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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35379/2026 del 05/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’indagato ha proposto ricorso per cassazione contro l’ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo, che aveva confermato il provvedimento del GIP del Tribunale di Termini Imerese del 23 febbraio 2026 applicativo degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Gli era contestato il tentato omicidio, aggravato dall’aver agito approfittando di circostanze di tempo, luogo e persona tali da ostacolare la difesa, dai futili motivi e dal concorso con minorenni. Secondo l’ipotesi accusatoria, dopo un’aggressione iniziale della persona offesa nei confronti della moglie e del figlio, l’indagato era intervenuto con il fratello e un altro minorenne in una sequenza unitaria di inseguimenti, minacce di morte, uso di una pistola priva del tappo rosso e lancio di oggetti contundenti. Un concorrente aveva infine scagliato un vaso ornamentale contro la persona offesa, cagionandole lesioni giudicate guaribili in venti giorni; la morte era stata evitata, secondo la valutazione recepita dal riesame, per circostanze indipendenti dalla volontà degli aggressori. Con il primo motivo la difesa ha denunciato vizio di motivazione e travisamento per omissione, sostenendo che il Tribunale non avesse esaminato documentazione difensiva — dichiarazioni raccolte ai sensi dell’art. 391-bis c.p.p., una querela e documentazione relativa a un’iscrizione nel registro delle notizie di reato, nonché dichiarazioni sull’asserito intento di usare una pistola giocattolo solo per intimorire la persona offesa — che avrebbe chiarito l’origine della lite e ridimensionato la condotta. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 110 e 56 c.p. e vizio di motivazione sul dolo omicidiario e sul concorso morale: la condotta sarebbe stata diretta soltanto a spaventare la persona offesa; il lancio del vaso sarebbe stato un gesto autonomo ed estemporaneo di altro concorrente, non previsto né voluto dall’indagato; inoltre, questi si sarebbe allontanato prima del lancio e gli aggressori avrebbero desistito dopo aver visto la persona offesa sanguinante.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la ricostruzione del riesame era completa, fondata sulle dichiarazioni dei presenti e sulle immagini di videosorveglianza, e considerava già l’aggressione iniziale della persona offesa e la successiva escalation persecutoria; non è stato quindi ravvisato l’omesso esame decisivo denunciato. Ha respinto anche il secondo motivo: le risultanze indicate dal riesame delineavano un ruolo attivo dell’indagato nell’azione collettiva, con minacce, impiego dell’arma, partecipazione all’inseguimento e contributo al rafforzamento del proposito criminoso altrui. La responsabilità indiziaria non era esclusa dal fatto che il vaso fosse stato materialmente lanciato da un altro concorrente né dal momentaneo allontanamento dell’indagato prima del lancio. Le censure difensive non si confrontavano adeguatamente con la motivazione e sollecitavano una non consentita rivalutazione dei fatti. La decisione non comportando la rimessione in libertà, la Corte ha disposto la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.; il testo riferisce che, dal 4 maggio 2026, l’indagato era sottoposto alla custodia cautelare in carcere a seguito dell’aggravamento della misura. È stato inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    in tema di concorso di persone, la partecipazione psichica sotto forma di istigazione richiede la prova che il comportamento tenuto dal presunto concorrente morale abbia effettivamente fatto sorgere il proposito criminoso ovvero lo abbia anche soltanto rafforzato, esercitando un'apprezzabile sollecitazione idonea ad influenzare la volontà altrui

    Il concorso morale richiede che la condotta del concorrente abbia fatto sorgere o rafforzato il proposito criminoso altrui mediante una sollecitazione apprezzabile. Nel caso concreto, il Tribunale aveva ritenuto che le minacce, l’uso dell’arma e la partecipazione all’azione avessero rafforzato il proposito dei correi.

  • art. 56 c.p.

    l’essersi accanito da parte dell’indagato contro la vittima tramite lancio di svariati oggetti contundenti, già di per sé idonei ad arrecare gravissime lesioni, proferendo continue minacce di morte anche con l’uso della pistola di cui si è detto, risulta senz’altro una condotta complessivamente idonea ed univocamente indirizzata, direttamente o anche in via alternativa, rispetto alle lesioni gravi, a provocare la morte dell’uomo

    La configurabilità del tentativo è stata ritenuta compatibile con una condotta complessiva idonea e univocamente diretta a provocare la morte, anche quando l’agente persegua alternativamente l’evento morte o quello di gravi lesioni.

  • art. 616 c.p.p.

    Al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

    Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Non derivando dalla presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente (sottoposto dal 4 maggio 2026, a seguito dell’aggravamento degli arresti domiciliari, alla misura della custodia cautelare in carcere), deve disporsi – ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova ristretti, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.

    Quando la decisione non determina la rimessione in libertà della persona ristretta, la Corte dispone la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario per gli adempimenti previsti dalla disposizione.

Massime di principio

  • La partecipazione psichica al reato altrui è configurabile quando la condotta del concorrente abbia fatto sorgere il proposito criminoso oppure lo abbia rafforzato con una sollecitazione apprezzabile, idonea a influenzare la volontà dell’autore materiale.
  • Nel valutare il concorso in un tentato omicidio realizzato attraverso una sequenza aggressiva collettiva, il contributo del singolo va apprezzato nel quadro complessivo dell’azione e del reciproco rafforzamento delle condotte; non è decisivo, da solo, che il concorrente non abbia materialmente realizzato l’atto finale.
  • Il momentaneo allontanamento del concorrente prima dell’atto esecutivo finale non esclude di per sé il concorso, quando le condotte precedenti abbiano già contribuito in modo significativo alla realizzazione e al consolidamento dell’azione criminosa comune.
  • Il tentativo può configurarsi quando la condotta complessiva sia idonea e univocamente diretta a cagionare la morte, anche se l’azione sia compatibile con la previsione e la volontà alternativa di provocare la morte o gravi lesioni.
  • La censura di travisamento per omissione non è fondata se il provvedimento impugnato ha ricostruito compiutamente i fatti sulla base di fonti convergenti e la documentazione difensiva invocata non evidenzia un’omissione decisiva.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova interpretazione degli elementi fattuali limitandosi a contrapporre una ricostruzione difensiva a una motivazione di merito priva di vizi logici o giuridici.

Come è indicizzato

MaterieOmicidioImpugnazioniCustodia cautelareEsigenze cautelari
RamiDelitti contro la personaProcesso penaleMisure cautelari
SottomaterieOmicidio volontario
IstitutiConcorso di persone

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