Cassazione Penale, Sentenza n. 3573/2022 del 01/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza dell'8/6/2021 con la quale si era respinta la richiesta di rideterminazione della pena, chiedendo che venisse esclusa la porzione di aumento relativa all'aggravante prevista dall'art. 7 legge n. 203/1991. La difesa ha sostenuto che la giurisprudenza della Cassazione è mutata (Sez. Un. n. 8545/2019) attribuendo all'aggravante natura soggettiva (dolo intenzionale), e che quindi l'aggravante era stata in precedenza inquadrata in modo "oggettivo" nella sentenza n. 22153/2018; per tale ragione la misura della restrizione della libertà non sarebbe più legittimata e andrebbe rideterminata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, a prescindere dalla questione sulla natura giuridica dell'aggravante, nel caso concreto la circostanza aggravante risultava integrata in ragione del ruolo di vertice del ricorrente nella cosca e della sua piena consapevolezza degli atti e dei profitti del narcotraffico. Inoltre la Corte ha affermato che un mutamento dell'interpretazione giurisprudenziale non può intaccare il giudicato di condanna in assenza di una modifica normativa o di una declaratoria di incostituzionalità: la successione delle leggi nel tempo (art. 2 c.p.) non è alterata da una semplice evoluzione della giurisprudenza. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 7 legge 23 novembre 1991 n. 203
Riguarda l'aggravante per agevolazione dell'attività mafiosa; la Corte ha esaminato la sua applicazione nel caso concreto ritenendola integrata per il ruolo di vertice del condannato, indipendentemente dal dibattito sulla sua natura "oggettiva" o "soggettiva".
Norma sulla associazione mafiosa richiamata quale contesto normativo; la giurisprudenza citata (Sez. Un. n. 8545/2019) ha influenzato il dibattito sulla natura soggettiva dell'aggravante collegata all'agevolazione mafiosa.
art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Rinvio ai reati in materia di stupefacenti contestati al ricorrente; citata nella motivazione come fatto-fine del narcotraffico cui si collegano gli utili agevolati.
Regola la successione delle leggi penali nel tempo: la Corte ha richiamato il principio secondo cui solo una modifica normativa o una declaratoria di incostituzionalità possono incidere sul giudicato, non una mera evoluzione interpretativa.
Norma richiamata nella giurisprudenza sul divieto di revisione del giudicato per mutamento interpretativo; la Corte ha ricordato che la sentenza di condanna passata in giudicato non può essere revocata per mutamento della giurisprudenza.
Dispositivo applicato per la condanna alle spese del ricorso inammissibile e per il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende (Euro 3.000,00).
art. 13 Cost.
Richiamato dalla difesa per la tutela della libertà personale; la Corte ha comunque ritenuto che la legittimità della restrizione sia preservata nel caso di specie in base al giudicato e alle risultanze probatorie.
art. 25 Cost.
Evocato dalla difesa in relazione al principio di legalità della pena; la Corte ha ritenuto che tale principio non sia violato dalla diversa interpretazione giurisprudenziale in assenza di modifica legislativa.
art. 27 Cost.
Richiamato dalla difesa in relazione alla funzione rieducativa della pena; la Corte ha statuuto che l'argomento non autorizza la disapplicazione del giudicato per mutamento di orientamento giurisprudenziale.
Sentenza Corte di cassazione Sez. 2 n. 22153/2018
Decisione che, nel procedimento a carico del ricorrente, aveva inquadrato l'aggravante in termini ritenuti dalla difesa "oggettivi"; la Corte ha ritenuto che la valutazione di quelle risultanze permaneva probatoria e non travolta dal successivo mutamento di interpretazione.
Sentenza Sezioni Unite Corte di cassazione n. 8545/2019
Ha affermato la natura soggettiva (dolo intenzionale) dell'aggravante di agevolazione dell'attività mafiosa; la Corte ha riconosciuto il mutamento giurisprudenziale ma ne ha escluso effetto retroattivo sul giudicato in assenza di legge nuova o pronuncia di incostituzionalità.
Sentenza Corte di cassazione Sez. 1 n. 11076/2016
Citata per il principio secondo cui il mutamento dell'interpretazione giurisprudenziale non determina revoca del giudicato se non interviene innovazione normativa o declaratoria di incostituzionalità.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione ai criteri per l'applicazione delle sanzioni in caso di ricorso infondato o inammissibile e per la quantificazione della somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Un mutamento dell'interpretazione giurisprudenziale (anche se deciso dalle Sezioni Unite) non cancella il giudicato penale: per incidere sulla sentenza definitiva è necessaria una modifica normativa o una declaratoria di incostituzionalità.
- Nelle esecuzioni, l'eventuale disapplicazione di un'aggravante già applicata in sede di giudicato richiede elementi che dimostrino l'assenza oggettiva dei presupposti della fattispecie normativa; la semplice evoluzione dell'ermeneutica non è sufficiente.
- Quando l'aggravante è contestata sulla base di un diverso inquadramento dottrinale o giurisprudenziale, il ricorrente deve dimostrare che, alla luce del nuovo orientamento, viene meno l'elemento costitutivo rilevante della norma applicata; altrimenti la richiesta di rideterminazione della pena sarà inammissibile.
- Il ruolo e la posizione gerarchica nell'organizzazione criminosa (es. ruolo di vertice) possono essere elementi decisivi per ritenere integrata un'aggravante anche se si dibatte sulla sua natura soggettiva/oggettiva.
- In sede di impugnazione dell'ordinanza di esecuzione è prudente invocare, oltre al mutamento giurisprudenziale, anche profili di incostituzionalità o intervenute modifiche della legge, se si vuole che il giudicato sia revisibile.
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