Cassazione Penale, Sentenza n. 27761/2023 del 27/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per l'omessa comunicazione di variazioni reddituali rilevanti (art. 95 d.P.R. 115/2002 in relazione all'art. 79, lett. d) ) rispetto a una ammissione del 26/06/2012; le variazioni di reddito concernono l'anno 2013 e risultano dichiarate con scadenza 30/09/2014. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: (1) vizio di legge e valutazione errata della data di consumazione/della conoscenza dei redditi (contestando che al 30/09/2014 l'imputato non potesse conoscere i redditi 2014); (2) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) per lo stato quasi incensurato, modalità della condotta e scarsa intensità del dolo; (3) intervenuta prescrizione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi non si confrontassero adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata (violazione degli obblighi di specificità dell'impugnazione ex artt. 581 e 591 c.p.p. e giurisprudenza consolidata), e che parte delle doglianze fossero non-motivi o generiche (inammissibilità ex art. 606, comma 3, c.p.p.). Quanto alla prescrizione invocata, la Corte ha rilevato che, per l'inammissibilità del ricorso, non poteva pronunciarsi sulla declaratoria di estinzione del reato; inoltre la prescrizione sarebbe maturata il 30/03/2022, dopo la deliberazione della sentenza d'appello (23/03/2022). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 30 giugno 2002, n. 115 - art. 95
Norma sanzionatoria applicata per l'omessa comunicazione di variazioni reddituali rilevanti in materia di benefici; la Corte ha confermato che il fatto contestato riguarda variazioni relative al 2013 oggetto di dichiarazione con scadenza 30/09/2014.
d.P.R. 30 giugno 2002, n. 115 - art. 79, lett. d)
Indica l'obbligo di comunicazione delle variazioni reddituali ai fini del mantenimento dell'ammissione al beneficio; la Corte ha inteso che l'omessa comunicazione delle variazioni 2013 integri la fattispecie prevista.
Disciplina le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto infondata la censura sul mancato riconoscimento perché il ricorrente non ha specificato elementi nuovi o non già valutati dal giudice di merito né ha articolato adeguatamente la contestazione.
codice di procedura penale - art. 192
Citato dal ricorrente in relazione a profili procedurali e di prova; la Corte non ha accolto la censura per mancata specificità e per mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
codice di procedura penale - artt. 581 e 591
Principi sull'obbligo di motivazione e sulla struttura dei mezzi di impugnazione; la Corte ha richiamato la necessità che l'impugnazione contenga il confronto puntuale con le argomentazioni della decisione impugnata, in mancanza della quale il ricorso è inammissibile.
codice di procedura penale - art. 606, comma 3
Norma che disciplina i motivi di cassazione avverso le sentenze di appello; la Corte ha ritenuto parte del ricorso un "non motivo" per difetto di adeguata deduzione di vizi contemplati dall'articolo, con conseguente inammissibilità.
codice di procedura penale - art. 616
Consente la condanna alle ammende in caso di responsabilità per inammissibilità dell'impugnazione; la Corte ha condannato al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende come sanzione equitativa per la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve confrontarsi esplicitamente e puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata: l'assenza di tale confronto determina inammissibilità.
- Le doglianze generiche o non riconducibili alle fattispecie previste dagli articoli che disciplinano i motivi di cassazione (art. 606 c.p.p.) sono considerate "non-motivi" e portano all'inammissibilità.
- Per ottenere il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche in sede di appello o cassazione occorre prospettare elementi nuovi o specifici o dimostrare che il giudice precedente abbia travisato o omesso di valutare fatti rilevanti; la mera riproposizione generica non è sufficiente.
- La presentazione della dichiarazione dei redditi non esclude automaticamente la sussistenza del reato di omessa comunicazione: la rilevanza è data dall'obbligo di comunicare le variazioni nel periodo previsto dalla normativa amministrativa, e l'esistenza della dichiarazione può anzi dimostrare la conoscenza delle variazioni contestate.
- La declaratoria di prescrizione del reato può essere preclusa se il ricorso è inammissibile per vizi formali: la Corte non provvede sulla estinzione per prescrizione quando manca un valido rapporto d'impugnazione.
- In casi che riguardano profili temporali di consumazione o conoscenza (es. redditi dell'anno fiscale), è essenziale nel ricorso indicare e provare in modo specifico quale anno e quali atti sono rilevanti e perché la motivazione del giudice di merito sarebbe errata.
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