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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27761/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per l'omessa comunicazione di variazioni reddituali rilevanti (art. 95 d.P.R. 115/2002 in relazione all'art. 79, lett. d) ) rispetto a una ammissione del 26/06/2012; le variazioni di reddito concernono l'anno 2013 e risultano dichiarate con scadenza 30/09/2014. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: (1) vizio di legge e valutazione errata della data di consumazione/della conoscenza dei redditi (contestando che al 30/09/2014 l'imputato non potesse conoscere i redditi 2014); (2) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) per lo stato quasi incensurato, modalità della condotta e scarsa intensità del dolo; (3) intervenuta prescrizione del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi non si confrontassero adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata (violazione degli obblighi di specificità dell'impugnazione ex artt. 581 e 591 c.p.p. e giurisprudenza consolidata), e che parte delle doglianze fossero non-motivi o generiche (inammissibilità ex art. 606, comma 3, c.p.p.). Quanto alla prescrizione invocata, la Corte ha rilevato che, per l'inammissibilità del ricorso, non poteva pronunciarsi sulla declaratoria di estinzione del reato; inoltre la prescrizione sarebbe maturata il 30/03/2022, dopo la deliberazione della sentenza d'appello (23/03/2022). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 giugno 2002, n. 115 - art. 95

    Norma sanzionatoria applicata per l'omessa comunicazione di variazioni reddituali rilevanti in materia di benefici; la Corte ha confermato che il fatto contestato riguarda variazioni relative al 2013 oggetto di dichiarazione con scadenza 30/09/2014.

  • d.P.R. 30 giugno 2002, n. 115 - art. 79, lett. d)

    Indica l'obbligo di comunicazione delle variazioni reddituali ai fini del mantenimento dell'ammissione al beneficio; la Corte ha inteso che l'omessa comunicazione delle variazioni 2013 integri la fattispecie prevista.

  • codice penale - art. 62-bis

    Disciplina le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto infondata la censura sul mancato riconoscimento perché il ricorrente non ha specificato elementi nuovi o non già valutati dal giudice di merito né ha articolato adeguatamente la contestazione.

  • codice di procedura penale - art. 192

    Citato dal ricorrente in relazione a profili procedurali e di prova; la Corte non ha accolto la censura per mancata specificità e per mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata.

  • codice di procedura penale - artt. 581 e 591

    Principi sull'obbligo di motivazione e sulla struttura dei mezzi di impugnazione; la Corte ha richiamato la necessità che l'impugnazione contenga il confronto puntuale con le argomentazioni della decisione impugnata, in mancanza della quale il ricorso è inammissibile.

  • codice di procedura penale - art. 606, comma 3

    Norma che disciplina i motivi di cassazione avverso le sentenze di appello; la Corte ha ritenuto parte del ricorso un "non motivo" per difetto di adeguata deduzione di vizi contemplati dall'articolo, con conseguente inammissibilità.

  • codice di procedura penale - art. 616

    Consente la condanna alle ammende in caso di responsabilità per inammissibilità dell'impugnazione; la Corte ha condannato al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende come sanzione equitativa per la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione deve confrontarsi esplicitamente e puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata: l'assenza di tale confronto determina inammissibilità.
  • Le doglianze generiche o non riconducibili alle fattispecie previste dagli articoli che disciplinano i motivi di cassazione (art. 606 c.p.p.) sono considerate "non-motivi" e portano all'inammissibilità.
  • Per ottenere il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche in sede di appello o cassazione occorre prospettare elementi nuovi o specifici o dimostrare che il giudice precedente abbia travisato o omesso di valutare fatti rilevanti; la mera riproposizione generica non è sufficiente.
  • La presentazione della dichiarazione dei redditi non esclude automaticamente la sussistenza del reato di omessa comunicazione: la rilevanza è data dall'obbligo di comunicare le variazioni nel periodo previsto dalla normativa amministrativa, e l'esistenza della dichiarazione può anzi dimostrare la conoscenza delle variazioni contestate.
  • La declaratoria di prescrizione del reato può essere preclusa se il ricorso è inammissibile per vizi formali: la Corte non provvede sulla estinzione per prescrizione quando manca un valido rapporto d'impugnazione.
  • In casi che riguardano profili temporali di consumazione o conoscenza (es. redditi dell'anno fiscale), è essenziale nel ricorso indicare e provare in modo specifico quale anno e quali atti sono rilevanti e perché la motivazione del giudice di merito sarebbe errata.

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