Cassazione Penale, Sentenza n. 35281/2026 del 05/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente era stato condannato con sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 1125/23 del 27 giugno 2023, divenuta irrevocabile il 28 marzo 2024. Con sentenza del 30 gennaio 2026, la Corte d’appello di Napoli aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di revisione. La revisione si fondava principalmente su una consulenza tecnico-contabile che, mediante nuovi criteri di calcolo (media ponderata, diversa aliquota IVA e detrazione dell’IVA sugli acquisti), avrebbe dovuto dimostrare il mancato superamento della soglia di punibilità. Il ricorrente ha articolato sei motivi: 1) violazione dell’art. 630 c.p.p., perché la consulenza avrebbe dovuto essere qualificata come prova nuova, e non soltanto i documenti allegati; 2) travisamento della prova, contestando che i calcoli sulla media ponderata, sull’incidenza delle aliquote IVA e sulla detraibilità dell’IVA fossero già stati oggetto di accertamento nel giudizio precedente; 3) vizio di motivazione per errore matematico e illogicità, poiché la Corte territoriale avrebbe ridotto la consulenza alla differenza relativa a una singola fattura; 4) vizio di motivazione sulla soglia di punibilità, perché l’affermazione che essa sarebbe stata superata anche applicando l’IVA al 4% sarebbe stata apodittica e non dimostrata; 5) travisamento sulla rilevanza delle fatture, che, pur considerate prove nuove, avrebbero dovuto indurre a riconoscere regimi IVA differenti per la merce e a mettere in discussione la ricostruzione presuntiva; 6) contraddittorietà e illogicità sulla documentazione di smaltimento, poiché la Corte avrebbe trascurato che la carne non più idonea al consumo umano poteva essere destinata allo smaltimento nonostante i contestuali acquisti di prodotti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ribadito che la revisione non consente una nuova valutazione di prove già esaminate, ma richiede elementi nuovi capaci di incidere sul giudicato; una nuova valutazione tecnico-scientifica può costituire prova nuova soltanto se fondata su metodologie innovative idonee a produrre risultati obiettivamente nuovi. La consulenza contabile si limitava invece a rielaborare dati preesistenti senza indicare metodiche scientifiche nuove. Quanto ai motivi dal secondo al quinto, la Corte ha rilevato che le fatture erano state considerate dagli accertatori attraverso lo spesometro e che la sola fattura del 7 febbraio 2013, limitatamente all’acquisto di formaggi soggetti a IVA al 4%, consentiva di ridurre l’IVA da euro 7.298,00 a euro 2.919,53; tale dato non dimostrava che almeno metà della merce fosse soggetta all’aliquota del 4%, né che il ricalcolo incidesse sulla soglia di punibilità. Il sesto motivo è stato ritenuto inammissibile perché la documentazione riguardava sottoprodotti di origine animale, qualificati come residui di lavorazione e non come invenduto destinato allo smaltimento; la contestuale prosecuzione degli acquisti era inoltre coerente con la motivazione territoriale. La Corte ha escluso manifesta illogicità e travisamento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p.
A tal fine, possono venire in considerazione ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., anche le prove che, pur incidendo su un tema già divenuto oggetto di indagine nel corso della cognizione ordinaria, siano fondate su nuove acquisizioni scientifiche e tecniche diverse e innovative, tali da fornire risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza disponibili.
Sono ammissibili come prove nuove anche acquisizioni scientifiche o tecniche relative a temi già esaminati, ma solo se basate su metodiche diverse e innovative, capaci di produrre risultati non raggiungibili con quelle disponibili nel processo definito.
Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento, nonché, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00.
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui quantificata in euro 3.000,00.
Massime di principio
- Nel giudizio di revisione non è consentito ottenere una nuova valutazione di prove già acquisite e valutate nel processo concluso con condanna: occorrono elementi nuovi, estranei o diversi da quelli definiti nel giudicato, idonei a mettere in discussione il costrutto accusatorio.
- Una diversa valutazione tecnico-scientifica di dati già noti può integrare prova nuova ai fini della revisione soltanto se si fonda su metodologie innovative e scientificamente valide, applicate alle risultanze già vagliate, e produce risultati obiettivamente nuovi, capaci di incidere sull’esito della condanna.
- La mera rielaborazione tecnico-contabile di dati preesistenti, anche se sostenuta da documenti non prodotti nel giudizio precedente, non costituisce prova nuova quando non introduce metodiche innovative e mira soltanto a ottenere una diversa ricostruzione delle prove già esaminate.
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