Cassazione Civile, Ordinanza n. 03774/2024 del 12/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un'azione proposta da una società cessionaria/titolare di un credito ingiunto di circa 457.856,96 euro contro una banca cooperativa, una banca commerciale, una società di leasing e altri soggetti collegati a un'operazione immobiliare e societaria. In primo grado venivano chiesti, in via principale, il risarcimento del danno pari al credito non soddisfatto, per asserita concessione abusiva di credito in favore del debitore; in subordine, la declaratoria di inefficacia revocatoria ex art. 2901 c.c. e la nullità del contratto del 15 gennaio 2008 con cui il debitore aveva trasferito l'unico immobile della società, contestualmente concesso in locazione finanziaria a una terza società. Il Tribunale rigettava le domande. In appello, la Corte territoriale dichiarava inammissibile il gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c., ritenendo che l'atto non contenesse specifiche censure idonee a confutare le rationes decidendi di primo grado. Nel ricorso per cassazione la società lamentava, con un unico motivo articolato in più submotivi, la violazione dell'art. 342 c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto l'impugnazione priva di specificità; sosteneva di avere in realtà contestato in modo puntuale il rigetto delle domande, deducendo: la mancata considerazione della sostanziale identità tra società e soggetto persona fisica; l'erronea esclusione dei presupposti dell'azione revocatoria, con eventus damni e scientia damni; l'errata lettura delle norme sulla validità della vendita e sul divieto di patto commissorio; l'omessa valutazione di documenti asseritamente decisivi, acquisiti solo in seguito da un fascicolo penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha osservato che le censure non consentivano di verificare, in concreto, la corrispondenza dell'atto di appello al modello dell'art. 342 c.p.c., perché la ricorrente si era limitata ad affermare in modo assertivo la specificità dell'impugnazione senza trascrivere o rappresentare adeguatamente come le doglianze fossero state formulate contro la sentenza di primo grado. Ha inoltre rilevato che le censure rivolte al merito della controversia erano prive di interesse, poiché la Corte d'appello aveva definito la lite con una statuizione preliminare di inammissibilità dell'appello, spogliandosi della potestas iudicandi sul merito; pertanto, eventuali argomentazioni di merito contenute nella sentenza impugnata erano solo ad abundantiam e non dovevano essere autonomamente contestate. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore delle controricorrenti, con ulteriore attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
L'atto di appello deve contenere censure specifiche e consentire l'individuazione delle parti della decisione impugnata che si intendono contestare; la mera affermazione soggettiva della specificità non basta in cassazione se non è dimostrato concretamente il rapporto critico tra motivi di appello e motivazione di primo grado.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È usato come parametro formale di deduzione del vizio di violazione di legge nel ricorso per cassazione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per denunciare l'omesso esame di fatti e circostanze rilevanti.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione a vizi processuali della sentenza d'appello.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
È richiamato come espressione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, che impone di indicare adeguatamente gli atti e i contenuti rilevanti ai fini del controllo di legittimità.
Norma evocata per la revocatoria ordinaria dell'atto dispositivo asseritamente pregiudizievole per il creditore.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla validità della deliberazione societaria e agli effetti sull'atto di vendita.
Richiamato in relazione al divieto del patto commissorio e alla pretesa nullità della vendita/operazione di sale and lease back.
Indica il rito camerale applicato alla trattazione del ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione che censuri l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, il ricorrente deve dimostrare concretamente che l'atto di gravame conteneva critiche idonee a contrastare le rationes decidendi della sentenza di primo grado; non è sufficiente una mera affermazione apodittica della specificità.
- La verifica ex art. 342 c.p.c. richiede un confronto simmetrico tra la motivazione della sentenza impugnata e il contenuto dell'atto di appello: la censura è ammissibile solo se dal ricorso emerga come le singole ragioni di doglianza siano state effettivamente rivolte contro i punti decisivi della decisione di primo grado.
- Se il giudice d'appello dichiara inammissibile l'impugnazione e quindi si spoglia della potestas iudicandi sul merito, le ulteriori argomentazioni di merito eventualmente svolte nella sentenza sono ad abundantiam e non devono essere autonomamente censurate; l'impugnazione utile deve investire solo la statuizione pregiudiziale di inammissibilità.
- In cassazione, la deduzione di vizi processuali o di violazione dell'art. 342 c.p.c. deve essere sorretta da un'esposizione autosufficiente degli atti rilevanti, in modo da consentire il controllo della Corte sulla effettiva portata delle censure svolte in appello.
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