Cassazione Penale, Sentenza n. 35276/2026 del 05/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 19 dicembre 2025 della Corte d’appello di Bari, che, riformando la decisione del GUP del Tribunale di Bari del 4 febbraio 2025, aveva riconosciuto prevalenti le attenuanti generiche sulla contestata aggravante e rideterminato in tre anni e quattro mesi di reclusione la pena per i reati continuati di violenza sessuale e lesioni; era stato assolto dal distinto delitto di atti persecutori. Con i primi quattro motivi la difesa ha contestato il metodo di valutazione della dichiarazione della persona offesa, lamentando che non ne fosse stata vagliata prioritariamente l’attendibilità intrinseca, l’omesso esame di un parere medico-legale e di elementi asseritamente indicativi di falsità o ritorsività, l’assenza di riscontri e il travisamento della documentazione sanitaria, nonché l’omessa considerazione delle difformità tra le diverse dichiarazioni. Con il quinto e il sesto motivo ha censurato il diniego dell’attenuante della minore gravità prevista dall’ultimo comma dell’art. 609-bis c.p., contestando la valutazione delle modalità della condotta e delle conseguenze emotive. Con il settimo motivo ha dedotto la violazione del divieto di reformatio in peius, poiché la Corte d’appello, a fronte dell’impugnazione del solo imputato, aveva aumentato da due a sei mesi l’aumento per la continuazione relativo alle lesioni del capo C. Con l’ottavo ha lamentato l’assenza di motivazione sulla misura di tale aumento e la sua sproporzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nel resto e lo ha accolto limitatamente al trattamento sanzionatorio. Ha ritenuto inammissibili le censure sulla valutazione delle prove perché, in parte, formulate come violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 533 c.p.p. e, in parte, riproduttive dei motivi d’appello o dirette a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio; ha inoltre considerato inammissibile la censura sul parere medico-legale, trattandosi di materiale probatorio nuovo che avrebbe richiesto la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, non dedotta come richiesta in appello. Le doglianze sul diniego della minore gravità sono state giudicate manifestamente infondate, in ragione delle modalità violente, del tipo di violenza e delle ricadute emotive, ritenuti incompatibili con l’attenuante. Sono stati invece accolti il settimo e l’ottavo motivo: l’aumento per la continuazione relativo al capo C, elevato in appello da due a sei mesi nonostante l’impugnazione del solo imputato, ha violato il divieto di reformatio in peius, che riguarda anche i singoli elementi autonomi di determinazione della pena. La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rideterminato direttamente la pena in tre anni, un mese e dieci giorni di reclusione, ripristinando l’aumento di due mesi stabilito in primo grado e applicando la riduzione per il rito. Ha respinto la richiesta di ridurre ulteriormente tale aumento, ritenendolo vicino al minimo e rispettosi i criteri di proporzionalità.
Norme richiamate
non è consentito il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità
La violazione dell’art. 192 c.p.p. non può essere invocata per censurare l’omessa o erronea valutazione della prova come violazione processuale: le doglianze sulla motivazione devono rispettare i limiti propri del vizio previsto dall’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
la deduzione del vizio di violazione di legge, in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 cod. proc. pen. ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice, non è permessa non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale
La presunta violazione della regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio non è deducibile come violazione di legge processuale ai sensi dell’art. 606, lett. c), c.p.p., poiché l’inosservanza dell’art. 533 c.p.p. non è prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza.
La funzione tipica dell’impugnazione, infatti, è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Il ricorso deve formulare una critica specifica e argomentata alla decisione impugnata, confrontandosi con le sue ragioni di diritto e con gli elementi di fatto; la mera riproposizione dei motivi d’appello è inammissibile.
il parere che il consulente tecnico di parte abbia rassegnato in una memoria è acquisibile secondo le forme di cui all'art. 121 cod. proc. pen. solo quando si limiti ad esporre argomentazioni di carattere tecnico sul significato probatorio di dati processuali già presenti in atti, e non anche quando, trasmodando in una vera e propria consulenza tecnica, sia volto ad introdurre in giudizio un autonomo accertamento, idoneo, come tale, ad eludere le regole del contraddittorio sulla prova
Una memoria ex art. 121 c.p.p. può contenere argomentazioni tecniche sui dati già acquisiti, ma non può introdurre un autonomo accertamento tecnico che eluda le regole del contraddittorio sulla prova.
trattasi di materiale probatorio «nuovo» (assimilabile a una consulenza tecnica di parte; cfr. Sez. 1, n. 29845 del 19/06/2018, Raeli, Rv. 276494 – 01, e Sez. 5, n. 19361 del 08/04/2026, Albustanji, Rv. 290119 - 01, secondo cui «il parere che il consulente tecnico di parte abbia rassegnato in una memoria è acquisibile secondo le forme di cui all'art. 121 cod. proc. pen. solo quando si limiti ad esporre argomentazioni di carattere tecnico sul significato probatorio di dati processuali già presenti in atti, e non anche quando, trasmodando in una vera e propria consulenza tecnica, sia volto ad introdurre in giudizio un autonomo accertamento, idoneo, come tale, ad eludere le regole del contraddittorio sulla prova») che avrebbe potuto trovare ingresso solo attraverso la rinnovazione del dibattimento ex art. 603 cod. proc. pen.
Un parere tecnico di parte che introduca un accertamento autonomo e nuovo può essere acquisito in appello attraverso la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, non mediante il semplice deposito come memoria.
ai fini della configurabilità della circostanza in parola debba farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le sue caratteristiche psicologiche in relazione all’età, così da potere ritenere che la libertà sessuale della persona offesa sia stata compressa in maniera non grave, e che il danno arrecato alla stessa anche in termini psichici sia stato significativamente contenuto.
La minore gravità della violenza sessuale va valutata globalmente considerando modalità e mezzi della condotta, coartazione, condizioni e caratteristiche della vittima e contenimento del danno; la sussistenza di un elemento di conclamata gravità può giustificare il diniego dell’attenuante.
quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall’art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio
La motivazione sulla pena deve essere tanto più specifica quanto maggiore è lo scostamento dal minimo edittale; la valutazione può inoltre considerare la proporzionalità interna tra pena base e aumenti per i reati satellite.
ove riconosca la continuazione tra reati, ai sensi dell’art. 81 cod. pen., il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite
Nel reato continuato il giudice deve individuare la pena base per il reato più grave e determinare e motivare separatamente l’aumento per ciascun reato satellite.
il divieto imposto dall’art. 597 cod. proc. pen. non riguarda solo l'entità complessiva della pena (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, William Morales, Rv. 232066; Sez. 6, n. 41388 del 08/10/2009, Clericuzio, Rv. 245018; Sez. 2, n. 42403 del 22/09/2016, Totaro, Rv. 267970, con riferimento ad un aumento operato a titolo di continuazione), ma tutti gli elementi che concorrono alla sua determinazione.
Quando impugna il solo imputato, il divieto di reformatio in peius impedisce di aggravare non soltanto la pena complessiva, ma anche un suo elemento autonomo, quale l’aumento per la continuazione.
art. 620, comma 1, lett. i), c.p.p.
Alla luce del disposto di cui all'art. 620, comma 1, lett. i), cod. proc. pen., la pena può essere rideterminata da questa Corte applicando l’aumento per la continuazione, come irrogato dal primo giudice, nella misura di mesi due di reclusione
Quando non occorrono ulteriori accertamenti, la Corte di cassazione può annullare senza rinvio sul trattamento sanzionatorio e rideterminare direttamente la pena ripristinando l’aumento per la continuazione legittimamente fissato in primo grado.
La censura investe direttamente il calcolo del trattamento sanzionatorio a titolo di continuazione esterna per il reato di lesioni di cui al capo C).
La disposizione è menzionata nella rubrica della censura, ma la sentenza non ne sviluppa un’interpretazione autonoma né la applica a fondamento della decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro una decisione conforme a quella di primo grado, le motivazioni dei due provvedimenti si integrano; il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con l’argomentazione complessiva di entrambi. Il travisamento della prova è deducibile soltanto nei casi indicati dalla decisione e deve risultare macroscopico, manifesto e idoneo a disarticolare il ragionamento probatorio.
- Non è consentito convertire una contestazione dell’omessa o erronea valutazione delle prove in una violazione di legge processuale fondata sugli artt. 192 o 533 c.p.p., quando l’inosservanza non è sanzionata da nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza.
- Il ricorso per cassazione deve criticare in modo specifico e argomentato la decisione impugnata. La riproduzione dei motivi d’appello già esaminati e respinti, senza confronto con le ragioni della sentenza, è inammissibile; non è consentito chiedere alla Corte di cassazione una nuova valutazione del materiale probatorio.
- La prova indiziaria richiede una valutazione in due fasi: prima si verifica la gravità e precisione di ciascun indizio considerato singolarmente, poi si valuta unitariamente la concordanza degli indizi, accertando che si riferiscano a fatti certi e coordinandoli secondo regole di esperienza affidabili.
- Un parere tecnico di parte depositato come memoria può discutere tecnicamente dati processuali già acquisiti, ma non può introdurre un autonomo accertamento nuovo; per quest’ultimo è necessaria la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale secondo le forme processuali previste.
- La circostanza attenuante della minore gravità della violenza sessuale richiede una valutazione globale di modalità e mezzi, grado di coartazione, condizioni e caratteristiche della vittima e danno arrecato. Il diniego può fondarsi anche su un solo elemento di conclamata gravità e può tenere conto della commissione della condotta nel contesto di un’altra grave azione criminosa concomitante.
- Nel reato continuato gli aumenti per i singoli reati satellite devono essere determinati autonomamente e motivati; la valutazione del quantum deve rispettare i limiti dell’art. 81 c.p., evitare un surrettizio cumulo materiale e mantenere una proporzione interna ragionevole tra pena base e aumenti.
- Il divieto di reformatio in peius, quando l’impugnazione è proposta dal solo imputato, si estende ai singoli elementi autonomi che concorrono alla determinazione della pena, compreso l’aumento per la continuazione, anche se la pena complessiva non viene aggravata.
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