Cassazione Penale, Sentenza n. 13359/2026 del 13/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Erraguab ha chiesto il riconoscimento della continuazione tra più violazioni dell'art. 73 D.P.R. n. 309/1990, giudicate con due provvedimenti distinti (G.i.p. 10/01/2023 per fatti del 2022 e Tribunale 16/04/2025 per fatto del 03/03/2025). Sosteneva che, nonostante la separata definizione giudiziale, le condotte costituivano espressione di un unico disegno criminoso e chiedeva l'unificazione delle pene ex art. 81 c.p.; inoltre denunciava vizi procedurali nell'istruttoria esecutiva (art. 188 disp. att. c.p.p. e art. 671 c.p.p.), lamentando che il giudice non abbia valutato l'accordo sulla pena né applicato correttamente la disciplina della continuazione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Il Collegio ha ritenuto inammissibile il secondo motivo e infondato il primo. Sul piano procedurale è stato accertato che l'istanza ex art. 188 disp. att. c.p.p. era ammissibile e che il Pubblico Ministero aveva espresso parere favorevole, ma il giudice non è vincolato all'accordo e deve verificare i requisiti sostanziali della continuazione previsti dall'art. 81 c.p. Il Tribunale ha valutato che mancava l'identità del disegno criminoso preesistente alla commissione delle singole violazioni: a favore del rigetto ha inciso la significativa distanza temporale tra i fatti (2022 vs 2025) e l'assenza di elementi probatori che dimostrassero una programmazione delle condotte; i reati sono stati ritenuti frutto di autonome, estemporanee decisioni. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990
violazioni della disciplina sugli stupefacenti
Norma sostanziale dei reati contestati; la sua omogeneità rispetto alle altre violazioni è elemento considerato ma non sufficiente di per sé a configurare la continuazione
art. 81, secondo comma, cod. pen.
disciplina del reato continuato
Richiede l'esistenza di un unico disegno criminoso, preesistente alla commissione delle singole violazioni; il Tribunale ha ritenuto tale requisito assente nel caso concreto
applicazione della pena (patteggiamento)
Limiti quantitativi per le pene negoziate e riferimento per l'operatività dell'art. 188 disp. att.; le pronunce di patteggiamento costituiscono il contesto procedurale per le istanze di continuazione in sede esecutiva
art. 188 disp. att. cod. proc. pen.
ricorso per riconoscimento della continuazione tra più sentenze di patteggiamento
Stabilisce lo schema procedurale: la richiesta di pena unica deve essere proposta dalle parti e, se presente accordo e parere favorevole del PM, l'istanza è ammissibile; tuttavia il giudice dell'esecuzione conserva il potere di verificare i requisiti sostanziali della continuazione
poteri del giudice dell'esecuzione nell'incidente di esecuzione
Pur conferendo poteri valutativi al giudice, non può sostituire l'autonoma disciplina prevista per le unificazioni relative a sentenze di patteggiamento; il giudice deve comunque accertare la sussistenza dei presupposti di legge per la continuazione
regime generale degli incidenti di esecuzione
Richiamato come quadro di riferimento: l'art. 188 disp. att. rappresenta una deroga/assetto speciale rispetto allo schema generale degli incidenti di esecuzione
Massime di principio
- La richiesta di applicazione della continuazione tra reati già definiti con patteggiamento è ammissibile se proposta secondo l'art. 188 disp. att. c.p.p., con indicazione della pena unica e con la partecipazione delle parti; il parere favorevole del Pubblico Ministero rende l'istanza procedimentalmente regolare.
- Anche se le parti concordano sulla pena unica, il giudice dell'esecuzione non è vincolato all'accordo: deve verificare i requisiti sostanziali dell'art. 81 c.p., in particolare l'esistenza di un disegno criminoso unitario e preesistente alla prima condotta.
- La distanza temporale tra le condotte è un elemento probatorio rilevante che può ostare al riconoscimento della continuazione; più i fatti sono distanti nel tempo, maggiore è il peso contrario alla configurazione di un unico progetto criminoso.
- Somiglianze nelle modalità esecutive, nei mezzi usati, nei beni giuridici offesi o nei luoghi sono indizi utili per ricostruire un disegno criminoso comune, ma occorre dimostrare che tale disegno fosse preesistente e non la semplice ripetizione o abitualità criminale emersa nel tempo.
- In sede esecutiva il ricorrente deve fornire elementi concreti e circostanziati sul progetto criminoso unitario; affermazioni generiche o deduzioni astratte difficilmente scalfiscono la valutazione motivata del giudice che abbia accertato l'assenza di tale disegno.
- Il rigetto dell'istanza può comportare la condanna alle spese processuali; il comportamento del Pubblico Ministero (accordo o dissenso) incide sull'ammissibilità ma non automaticamente sull'esito sostanziale della domanda.
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