguente incremento del termine massimo di prescrizione a 10 anni.
art. 157 cod. pen.
Regola il calcolo dei termini di prescrizione; la Procura generale ha censurato il calcolo del Tribunale in base a questa disposizione.
Massime di principio
- Se un reato è procedibile a querela, l'assenza o la rinuncia alla querela determina il difetto di procedibilità e impedisce il proseguimento del processo.
- Il termine di prescrizione va calcolato sulla base della pena massima applicabile, comprensiva degli aumenti previsti dall'art. 161 c.p.; errori nel calcolo possono determinare l'annullamento della decisione di merito.
- La qualificazione della 'particolare tenuità del fatto' riduce il termine di prescrizione solo se effettivamente applicabile; non va assunta se la pena legale supera le soglie che escludono tale applicazione.
- La Cassazione può annullare senza rinvio quando, per effetto dell'annullamento stesso e del tempo intercorso, i reati risultano già estinti per prescrizione o quando sussiste un difetto di procedibilità.
- Distinguere sempre tra difetto di procedibilità (per assenza di querela o altre condizioni di procedibilità) e estinzione per prescrizione: il primo impedisce la procedura indipendentemente dal decorso dei termini di prescrizione.
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