Cassazione Penale, Sentenza n. 24346/2024 del 20/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Frazzetta era stato condannato in primo grado per falsità ideologica (art. 76 d.P.R. 445/2000 in relazione all'art. 483 c.p.) per aver dichiarato, nelle domande di inserimento nelle graduatorie provinciali A.T.A. e nelle dichiarazioni sostitutive ai contratti di supplenza (anni 2007-2017), di non aver riportato condanne penali. Esisteva però una precedente condanna militare (1981) per la quale era stato ordinato il beneficio della "non menzione" nel casellario e successivamente la riabilitazione; in sede di appello parte delle contestazioni era state dichiarate prescritte e la pena ridotta. Il ricorso in cassazione deduceva l'errata applicazione dell'art. 28 del d.P.R. 313/2002 (modificato) e l'assenza dell'elemento soggettivo, sostenendo che non era obbligatorio dichiarare una condanna oggetto di non menzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. La Corte ha ritenuto che, alla luce del sistema normativo (in particolare art. 175 c.p. e art. 28 del d.P.R. 313/2002 coordinati con gli artt. 24-25), le dichiarazioni rese dall'imputato non potevano considerarsi mendaci: la condanna per la quale era stato disposto il beneficio della non menzione non doveva essere indicata nelle autocertificazioni relative alle graduatorie e ai contratti, pertanto era assente l'immutatio veri richiesta per il reato di falsità ideologica. Di conseguenza la condanna di merito è stata annullata senza rinvio.
Norme richiamate
d.P.R. n. 445 del 2000, art. 76
Prevede il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico in caso di attestazioni mendaci nelle dichiarazioni sostitutive; la Corte ha ritenuto che per integrare il reato occorra l'immutatio veri, che qui non sussisteva perché la condanna non doveva essere dichiarata.
d.P.R. n. 313 del 2002, art. 28
"le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi hanno il diritto di ottenere i certificati di cui all'articolo 23 e all'articolo 27..."
Regola l'ambito dei certificati che le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi possono ottenere; la Corte ha interpretato la normativa nel senso che il sistema dei certificati (art. 24-25) esclude l'obbligo per il dichiarante di indicare le condanne soggette a non menzione.
"se, con una prima condanna, è inflitta una pena detentiva non superiore a due anni... il giudice... può ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati..."
Consente al giudice, in specifiche ipotesi, di disporre la non menzione della condanna nel certificato del casellario; la Corte ha rilevato che la non menzione, nei termini legislativi e di sistema, esclude l'obbligo di dichiarazione nei moduli oggetto del procedimento penale.
d.P.R. n. 313 del 2002, art. 24 e art. 25
Disciplinano contenuto dei certificati (generale e penale) e prevedono espressamente l'esclusione delle condanne per le quali è stata ordinata la non menzione; la Corte li ha richiamati per affermare che le autocertificazioni non possono richiedere informazioni non presenti nei certificati disciplinati dalla normativa.
art. 688 c.p.p. (previgente) e art. 52 d.P.R. 313/2002
Il previgente art. 688 c.p.p. concedeva a "ogni organo avente giurisdizione penale" il diritto di ottenere il certificato integrale; con il d.P.R. 313/2002 il quadro è cambiato (art. 52 abroga l'art. 688) e la Cassazione ha utilizzato questo confronto storico-normativo per spiegare l'ambito della non menzione rispetto alle pubbliche amministrazioni.
Massime di principio
- Se una condanna è stata oggetto di beneficio della non menzione ai sensi dell'art. 175 c.p. e il beneficio non è stato revocato, il soggetto non è tenuto a indicarla nelle autocertificazioni per inserimento in graduatorie o per contratti con la P.A.; omettere tale iscrizione non configura automaticamente falsità ideologica.
- Occorre sempre verificare se il beneficio di non menzione sia stato revocato o se sia intervenuto un provvedimento (es. revoca della riabilitazione) che renda obbligatoria la comunicazione: in tali casi l'omissione può assumere rilievo penale.
- La distinzione tra certificati richiesti da privati, dalle pubbliche amministrazioni e quelli acquisibili per ragioni di giustizia è rilevante: in presenza di richieste specifiche di "certificato integrale" o di acquisizione diretta da parte dell'autorità giudiziaria, informazioni non apparse nei certificati ordinari potrebbero essere accessibili e, quindi, la valutazione cambia.
- La buona fede del dichiarante e l'elemento soggettivo sono elementi importanti: se la legge non richiede la dichiarazione di una determinata iscrizione, la mancanza di indicazione è difficilmente punibile per falsità; tuttavia la valutazione è fattuale e dipende dagli atti e dalle informazioni in possesso dell'interessato.
- In casi analoghi conviene verificare sempre la normativa applicabile al certificato richiesto (art. 24-27 d.P.R. 313/2002) e lo stato effettivo del casellario (es. esistenza di non menzione, condoni, riabilitazioni o revoche) prima di formulare deduzioni o procedere penalmente.
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