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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24346/2024 del 20/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Frazzetta era stato condannato in primo grado per falsità ideologica (art. 76 d.P.R. 445/2000 in relazione all'art. 483 c.p.) per aver dichiarato, nelle domande di inserimento nelle graduatorie provinciali A.T.A. e nelle dichiarazioni sostitutive ai contratti di supplenza (anni 2007-2017), di non aver riportato condanne penali. Esisteva però una precedente condanna militare (1981) per la quale era stato ordinato il beneficio della "non menzione" nel casellario e successivamente la riabilitazione; in sede di appello parte delle contestazioni era state dichiarate prescritte e la pena ridotta. Il ricorso in cassazione deduceva l'errata applicazione dell'art. 28 del d.P.R. 313/2002 (modificato) e l'assenza dell'elemento soggettivo, sostenendo che non era obbligatorio dichiarare una condanna oggetto di non menzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. La Corte ha ritenuto che, alla luce del sistema normativo (in particolare art. 175 c.p. e art. 28 del d.P.R. 313/2002 coordinati con gli artt. 24-25), le dichiarazioni rese dall'imputato non potevano considerarsi mendaci: la condanna per la quale era stato disposto il beneficio della non menzione non doveva essere indicata nelle autocertificazioni relative alle graduatorie e ai contratti, pertanto era assente l'immutatio veri richiesta per il reato di falsità ideologica. Di conseguenza la condanna di merito è stata annullata senza rinvio.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 445 del 2000, art. 76

    Prevede il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico in caso di attestazioni mendaci nelle dichiarazioni sostitutive; la Corte ha ritenuto che per integrare il reato occorra l'immutatio veri, che qui non sussisteva perché la condanna non doveva essere dichiarata.

  • d.P.R. n. 313 del 2002, art. 28

    "le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi hanno il diritto di ottenere i certificati di cui all'articolo 23 e all'articolo 27..."

    Regola l'ambito dei certificati che le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi possono ottenere; la Corte ha interpretato la normativa nel senso che il sistema dei certificati (art. 24-25) esclude l'obbligo per il dichiarante di indicare le condanne soggette a non menzione.

  • art. 175 cod. pen.

    "se, con una prima condanna, è inflitta una pena detentiva non superiore a due anni... il giudice... può ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati..."

    Consente al giudice, in specifiche ipotesi, di disporre la non menzione della condanna nel certificato del casellario; la Corte ha rilevato che la non menzione, nei termini legislativi e di sistema, esclude l'obbligo di dichiarazione nei moduli oggetto del procedimento penale.

  • d.P.R. n. 313 del 2002, art. 24 e art. 25

    Disciplinano contenuto dei certificati (generale e penale) e prevedono espressamente l'esclusione delle condanne per le quali è stata ordinata la non menzione; la Corte li ha richiamati per affermare che le autocertificazioni non possono richiedere informazioni non presenti nei certificati disciplinati dalla normativa.

  • art. 688 c.p.p. (previgente) e art. 52 d.P.R. 313/2002

    Il previgente art. 688 c.p.p. concedeva a "ogni organo avente giurisdizione penale" il diritto di ottenere il certificato integrale; con il d.P.R. 313/2002 il quadro è cambiato (art. 52 abroga l'art. 688) e la Cassazione ha utilizzato questo confronto storico-normativo per spiegare l'ambito della non menzione rispetto alle pubbliche amministrazioni.

Massime di principio

  • Se una condanna è stata oggetto di beneficio della non menzione ai sensi dell'art. 175 c.p. e il beneficio non è stato revocato, il soggetto non è tenuto a indicarla nelle autocertificazioni per inserimento in graduatorie o per contratti con la P.A.; omettere tale iscrizione non configura automaticamente falsità ideologica.
  • Occorre sempre verificare se il beneficio di non menzione sia stato revocato o se sia intervenuto un provvedimento (es. revoca della riabilitazione) che renda obbligatoria la comunicazione: in tali casi l'omissione può assumere rilievo penale.
  • La distinzione tra certificati richiesti da privati, dalle pubbliche amministrazioni e quelli acquisibili per ragioni di giustizia è rilevante: in presenza di richieste specifiche di "certificato integrale" o di acquisizione diretta da parte dell'autorità giudiziaria, informazioni non apparse nei certificati ordinari potrebbero essere accessibili e, quindi, la valutazione cambia.
  • La buona fede del dichiarante e l'elemento soggettivo sono elementi importanti: se la legge non richiede la dichiarazione di una determinata iscrizione, la mancanza di indicazione è difficilmente punibile per falsità; tuttavia la valutazione è fattuale e dipende dagli atti e dalle informazioni in possesso dell'interessato.
  • In casi analoghi conviene verificare sempre la normativa applicabile al certificato richiesto (art. 24-27 d.P.R. 313/2002) e lo stato effettivo del casellario (es. esistenza di non menzione, condoni, riabilitazioni o revoche) prima di formulare deduzioni o procedere penalmente.

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