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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3573/2022 del 01/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza dell'8/6/2021 con la quale si era respinta la richiesta di rideterminazione della pena, chiedendo che venisse esclusa la porzione di aumento relativa all'aggravante prevista dall'art. 7 legge n. 203/1991. La difesa ha sostenuto che la giurisprudenza della Cassazione è mutata (Sez. Un. n. 8545/2019) attribuendo all'aggravante natura soggettiva (dolo intenzionale), e che quindi l'aggravante era stata in precedenza inquadrata in modo "oggettivo" nella sentenza n. 22153/2018; per tale ragione la misura della restrizione della libertà non sarebbe più legittimata e andrebbe rideterminata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, a prescindere dalla questione sulla natura giuridica dell'aggravante, nel caso concreto la circostanza aggravante risultava integrata in ragione del ruolo di vertice del ricorrente nella cosca e della sua piena consapevolezza degli atti e dei profitti del narcotraffico. Inoltre la Corte ha affermato che un mutamento dell'interpretazione giurisprudenziale non può intaccare il giudicato di condanna in assenza di una modifica normativa o di una declaratoria di incostituzionalità: la successione delle leggi nel tempo (art. 2 c.p.) non è alterata da una semplice evoluzione della giurisprudenza. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 7 legge 23 novembre 1991 n. 203

    Riguarda l'aggravante per agevolazione dell'attività mafiosa; la Corte ha esaminato la sua applicazione nel caso concreto ritenendola integrata per il ruolo di vertice del condannato, indipendentemente dal dibattito sulla sua natura "oggettiva" o "soggettiva".

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sulla associazione mafiosa richiamata quale contesto normativo; la giurisprudenza citata (Sez. Un. n. 8545/2019) ha influenzato il dibattito sulla natura soggettiva dell'aggravante collegata all'agevolazione mafiosa.

  • art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Rinvio ai reati in materia di stupefacenti contestati al ricorrente; citata nella motivazione come fatto-fine del narcotraffico cui si collegano gli utili agevolati.

  • art. 2 cod. pen.

    Regola la successione delle leggi penali nel tempo: la Corte ha richiamato il principio secondo cui solo una modifica normativa o una declaratoria di incostituzionalità possono incidere sul giudicato, non una mera evoluzione interpretativa.

  • art. 673 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella giurisprudenza sul divieto di revisione del giudicato per mutamento interpretativo; la Corte ha ricordato che la sentenza di condanna passata in giudicato non può essere revocata per mutamento della giurisprudenza.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Dispositivo applicato per la condanna alle spese del ricorso inammissibile e per il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende (Euro 3.000,00).

  • art. 13 Cost.

    Richiamato dalla difesa per la tutela della libertà personale; la Corte ha comunque ritenuto che la legittimità della restrizione sia preservata nel caso di specie in base al giudicato e alle risultanze probatorie.

  • art. 25 Cost.

    Evocato dalla difesa in relazione al principio di legalità della pena; la Corte ha ritenuto che tale principio non sia violato dalla diversa interpretazione giurisprudenziale in assenza di modifica legislativa.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato dalla difesa in relazione alla funzione rieducativa della pena; la Corte ha statuuto che l'argomento non autorizza la disapplicazione del giudicato per mutamento di orientamento giurisprudenziale.

  • Sentenza Corte di cassazione Sez. 2 n. 22153/2018

    Decisione che, nel procedimento a carico del ricorrente, aveva inquadrato l'aggravante in termini ritenuti dalla difesa "oggettivi"; la Corte ha ritenuto che la valutazione di quelle risultanze permaneva probatoria e non travolta dal successivo mutamento di interpretazione.

  • Sentenza Sezioni Unite Corte di cassazione n. 8545/2019

    Ha affermato la natura soggettiva (dolo intenzionale) dell'aggravante di agevolazione dell'attività mafiosa; la Corte ha riconosciuto il mutamento giurisprudenziale ma ne ha escluso effetto retroattivo sul giudicato in assenza di legge nuova o pronuncia di incostituzionalità.

  • Sentenza Corte di cassazione Sez. 1 n. 11076/2016

    Citata per il principio secondo cui il mutamento dell'interpretazione giurisprudenziale non determina revoca del giudicato se non interviene innovazione normativa o declaratoria di incostituzionalità.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in relazione ai criteri per l'applicazione delle sanzioni in caso di ricorso infondato o inammissibile e per la quantificazione della somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Un mutamento dell'interpretazione giurisprudenziale (anche se deciso dalle Sezioni Unite) non cancella il giudicato penale: per incidere sulla sentenza definitiva è necessaria una modifica normativa o una declaratoria di incostituzionalità.
  • Nelle esecuzioni, l'eventuale disapplicazione di un'aggravante già applicata in sede di giudicato richiede elementi che dimostrino l'assenza oggettiva dei presupposti della fattispecie normativa; la semplice evoluzione dell'ermeneutica non è sufficiente.
  • Quando l'aggravante è contestata sulla base di un diverso inquadramento dottrinale o giurisprudenziale, il ricorrente deve dimostrare che, alla luce del nuovo orientamento, viene meno l'elemento costitutivo rilevante della norma applicata; altrimenti la richiesta di rideterminazione della pena sarà inammissibile.
  • Il ruolo e la posizione gerarchica nell'organizzazione criminosa (es. ruolo di vertice) possono essere elementi decisivi per ritenere integrata un'aggravante anche se si dibatte sulla sua natura soggettiva/oggettiva.
  • In sede di impugnazione dell'ordinanza di esecuzione è prudente invocare, oltre al mutamento giurisprudenziale, anche profili di incostituzionalità o intervenute modifiche della legge, se si vuole che il giudicato sia revisibile.

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