Cassazione Civile, Ordinanza n. 20609/2021 del 19/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da due società proprietarie di immobili confinanti per ottenere la chiusura di un'apertura realizzata dall'altra parte in un muro divisorio, apertura che consentiva l'accesso a una scala, a un vano scala e a un corridoio di accesso alle loro proprietà esclusive. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda ordinando il ripristino dello stato dei luoghi; la corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo che la nuova apertura eccedesse i limiti del titolo costitutivo della servitù di passaggio e determinasse un aggravamento della servitù. Nel ricorso per cassazione il soccombente deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 1065, 1067 e 1068 c.c., sostenendo che il proprio diritto all'apertura trovasse fondamento nel titolo di acquisto e in una precedente sentenza che aveva riconosciuto la servitù di accesso ai tetti, e che l'apertura rendesse meno incomodo l'esercizio della servitù. Con un secondo motivo lamentava violazione dell'art. 1064 c.c. e dell'art. 1102 c.c., assumendo di aver acquistato una porzione ulteriore dell'immobile e che la porta già esistesse in passato, per cui l'accesso così realizzato sarebbe stato più agevole e legittimo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito, osservando che, in tema di servitù, quando vi sia contrasto sulle modalità di esercizio, spetta al convenuto provare che la facoltà esercitata gli competa in base al titolo o, in mancanza, in base alle modalità del possesso, e che l'art. 1067 c.c. vieta innovazioni che aggravino la servitù. La realizzazione di un ulteriore accesso al fondo servente è stata qualificata come aggravamento in sé, perché comporta una duplicazione degli ingressi e un incremento dell'onere gravante sul fondo servente. La Corte ha inoltre rilevato che tale valutazione appartiene al giudice di merito e che la corte territoriale aveva effettivamente esaminato la questione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso
il titolo costitutivo della servitù è il primo criterio per stabilire natura ed estensione del diritto esercitato
il diritto di servitù comprende quanto necessario per usarne; nel dubbio la servitù va interpretata in modo da soddisfare il bisogno del fondo dominante con il minore aggravio del fondo servente
in difetto di espressa disciplina del titolo, rilevano le modalità dell'esercizio della servitù e il bilanciamento tra utilità del dominante e aggravio del servente
sono vietate le innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente; la creazione di un ulteriore accesso integra aggravamento
richiamato dal ricorrente tra le norme sull'esercizio della servitù, ma non centrale nella ratio decidendi
richiamato dal ricorrente per sostenere un uso più intenso, ma ritenuto non pertinente rispetto alla disciplina della servitù su cosa altrui
spetta a chi invoca la facoltà dimostrarne la spettanza in base al titolo o al possesso
richiamato per la definizione camerale del ricorso
art. 375, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per il deposito di memoria
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto del ricorso va dato atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- In tema di servitù, quando sorga contrasto sulle concrete modalità di esercizio del diritto, occorre partire dal titolo costitutivo e, solo in mancanza di una disciplina espressa, dalle modalità del possesso o dell'esercizio in concreto.
- La parte che invoca la facoltà di eseguire una determinata innovazione sul fondo servente ha l'onere di dimostrare che essa è compresa nel titolo o comunque consentita dalle modalità di esercizio della servitù.
- L'art. 1067 c.c. vieta le opere sul fondo dominante o servente che determinino un aggravamento della servitù; l'aggravamento va valutato in concreto considerando non solo l'opera in sé ma anche i pregiudizi attuali e potenziali per il fondo servente.
- La realizzazione di un ulteriore accesso rispetto a quello già previsto può integrare aggravamento della servitù perché comporta una duplicazione degli ingressi e un aumento dell'onere gravante sul fondo servente.
- La valutazione dell'effettivo aggravamento della servitù è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, se congruamente motivato.
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