Cassazione Civile, Ordinanza n. 11134/2023 del 27/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda due lavoratori assunti dalla Regione con rapporto a tempo indeterminato e inquadrati nell'Area I, livello II, del c.c.n.l. per operai agricoli e florovivaisti, i quali avevano chiesto il riconoscimento dell'inquadramento superiore (Area I, livello I) e delle conseguenti differenze retributive dal 1.4.2002. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che le mansioni svolte - distribuzione dell'acqua agli utenti, programmazione dei turni di irrigazione, manutenzione ordinaria degli impianti e coordinamento di una squadra - fossero sussumibili nel livello superiore e che non si applicasse l'art. 52 d.lgs. 165/2001, in ragione della asserita natura privatistica e separata del rapporto. In Cassazione la Regione ha dedotto: 1) violazione dell'art. 97 Cost., degli artt. 35 e 52 d.lgs. 165/2001 e della normativa regionale, sostenendo che anche nei rapporti privatizzati con la P.A. l'inquadramento superiore non può avvenire in deroga alle regole concorsuali e che la disciplina regionale invocata non escludeva l'applicazione dell'art. 52; 2) nullità della sentenza per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, perché la Corte d'appello avrebbe insieme affermato l'assunzione nel 1989 e la riconducibilità al personale regionale operaio salariato ai sensi del d.P.R. 10.4.1979; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè che i lavoratori sarebbero stati assunti dopo il 1979 e per compiti istituzionali della Regione; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. e delle clausole collettive sul superiore inquadramento, assumendo che non fosse stata provata l'elevata autonomia e competenza professionale richiesta e che, comunque, il livello superiore sarebbe decorso solo dall'11.1.2004.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso della Regione, affermando che i rapporti di lavoro in questione non potevano essere sottratti alla disciplina dell'impiego pubblico contrattualizzato e che l'art. 5 della legge regionale n. 15/1994 non introduceva alcuna deroga espressa alla regola del concorso e all'art. 52 d.lgs. 165/2001. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione anche per le spese. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti; il quarto motivo è stato rigettato, perché mirava in sostanza a una rivalutazione del merito e comunque censurava clausole di contratti collettivi provinciali, non deducibili come violazione di legge ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. La decisione finale è dunque di cassazione con rinvio, con prevalenza della posizione della Regione sul punto decisivo dell'applicabilità dell'art. 52 d.lgs. 165/2001.
Norme richiamate
art. 97 Cost.
Le regole di accesso e di progressione nell'impiego pubblico non possono essere eluse da disposizioni regionali o da automatismi di inquadramento; il concorso pubblico e i limiti ad esso connessi restano presidio inderogabile anche nei rapporti contrattualizzati con la P.A.
È richiamato come norma attuativa dei principi costituzionali in tema di reclutamento del personale pubblico e, quindi, come parte della disciplina inderogabile dell'impiego pubblico privatizzato.
Si applica ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e impedisce inquadramenti superiori automatici o comunque non conformi alle regole pubblicistiche; la natura privatistica del rapporto non basta da sola a escluderne l'applicazione.
art. 5 legge reg. Puglia n. 15/1994
I Consorzi di bonifica, per la gestione e la manutenzione degli impianti e delle opere di sistemazione idraulica, devono avvalersi, attraverso l'istituto del comando, del personale regionale operaio salariato con contratto di natura privatistica, riveniente alla Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1979, e già utilizzato dalla Regione nei servizi irrigui e preferibilmente presso gli stessi.
La norma disciplina l'impiego di manodopera per la gestione degli impianti irrigui ma non contiene una deroga espressa alla disciplina generale del lavoro pubblico contrattualizzato né disciplina i contratti di lavoro in modo da sottrarli all'art. 52 d.lgs. 165/2001.
È richiamato solo per la modalità di assunzione originaria per chiamata diretta, ma non viene attribuito a tale norma un effetto derogatorio rispetto alle regole pubblicistiche di inquadramento.
art. 15 legge reg. n. 3/2010
È menzionato nel primo motivo, ma la Corte rileva che l'agenzia regionale con autonomia gestionale è stata istituita solo successivamente al periodo oggetto del giudizio e quindi non incide sul regime del rapporto controverso.
È evocato per dimostrare che la bonifica e l'irrigazione rientrano nelle funzioni regionali, rafforzando l'idea che l'attività svolta non fosse estranea alle finalità istituzionali dell'ente.
È citato nel primo motivo di ricorso tra le norme asseritamente violate, ma non assume autonoma rilevanza nella ratio decidendi espressa dalla Corte.
La censura di nullità per contrasto irriducibile di affermazioni inconciliabili viene assorbita dall'accoglimento del primo motivo.
La Corte esclude che il motivo sul riparto dell'onere della prova possa tradursi in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio; inoltre la doglianza è in parte inammissibile perché attiene a contratti collettivi provinciali e a questioni non specificamente trattate nella sentenza impugnata.
È il parametro invocato per le censure di violazione di legge; la Corte chiarisce che non è deducibile come violazione di legge la pretesa erronea applicazione di contratti collettivi provinciali.
È il parametro della censura di nullità della sentenza per contrasto irriducibile; la doglianza resta assorbita.
È richiamato per l'omesso esame di un fatto decisivo, ma il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo.
È menzionato solo per individuare l'atto introduttivo del giudizio di merito.
Massime di principio
- Nei rapporti di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione contrattualizzata, la natura privatistica del rapporto non consente di derogare alle regole pubblicistiche di reclutamento e di progressione professionale: l'art. 52 d.lgs. 165/2001 resta applicabile salvo una deroga espressa di pari rango o una situazione del tutto eccentrica rispetto alle finalità istituzionali dell'ente.
- Una legge regionale che si limiti a disciplinare l'impiego di personale operaio per servizi pubblici non vale, di per sé, a escludere la disciplina generale dell'impiego pubblico contrattualizzato, se non contiene una previsione espressa di deroga.
- L'inquadramento superiore del dipendente pubblico non può essere riconosciuto in via automatica sulla sola base delle mansioni svolte o del profilo professionale rivendicato, quando la materia è regolata da norme imperative e dal principio del pubblico concorso.
- Nel ricorso per cassazione non è deducibile come violazione di legge la critica che miri, in realtà, a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova valutazione delle prove.
- La violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi è deducibile ex art. 360 n. 3 c.p.c. solo con riguardo alla contrattazione collettiva nazionale, non anche ai contratti provinciali o locali.
- Le questioni non trattate nella sentenza impugnata non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione: il ricorrente deve indicare specificamente dove le abbia dedotte nel giudizio di merito, altrimenti la censura è inammissibile.
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