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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27753/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione di legge processuale per omessa rinnovazione della citazione all'imputato assente in udienza, dopo che la difesa aveva eccepito la nullità per mancato rispetto del termine di comparizione; 2) vizio motivazionale per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione circa i profili di colpa contestati (assenza di evidenze tecniche sulla velocità, punto di impatto e dinamica del sinistro), deducendo che la Corte di Appello si sarebbe basata su argomentazioni logiche prive di riscontro probatorio e non avrebbe considerato le risultanze tecniche della perizia assicurativa.

La decisione

Ricorso rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato perché la difesa non ha tempestivamente eccepito l'omessa notifica del differimento dell'udienza e la nullità si è quindi considerata sanata ai sensi dell'art.184 c.p.p.; ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato in quanto sussiste una doppia conforme di condanna (sentenza di primo grado e conferma in appello) e la valutazione della prova e della dinamica del sinistro rientra nel merito dei giudici di merito; la motivazione della Corte d'Appello è stata ritenuta logica, coerente e congrua nell'attribuire a NASTASI l'omessa adeguata velocità e la mancata manovra di arresto in condizioni di pioggia e scarsa visibilità, con investimento del pedone. Conseguentemente è stata confermata la condanna alla pena di mesi cinque giorni dieci di reclusione e l'obbligo di risarcimento, e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art.590-bis cod.pen.

    Norma che punisce le lesioni personali stradali; applicata perché l'imputato ha omesso di adeguare la velocità alle condizioni ambientali, causando lesioni giudicate guaribili in oltre quaranta giorni.

  • art.178 lett.c) cod.proc.pen.

    Richiamato nel ricorso come presunta violazione procedurale relativa alla citazione e al termine di comparizione; la Corte ha valutato che l'eccezione non è stata tempestivamente proposta e pertanto è inammissibile.

  • art.179 cod.proc.pen.

    Norma richiamata a supporto della doglianza processuale; la Corte ha ritenuto irrilevante la censura per mancata rinnovazione poiché la facoltà di eccepire è soggetta a termini cui la difesa non ha adempiuto.

  • art.180 cod.proc.pen.

    Citata in subordine nel ricorso relativo alla nullità della citazione; la Corte ha comunque ritenuto la questione sanata in assenza di tempestiva contestazione.

  • art.182 cod.proc.pen.

    Richiama i termini entro i quali devono essere eccepite le nullità; la Corte ha ritenuto che la difesa non abbia rispettato tali termini e quindi abbia perduto la facoltà di proporre l'eccezione.

  • art.184 comma 1 cod.proc.pen.

    Norma sulla sanatoria delle nullità non dedotte nei termini; la Corte ha ritenuto che la nullità lamentata fosse sanata ai sensi di questa disposizione in ragione della mancata tempestiva eccezione.

  • art.185 cod.proc.pen.

    Norma sulla rinnovazione dell'atto (notificazione) che la difesa invocava; la Corte ha ricordato che l'omessa rinnovazione deve essere eccepita nei termini e che il rinvio dell'udienza con avviso orale alla difesa può valere come comunicazione all'imputato rappresentato.

Massime di principio

  • Una eccezione di nullità relativa a termini di comparizione va proposta tempestivamente nei termini di legge (art.182 c.p.p.); se non sollevata nei termini utili può essere considerata sanata ai sensi dell'art.184 c.p.p.
  • Il rinvio dell'udienza comunicato oralmente al difensore può, in determinate circostanze, considerarsi efficace anche nei confronti dell'imputato assente che è rappresentato dal difensore; pertanto l'assenza di notifica formale del differimento non sempre determina una nullità insanabile.
  • In presenza di una "doppia conforme" (condanna sia in primo grado sia in appello), la Corte di Cassazione esercita un sindacato molto limitato: non rientra nel suo compito riformulare valutazioni di merito o proporre una diversa lettura del compendio probatorio, salvo che non emerga un travisamento palese e manifesto della prova.
  • Le censure rivolte alla motivazione che chiedono una diversa valutazione della dinamica del sinistro o della affidabilità delle prove tecniche sono in genere inammissibili in cassazione se la motivazione dei giudici di merito è logica, coerente e risponde alle deduzioni delle parti.
  • Nelle ipotesi di investimento di un pedone, la responsabilità del conducente è esclusa solo quando la condotta del pedone sia estemporanea, straordinaria e imprevedibile in modo da rendere oggettivamente impossibile per il conducente notare e reagire tempestivamente; altrimenti grava sul conducente l'onere di adeguare la velocità e di adottare manovre di salvataggio nelle condizioni ambientali presenti.
  • Per impugnare efficacemente una condanna per lesioni stradali in Cassazione è utile produrre e valorizzare elementi tecnici chiari (ricostruzioni della dinamica, accertamenti sulla velocità e sui punti di impatto) che dimostrino un travisamento macroscopico delle risultanze processuali, non semplici dubbi o alternative ricostruzioni.

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