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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35277/2026 del 05/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato era stato condannato dal Tribunale di Ancona il 20 maggio 2024 per il reato di atti osceni di cui all’art. 527 c.p.; la Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 20 gennaio 2026, aveva confermato la condanna. Secondo l’imputazione, in una piazza, in evidente stato di ebbrezza alcolica, si era toccato i genitali rivolgendosi a giovani donne con la frase «Lo vuoi? Lo vuoi?». Con il primo motivo ha contestato l’applicazione dell’aggravante relativa al fatto commesso nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori, deducendo che la scuola distava oltre 400 metri e che la presenza occasionale di minori in piazza non bastava a integrare il requisito. Con il secondo ha chiesto la riqualificazione del fatto nell’illecito di atti contrari alla pubblica decenza ex art. 726 c.p., sostenendo che la condotta non aveva offeso il pudore sessuale e che le giovani avevano proseguito il loro cammino. Con il terzo ha denunciato vizio di motivazione sull’identificazione, in assenza di ricognizione personale o fotografica e poiché le persone offese non ne conoscevano il nome. Con il quarto ha dedotto che lo stato di ebbrezza avrebbe dovuto essere considerato ai fini della valutazione del dolo e della commisurazione della pena.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: le deposizioni convergevano sulla descrizione fisica e sulle abitudini dell’autore, noto alle persone offese e alle forze dell’ordine con un soprannome; l’imputato, di 55 anni, era l’unico soggetto del paese corrispondente a tale descrizione, sicché non residuavano ragionevoli dubbi sull’identificazione. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico e non confrontato con la motivazione d’appello: rilevava che, intorno alle 13, i giovani usciti da scuola si ritrovavano abitualmente ai tavolini del bar della piazza prima di prendere l’autobus, la cui fermata era nelle adiacenze; la distanza dalla scuola non era quindi decisiva. Il secondo motivo è stato rigettato: il gesto di toccarsi i genitali accompagnato da un esplicito invito sessuale poteva, secondo una valutazione non illogica dei giudici di merito, suscitare disgusto e integrare gli atti osceni, anziché la mera violazione della pubblica decenza. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile: l’ubriachezza volontaria o colposa non esclude né attenua la responsabilità secondo il principio delle actiones liberae in causa; inoltre, la pena era stata determinata oltre il minimo edittale, non illogicamente, considerando il numero delle persone offese e i numerosi precedenti per reati contro la persona. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 527 c.p.

    Alla luce delle superiori considerazioni, nel caso in esame, non illogicamente i giudici del merito hanno ritenuto che il toccarsi i genitali, accompagnando il gesto da un esplicito invito di natura sessuale, abbia costituito una condotta in grado di generare disgusto nelle persone che vi hanno assistito, concretizzando il delitto contestato.

    Integra gli atti osceni la condotta di chi si tocca i genitali accompagnando il gesto con un esplicito invito sessuale, quando essa sia idonea a suscitare disgusto negli osservatori.

  • art. 527, comma 2, c.p.

    La sentenza fa buon governo del principio stabilito da questa Corte (Sez. 3, n. 56075 del 21/09/2017, R., Rv. 271811 - 01), secondo cui, ai fini della sussistenza del reato di atti osceni di cui al secondo comma dell'art. 527 cod. pen., per «luogo abitualmente frequentato da minori» si intende non un sito semplicemente aperto o esposto al pubblico dove si possa trovare un minore, bensì un luogo nel quale, sulla base di una attendibile valutazione statistica, la presenza di più soggetti minori di età ha carattere elettivo e sistematico.

    È luogo abitualmente frequentato da minori quello nel quale la presenza di più minori, valutata statisticamente in modo attendibile, è elettiva e sistematica; non basta che il luogo sia aperto al pubblico e che vi possa occasionalmente trovarsi un minore.

  • art. 726 c.p.

    Secondo la giurisprudenza della Corte (Sez. 7, n. 16477 del 27/10/2017, C., Rv. 272680 – 01; conforme: Sez. 3, n. 5478 del 05/12/2013, dep. 04/02/2014, Rv. 258693), la distinzione tra gli atti osceni e gli atti contrari alla pubblica decenza va individuata nel fatto che i primi offendono, in modo intenso e grave, il pudore sessuale, suscitando nell'osservatore sensazioni di disgusto oppure rappresentazioni o desideri erotici, mentre i secondi ledono il normale sentimento di costumatezza, generando fastidio e riprovazione.

    Gli atti contrari alla pubblica decenza si distinguono dagli atti osceni perché ledono il normale sentimento di costumatezza, provocando fastidio e riprovazione, mentre gli atti osceni offendono in modo intenso e grave il pudore sessuale.

  • art. 616 c.p.p.

    Al rigetto consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del pagamento delle spese del procedimento.

    Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Ai fini dell’aggravante degli atti osceni commessi in luogo abitualmente frequentato da minori, non è sufficiente che il luogo sia pubblico o che un minore possa occasionalmente trovarvisi: occorre che, sulla base di una valutazione statistica attendibile, la presenza di più minori abbia carattere elettivo e sistematico.
  • La distinzione tra atti osceni e atti contrari alla pubblica decenza dipende dalla qualità e dall’intensità dell’offesa: i primi offendono gravemente il pudore sessuale, suscitando disgusto o rappresentazioni o desideri erotici; i secondi ledono il normale sentimento di costumatezza, generando fastidio e riprovazione.
  • L’identificazione dell’autore non richiede necessariamente una ricognizione personale o fotografica quando gli elementi descrittivi e le circostanze risultanti dalle deposizioni consentono di individuarlo con certezza, escludendo ragionevoli dubbi.
  • L’ubriachezza volontaria o colposa rientra nelle actiones liberae in causa e non elimina né attenua la responsabilità facendo leva sulla diminuzione della capacità o della coscienza e volontà al momento del fatto.
  • La commisurazione della pena oltre il minimo edittale è immune da censura quando la motivazione considera in modo non illogico elementi quali il numero delle persone offese e i precedenti penali dell’imputato.

Come è indicizzato

MaterieAtti persecutori
RamiDelitti contro la personaParte generaleProcesso penale

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