Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2754/2024 del 22/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del decreto che aveva confermato la confisca del capitale sociale e del patrimonio aziendale della società "Euroservizi" s.r.l. in liquidazione, nonché di un'autovettura e di strumenti finanziari riconducibili a Sofio. La confisca è stata disposta ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 159/2011, ritenendo i ricorrenti soggetti pericolosi ai sensi dell'art. 4, lett. b), in relazione al delitto di intestazione fittizia (precedente art. 12-quinquies d.l. n. 306/1992, ora art. 512-bis c.p.). La Corte d'appello aveva ritenuto sussistere gravità indiziaria per l'intestazione fittizia: la carica di amministratore alla Grutteria sarebbe stata fittizia, con Sofio come effettivo titolare, e la società si sarebbe inserita in un sistema illecito di appalti al ribasso lucrando tramite abbattimento dei costi e reimpiego di utili illeciti.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto fondato il ricorso proposto in favore di Sofio Orlando: ha annullato il decreto impugnato nei suoi confronti e ha rinviato alla Corte di appello di Reggio Calabria in diversa composizione per supplemento di motivazione, richiedendo in particolare approfondimento circa il "dolo specifico" richiesto dall'art. 512-bis c.p. e la valutazione se la confisca possa invece trovare fondamento nell'art. 4, lett. c), d.lgs. n. 159/2011 (soggetto che vive abitualmente dei proventi di attività illecite). Il ricorso di Grutteria Marianna è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse (poiché il decreto aveva già annullato la confisca dei beni nella sua disponibilità): perciò è condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma pari a euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 24, d.lgs. n. 159/2011

    Norma che consente la confisca per pericolosità sociale; applicata dal giudice della prevenzione per disporre la confisca dei beni quando sussistono indizi di pericolosità ai sensi dell'art. 4. La Corte ha richiesto ulteriore motivazione sul nesso con il dolo specifico richiesto dalla fattispecie penale di intestazione fittizia

  • art. 4, lett. b) e lett. c), d.lgs. n. 159/2011

    lett. b): pericolosità fondata su grave indiziarietà di partecipazione o commissione di reati gravi (qui richiamata in relazione all'intestazione fittizia); la Corte ha rilevato che per la lett. b) riferita all'art. 512-bis occorre prova del dolo specifico. lett. c): possibile base alternativa di confisca se emerge che il soggetto vive abitualmente di proventi illeciti; la Corte ha rinviato per valutare se la confisca possa trovare fondamento in questa lett. c)

  • art. 12-quinquies d.l. n. 306/1992 conv. dalla legge n. 356/1992 (ora art. 512-bis c.p.)

    Fattispecie di intestazione fittizia di beni che richiede dolo specifico (finalità di eludere misure di prevenzione o agevolare reati di ricettazione/riciclaggio/reimpiego). La Corte ha ritenuto che, pur essendo provata la fittizietà dell'intestazione, non risulta adeguatamente motivata la presenza del dolo specifico necessario per radicare la confisca su tale norma

  • art. 10, comma 4 e art. 27, comma 2, d.lgs. n. 159/2011; art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.

    Norme richiamate per l'ammissibilità dei ricorsi in materia di misure di prevenzione: la Corte ha applicato tali disposizioni per dichiarare inammissibile il ricorso della Grutteria per carenza di interesse, poiché l'annullamento della confisca nei suoi confronti rendeva privo di rilevanza l'impugnazione

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che prevede l'obbligo di condanna alle spese e a una somma a favore della cassa delle ammende per il ricorso inammissibile: applicata alla Grutteria con liquidazione di euro 3.000, ritenendo manifesta assenza di pregio delle argomentazioni

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata in tema di valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte di legittimità ha ritenuto che la Grutteria non possa beneficiare di assenza di colpa e quindi ha disposto la sanzione

Massime di principio

  • Per disporre la confisca ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 159/2011 richiamando l'art. 512-bis c.p., non basta dimostrare una intestazione fittizia: occorre provare il "dolo specifico" richiesto dalla fattispecie penale (finalità di elusione di misure di prevenzione o agevolazione di riciclaggio/ricettazione/reimpiego).
  • Se il dolo specifico non è adeguatamente dimostrato, il giudice della prevenzione deve valutare se la confisca possa invece fondarsi su altre previsioni dell'art. 4 (es. lett. c) sul vivere abitualmente dei proventi illeciti), adeguatamente motivate e provate.
  • Gli elementi emersi in un processo penale di cognizione possono essere riutilizzati dal giudice della prevenzione, ma non esonerano quest'ultimo dall'obbligo di motivare specificamente i presupposti di legge richiesti per la misura preventiva.
  • Un soggetto che risulti estraneo alla disponibilità dei beni confiscati in sede d'appello perde l'interesse a impugnare il provvedimento di conferma: il ricorso può essere dichiarato inammissibile e il ricorrente può essere condannato alle spese e a una sanzione alla cassa delle ammende.
  • In sede di prevenzione e di Cassazione, la mancanza di adeguata motivazione su elementi costitutivi della misura (p.es. dolo specifico) può determinare annullamento e rinvio per supplemento istruttorio o nuova valutazione in diversa composizione del giudice d'appello.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.