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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35278/2026 del 05/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L’imputato, condannato all’esito del giudizio abbreviato dal GUP del Tribunale di Taranto e con condanna confermata dalla Corte d’appello di Lecce con sentenza del 25 settembre 2025, ha impugnato la decisione relativa a violenza sessuale aggravata ai danni della moglie. Gli era stata inflitta la pena di quattro anni e sei mesi di reclusione, con riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, oltre al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede civile e al pagamento di una provvisionale. Con il primo motivo ha denunciato violazioni di legge e vizi della motivazione nella valutazione delle prove e della credibilità della persona offesa: ha sostenuto che la Corte territoriale avrebbe confermato acriticamente la decisione di primo grado e trascurato elementi asseritamente contrari all’accusa, tra cui l’età e l’incensuratezza dell’imputato, l’assenza di precedenti episodi violenti nella coppia, il tempo trascorso prima della denuncia, la mancata visita ginecologica, il comportamento della persona offesa dopo i fatti, le dichiarazioni di una testimone, gli esiti peritali e l’ipotesi di un’accusa strumentale legata a contrasti economici e familiari. Ha inoltre contestato la valutazione della prova scientifica e l’utilizzo delle dichiarazioni delle persone cui la vittima si era confidata, invocando la regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio. Con il secondo motivo ha censurato il diniego dell’attenuante del fatto di minore gravità, sostenendo che, esclusa la fellatio, le altre condotte sarebbero state riconducibili alle pratiche della coppia e non avrebbero avuto particolare impatto sulla vittima. Ha infine lamentato che non fosse stato riconosciuto un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti, richiamando incensuratezza, età e personalità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto aspecifico: era formulato in modo prolisso, disordinato e cumulativo, senza distinguere i singoli vizi di legittimità né individuare puntualmente le parti della motivazione censurate; inoltre, le doglianze miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove e non si confrontavano adeguatamente con la motivazione d’appello. La Corte ha precisato che il sindacato di legittimità riguarda la tenuta logica del provvedimento impugnato e che il travisamento della prova è deducibile nei limiti dell’errore percettivo decisivo, non per sollecitare una diversa lettura del materiale probatorio. Ha inoltre rilevato che la testimonianza della persona offesa non richiede, per essere utilizzata, riscontri esterni secondo i criteri dell’art. 192, commi 3 e 4, c.p.p., previsti per dichiarazioni di coimputati o imputati in procedimenti connessi. La censura relativa all’oltre ogni ragionevole dubbio non configurava un autonomo vizio di legittimità e non evidenziava una manifesta e decisiva illogicità. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: la contestazione sul fatto di minore gravità non si confrontava con le ragioni della Corte territoriale, che aveva valorizzato le modalità violente e odiosamente invasive della condotta, protrattasi per oltre tre ore e realizzata anche con strumenti impropri, tra cui una lampadina. La censura sul trattamento sanzionatorio era generica e reiterativa; la Corte ha chiarito che il riconoscimento delle attenuanti generiche non impone il loro giudizio di prevalenza sulle aggravanti e che, quando la pena è determinata sopra il minimo edittale, il diniego della prevalenza costituisce un elemento di calcolo che non determina, di per sé, violazione di legge o vizio motivazionale. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, da liquidarsi con separato decreto dalla Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con pagamento in favore dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione non consente una nuova valutazione dell’adeguatezza delle argomentazioni o della rispondenza della ricostruzione alle prove; la mancanza o manifesta illogicità deve emergere dal testo della decisione e avere consistenza macroscopica.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    la stessa strutturazione del motivo, articolato in 52 pagine, non altrimenti ordinate in paragrafi, recanti parti espositive di doglianza alternate a citazioni di massime giurisprudenziali, insistenti giudizi e valutazioni personali di parte ricorrente ed a parziali ripetizioni dei motivi d'appello, recanti nel complesso una denuncia cumulativa promiscua e perplessa dell'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione, rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma primo, lett. c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.

    I motivi d’impugnazione devono esporre in modo specifico e ordinato le ragioni della censura; una denuncia cumulativa, promiscua e non organizzata dei vizi, che non permetta di individuare le doglianze scrutinabili, rende il ricorso inammissibile.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    la stessa strutturazione del motivo, articolato in 52 pagine, non altrimenti ordinate in paragrafi, recanti parti espositive di doglianza alternate a citazioni di massime giurisprudenziali, insistenti giudizi e valutazioni personali di parte ricorrente ed a parziali ripetizioni dei motivi d'appello, recanti nel complesso una denuncia cumulativa promiscua e perplessa dell'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione, rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma primo, lett. c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.

    La mancanza di specificità dei motivi integra causa d’inammissibilità dell’impugnazione.

  • art. 192, commi 3 e 4, c.p.p.

    la testimonianza della persona offesa, perché possa essere legittimamente utilizzata come fonte ricostruttiva del fatto per il quale si procede, non necessita di altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, non dovendosi applicare i criteri di valutazione dettati dall'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., riguardanti le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persone imputate in procedimento connesso, unici a richiedere «altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità», ovverosia i "riscontri".

    La regola dei riscontri prevista dall’art. 192, commi 3 e 4, c.p.p. riguarda le dichiarazioni dei coimputati e degli imputati in procedimenti connessi e non si applica automaticamente alla testimonianza della persona offesa.

  • art. 198 c.p.p.

    al pari di qualsiasi altra testimonianza, la dichiarazione della persona offesa è assistita dalla presunzione di attendibilità ex art. 198 cod. proc. pen., per il principio di affidabilità (il testimone riferisce di norma fatti obiettivamente veri), per il principio di normalità (il testimone mente solo in presenza di un sufficiente interesse a farlo) e per il principio di responsabilità (il testimone è consapevole che dalle dichiarazioni rese possono scaturire conseguenze pregiudizievoli per sé o per altri).

    La dichiarazione della persona offesa è valutabile come testimonianza e non richiede riscontri legali tipici, ferma la valutazione della sua attendibilità secondo i criteri applicabili alla prova testimoniale.

  • art. 609-bis c.p.

    le ragioni, ivi esposte, congruamente e logicamente individuate nelle modalità dell'azione odiosa e violenta posta in essere dall'imputato ai danni della coniuge, protrattasi per oltre tre ore e realizzata anche attraverso l'utilizzo di strumenti inusuali e impropri, quali una lampadina.

    Nel caso concreto, la valutazione della gravità della violenza sessuale è stata collegata alle modalità dell’azione, alla sua durata e all’impiego di strumenti impropri.

  • art. 609-ter c.p.

    le ragioni, ivi esposte, congruamente e logicamente individuate nelle modalità dell'azione odiosa e violenta posta in essere dall'imputato ai danni della coniuge, protrattasi per oltre tre ore e realizzata anche attraverso l'utilizzo di strumenti inusuali e impropri, quali una lampadina.

    La norma è richiamata quale disciplina delle aggravanti contestate; la Corte, nel dichiarare inammissibile la censura sulla gravità e sul trattamento sanzionatorio, non ha proceduto a una nuova valutazione nel merito delle aggravanti.

  • art. 62-bis c.p.

    non è ravvisabile vizio logico e contraddittorietà tra la ritenuta sussistenza di circostanze favorevoli all'imputato, idonee a legittimare l'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., ed il giudizio di equivalenza anziché di prevalenza delle attenuanti generiche con le aggravanti, trattandosi di valutazione di natura completamente diversa.

    Il riconoscimento delle attenuanti generiche e il giudizio di comparazione con le aggravanti sono valutazioni distinte; il riconoscimento di elementi favorevoli non comporta di per sé la prevalenza delle attenuanti.

  • art. 133 c.p.

    la valutazione degli elementi favorevoli che consentono il riconoscimento delle circostanze di segno opposto, che ha la funzione di adeguare la pena in concreto alla gravità del fatto ed alla personalità del reo.

    La commisurazione della pena considera la gravità del fatto e la personalità del reo; la censura sul mancato ulteriore ridimensionamento deve confrontarsi con la valutazione compiuta dal giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

    Dichiarata l’inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, quando non ricorre assenza di colpa nella causa d’inammissibilità, della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 541 c.p.p.

    Il ricorrente va condannato, inoltre, in base al disposto dell'art. 541 cod.proc.pen., in via generica, alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

    In caso di soccombenza, il ricorrente può essere condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile; se ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione è demandata al giudice competente.

  • artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002

    spetterà, poi alla Corte di appello di Lecce, Sez. dist. di Taranto, che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione di tali spese mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n.115/2002.

    La liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato è effettuata con decreto di pagamento dal giudice indicato dalla decisione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono prolissi, disordinati e formulati in modo cumulativo, senza distinguere i diversi vizi dedotti né indicare puntualmente le parti della decisione censurate: la Corte non è tenuta a rielaborare l’impugnazione per ricavarne le questioni scrutinabili.
  • Il sindacato di legittimità sulla motivazione non permette una nuova valutazione delle prove o la sostituzione della ricostruzione del giudice di merito con una diversa ricostruzione difensiva; l’illogicità deve essere manifesta e risultare dal testo della decisione.
  • Il travisamento della prova è deducibile quando la motivazione introduce un dato probatorio inesistente o omette una prova decisiva per errore percettivo; l’errore deve essere idoneo a disarticolare il ragionamento probatorio. Non è sufficiente proporre una lettura alternativa delle prove.
  • La testimonianza della persona offesa può essere utilizzata come fonte di prova senza riscontri esterni imposti dall’art. 192, commi 3 e 4, c.p.p.; la sua attendibilità resta soggetta alla valutazione del giudice secondo i criteri propri della prova testimoniale.
  • La violazione della regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio non costituisce, da sola, un autonomo motivo di ricorso per cassazione: è deducibile quando si traduce in una patologia della motivazione riconducibile ai vizi previsti dall’art. 606 c.p.p., in particolare in una manifesta e decisiva illogicità.
  • La richiesta di riconoscimento dell’attenuante del fatto di minore gravità deve confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione impugnata e non può fondarsi su una ricostruzione dei fatti diversa da quella accertata in sede di merito.
  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche non impone il loro giudizio di prevalenza sulle aggravanti. La valutazione degli elementi favorevoli ai fini dell’art. 62-bis c.p. è distinta dal giudizio di comparazione; quando la pena è determinata sopra il minimo edittale, il diniego della prevalenza, in quanto elemento di calcolo, non comporta di per sé violazione di legge o difetto di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieViolenza sessualeImpugnazioniProveCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiReati sessualiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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