Cassazione Penale, Sentenza n. 35280/2026 del 05/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L’imputato era stato condannato dal Tribunale di Roma il 19 giugno 2025 per il reato previsto dall’art. 7 d.l. n. 4/2019; la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 27 febbraio 2026, aveva confermato la condanna. Con il primo motivo di ricorso, la difesa denunciava violazione dell’art. 7, comma 2, d.l. n. 4/2019 e dell’art. 603 c.p.p., nonché vizio di motivazione, contestando che per la verifica del reddito rilevante ai fini del reddito di cittadinanza fossero considerate le vincite online lorde, senza detrarre le somme rigiocate, le perdite pregresse e le spese sostenute per produrle. Sosteneva inoltre che la Corte d’appello avrebbe dovuto rinnovare l’istruttoria, sentendo il responsabile del gestore del conto giochi, per accertare i guadagni effettivi al netto. Con il secondo motivo, deduceva violazione degli artt. 163 c.p. e 597, comma 5, c.p.p. e carenza di motivazione per la mancata concessione, anche d’ufficio, della sospensione condizionale della pena. L’I.N.P.S., parte civile, aveva chiesto l’inammissibilità o il rigetto del ricorso, la conferma delle statuizioni civili e la rifusione delle spese del grado.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generico il motivo sul computo delle vincite, perché riproponeva la tesi già prospettata in appello senza confrontarsi con l’orientamento secondo cui rilevano le somme lorde accreditate sul conto gioco: l’accredito determina l’acquisizione di un beneficio economico, anche se le somme sono poi rigiocate o destinate a compensare perdite. Ha dichiarato inammissibile anche la censura sulla mancata rinnovazione istruttoria: tale rinnovazione è eccezionale e presuppone che il giudice non possa decidere allo stato degli atti; nel caso concreto la Corte d’appello aveva ragionevolmente escluso tale necessità, rilevando che il prospetto prodotto era intellegibile e che l’audizione richiesta non era necessaria. Il motivo sulla sospensione condizionale è stato ritenuto manifestamente infondato: il beneficio non era stato richiesto con l’atto di appello, che domandava soltanto la concessione delle attenuanti, e l’imputato non può dolersi in cassazione della mancata concessione di un beneficio non richiesto nel giudizio di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione in favore dell’I.N.P.S. delle spese di rappresentanza e difesa, liquidate in euro 3.500 oltre accessori di legge. Resta ferma la condanna penale confermata in appello.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019
integri il delitto di cui all'art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, l'omessa indicazione, nell'autodichiarazione funzionale al riconoscimento del beneficio del reddito di cittadinanza, delle somme derivanti da vincite di gioco che, in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, concorrono, ex art. 2, comma 6, d.l. cit., alla determinazione del reddito del nucleo familiare
La fattispecie si integra con l’omessa indicazione nell’autodichiarazione delle somme provenienti da vincite di gioco, poiché tali somme concorrono al reddito del nucleo familiare rilevante per il beneficio.
art. 2, comma 6, d.l. n. 4/2019
l'omessa indicazione, nell'autodichiarazione funzionale al riconoscimento del beneficio del reddito di cittadinanza, delle somme derivanti da vincite di gioco che, in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, concorrono, ex art. 2, comma 6, d.l. cit., alla determinazione del reddito del nucleo familiare
Le somme derivanti da vincite di gioco assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta concorrono alla determinazione del reddito del nucleo familiare ai fini del beneficio.
art. 7, comma 2, d.l. n. 4/2019
Deve, quindi, affermarsi in linea di principio che, ai fini del superamento della soglia reddituale di accesso al beneficio del reddito di cittadinanza, devono essere considerate non le vincite nette, quale differenza tra somme giocate e somme incassate, bensì le vincite lorde, che già integrano l'acquisizione di un beneficio economico che non può risentire del successivo reimpiego delle somme vinte attraverso ulteriori giocate.
Per determinare il reddito rilevante ai fini della soglia di accesso al beneficio si considerano le vincite lorde accreditate, senza sottrarre le somme giocate, le perdite pregresse o il successivo reimpiego delle vincite.
La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., attesa la «presunzione di completezza» dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti.
La rinnovazione istruttoria in appello è eccezionale e può essere disposta quando il giudice ritiene di non poter decidere sulla base degli atti; la valutazione, se adeguatamente motivata, è incensurabile in cassazione.
l'imputato, per sedimentata giurisprudenza, non può dolersi con il ricorso per cassazione della mancata concessione del beneficio, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito
L’imputato non può censurare in cassazione la mancata concessione della sospensione condizionale se non ne ha fatto richiesta nel giudizio di merito.
Del tutto priva di consistenza è poi la deduzione (effettuata nel corso della discussione orale) secondo cui, avendo la prima sentenza irrogato una pena contenuta nel minimo edittale, l’istanza di rimodulazione del trattamento sanzionatorio doveva implicitamente essere riferita ai benefici di legge: trattasi infatti di istituti la cui applicazione riposa su presupposti totalmente diversi, la cui concreta sussistenza necessita di specifica deduzione nei motivi di impugnazione.
La richiesta di mitigazione della pena non equivale a una richiesta implicita di benefici di legge: la loro applicazione richiede una specifica deduzione nei motivi di impugnazione.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale, in caso di mancata richiesta nel giudizio di appello, non costituisce violazione di legge e non configura mancanza di motivazione suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.
Se la sospensione condizionale non è stata richiesta in appello, il suo mancato riconoscimento non integra né violazione di legge né vizio di motivazione deducibile in cassazione.
Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Ai fini della verifica della soglia reddituale per il riconoscimento del reddito di cittadinanza, le vincite di gioco online rilevano al lordo: l’accredito delle somme sul conto nella disponibilità del vincitore realizza l’acquisizione del beneficio economico, indipendentemente dal successivo prelievo, dalla destinazione a ulteriori giocate o dalla compensazione di perdite pregresse.
- La rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello è eccezionale e richiede che il giudice non possa decidere allo stato degli atti; la valutazione sulla necessità di procedervi, se correttamente motivata, non è sindacabile in cassazione.
- La mancata concessione della sospensione condizionale non è censurabile in cassazione quando il beneficio non sia stato richiesto nel giudizio di merito; una generica domanda di mitigazione del trattamento sanzionatorio o la richiesta di attenuanti non sostituiscono la specifica istanza del beneficio.
- La richiesta di benefici di legge non può essere desunta implicitamente dalla sola domanda di riduzione o rimodulazione della pena, poiché tali istituti dipendono da presupposti distinti e devono essere specificamente dedotti nei motivi di impugnazione.
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