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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35279/2026 del 05/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di violenza sessuale ai danni di una giovane donna incontrata nell’ambito di una selezione per modelle: durante un colloquio in agenzia le avrebbe accarezzato repentinamente il seno. La contestazione prospettava in via alternativa la violenza o l’abuso di autorità derivante dal ruolo di selezionatore. Il GUP del Tribunale di Roma aveva riconosciuto le attenuanti generiche, quella del risarcimento del danno e l’attenuante speciale di cui all’art. 609-bis, comma 3, c.p.; la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 4 febbraio 2026, aveva confermato la responsabilità e rideterminato la pena in otto mesi e otto giorni di reclusione. Con il primo motivo il ricorrente denunciava motivazione carente o illogica sull’attendibilità della persona offesa, deducendo discrasie tra querela e successive sommarie informazioni circa il commento sul seno e il momento in cui la donna aveva chiesto la distruzione del contratto e dei documenti. Con il secondo censurava la valutazione dei messaggi scambiati dalla persona offesa con un’altra partecipante alla selezione e delle dichiarazioni de relato di familiari e conoscenti, sostenendo che provassero soltanto un generico turbamento e non la condotta sessuale. Con il terzo lamentava l’omessa valutazione delle dichiarazioni di un collaboratore presente in agenzia, che aveva riferito di non avere udito urla o toni alterati e che le porte dell’ufficio erano difettose o al più accostate. Con il quarto deduceva violazione di legge e vizio motivazionale sulla sussistenza dell’abuso di autorità, contestando che il ruolo di selezionatore comportasse una posizione di supremazia idonea a comprimere l’autodeterminazione della persona offesa, in assenza di un rapporto di lavoro subordinato o di poteri disciplinari.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le decisioni di merito costituivano una doppia conforme e che le censure sui primi due motivi non si confrontavano puntualmente con la motivazione complessiva e sollecitavano una nuova lettura delle prove, non consentita in sede di legittimità; le divergenze indicate erano state valutate come marginali e non decisive. Ha inoltre ribadito che la deposizione della persona offesa può costituire da sola prova del fatto, purché sottoposta a valutazione di attendibilità, e ha ritenuto logicamente valorizzati i messaggi e le confidenze tempestive ai familiari. Il terzo motivo è stato dichiarato generico: le sentenze di merito avevano già affrontato il tema delle condizioni dei locali e la difesa non aveva spiegato la decisività delle dichiarazioni del collaboratore, comunque non idonee a infirmare la ricostruzione fondata sulla repentinità del gesto. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile perché eccentrico rispetto alla decisione: i giudici di merito avevano affermato la responsabilità per la condotta realizzata con violenza, ravvisata nella repentinità del toccamento, e non sulla base dell’abuso di autorità; inoltre, la contestazione alternativa aveva consentito all’imputato di difendersi su entrambe le ipotesi. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 609-bis c.p.

    i giudici di merito sono giunti ad affermare in termini netti, sin dal primo grado di giudizio, la ricorrenza di una condotta violenta caratterizzata dalla natura repentina del gesto invasivo della libertà sessuale della persona offesa.

    La repentinità del gesto invasivo della libertà sessuale è stata ritenuta idonea a integrare la modalità della violenza ai fini della responsabilità per violenza sessuale.

  • art. 198 c.p.p.

    Anzi, al pari di qualsiasi altra testimonianza, la dichiarazione della persona offesa è assistita dalla presunzione di attendibilità ex art. 198 cod. proc. pen., per il principio di affidabilità (il testimone riferisce di norma fatti obiettivamente veri), per il principio di normalità (il testimone mente solo in presenza di un sufficiente interesse a farlo) e per il principio di responsabilità (il testimone è consapevole che dalle dichiarazioni rese possono scaturire conseguenze pregiudizievoli per sé o per altri).

    La dichiarazione della persona offesa è valutabile come testimonianza ordinaria e non si deve partire dall’ipotesi che il testimone menta, salvo che vi siano specifici e riconoscibili elementi che fondino tale assunto.

  • art. 192, commi 3 e 4, c.p.p.

    la testimonianza della persona offesa, perché possa essere legittimamente utilizzata come fonte ricostruttiva del fatto per il quale si procede, non necessita di altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, non dovendosi applicare i criteri di valutazione dettati dall'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., riguardanti le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persone imputate in procedimento connesso

    Le regole che impongono riscontri per le dichiarazioni dei coimputati o degli imputati in procedimenti connessi non si applicano alla testimonianza della persona offesa, che può essere sufficiente da sola se ritenuta attendibile.

  • art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.

    deve intendersi decisiva secondo la previsione dell'art. 606, lett. d), cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia; ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante.

    Una prova è decisiva se, considerata rispetto alla motivazione, avrebbe sicuramente condotto a una pronuncia diversa oppure, se omessa o non valutata, compromette la struttura portante della sentenza.

  • art. 616 c.p.p.

    la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

    La declaratoria d’inammissibilità comporta per il ricorrente l’onere di sostenere le spese del procedimento.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

    In caso di diffusione del provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi.

Massime di principio

  • La deposizione della persona offesa può costituire da sola prova del fatto, senza necessità dei riscontri previsti per le dichiarazioni dei coimputati o degli imputati in procedimenti connessi; la sua attendibilità va comunque valutata e non può essere esclusa sulla base di un’astratta presunzione di falsità, in assenza di specifici elementi che la giustifichino.
  • In presenza di una doppia conforme, le motivazioni di primo e secondo grado si integrano in un unico corpo argomentativo; il ricorso per cassazione deve confrontarsi puntualmente con entrambe e non può limitarsi a proporre una lettura alternativa delle risultanze probatorie.
  • Il travisamento della prova è deducibile in cassazione nei limiti in cui il giudice abbia fondato la decisione su una prova inesistente, abbia attribuito a una prova un risultato incontestabilmente diverso da quello reale, oppure abbia omesso la valutazione di una prova decisiva.
  • Le discrasie dichiarative di dettaglio non determinano di per sé inattendibilità quando siano marginali e non incidano sull’identità dello sviluppo storico del fatto; l’emersione di particolari ulteriori nelle successive fasi di assunzione della prova rispetto alla querela può rappresentare un normale sviluppo dell’acquisizione testimoniale.
  • I riscontri alle dichiarazioni della persona offesa, quando rilevanti ai fini della valutazione complessiva, non devono costituire prova autonoma del fatto né riguardare ogni elemento della fattispecie: possono consistere in elementi esterni, certi e obiettivi che corroborino l’attendibilità della fonte e la compatibilità del narrato con il quadro probatorio.
  • Il giudice di merito non è tenuto a esaminare analiticamente ogni deduzione difensiva, purché esponga in modo logico e adeguato le ragioni della decisione e consideri i fatti decisivi; le deduzioni incompatibili con la motivazione possono ritenersi implicitamente disattese.
  • La prova è decisiva, ai fini del vizio previsto dall’art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p., se la sua assunzione avrebbe sicuramente determinato una decisione diversa oppure se la sua mancata assunzione o valutazione compromette la struttura portante della sentenza.
  • Quando la condotta contestata richiede un approfondimento dibattimentale per la sua definitiva qualificazione, è legittima la formulazione di imputazioni alternative che indichino più reati o più ricostruzioni del fatto, purché l’imputato sia posto in condizione di conoscere le ipotesi e di difendersi su ciascuna.
  • Un toccamento repentino e invasivo della libertà sessuale della persona offesa può integrare la violenza richiesta dall’art. 609-bis c.p.; quando i giudici di merito fondano la responsabilità su tale modalità della condotta, una censura incentrata esclusivamente sull’abuso di autorità è eccentrica rispetto alla ratio della decisione.

Come è indicizzato

MaterieViolenza sessualeProveImpugnazioni
RamiReati sessualiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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