Cassazione Civile, Ordinanza n. 33063/2021 del 10/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria promossa da una società creditrice contro un proprio debitore e il figlio donatario, per far dichiarare inefficace nei suoi confronti la donazione di tutti gli immobili del debitore, compiuta in asserita frode delle ragioni creditorie. Il tribunale accolse la domanda. L'appello proposto dall'erede del donatario fu dichiarato inammissibile dalla corte territoriale perché, quando si deduce in appello la violazione di regole processuali del primo giudice, l'appellante deve comunque formulare anche le proprie conclusioni sul merito, a pena di inammissibilità. Con il ricorso per cassazione gli odierni ricorrenti hanno dedotto: nullità del giudizio di primo grado per essere stato deciso da un giudice diverso da quello indicato nell'atto di citazione; nullità della citazione per mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 163 n. 7 c.p.c.; nullità della relata di notifica; nullità della sentenza di primo grado; necessità di disporre la rinnovazione degli atti nulli; violazione dell'art. 101 c.p.c. La Corte di cassazione ha ritenuto che tutti i motivi fossero manifestamente inammissibili perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza d'appello, fondata esclusivamente sull'omessa formulazione, da parte dell'appellante, delle conclusioni di merito richieste a pena di inammissibilità del gravame.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero tutte estranee alla ragione giuridica posta dalla corte d'appello a base della decisione, ossia l'inammissibilità dell'appello per mancata riproposizione delle conclusioni di merito insieme alle doglianze sulla violazione di norme processuali. Ne è seguita la condanna solidale dei ricorrenti alla rifusione delle spese in favore di entrambe le società resistenti e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
norma posta a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria proposta dal creditore per ottenere l'inefficacia dell'atto dispositivo compiuto in pregiudizio delle proprie ragioni
richiamato come vizio dedotto contro l'atto di citazione per asserita mancanza dell'avvertimento prescritto
invocato nel quinto motivo, ma la censura è stata ritenuta priva di specifica incidenza sulla ratio decidendi
richiamato per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità secondo soccombenza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso respinto o dichiarato inammissibile
art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55
richiamato ai fini della liquidazione delle spese di lite
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre censure estranee al decisum.
- Quando la corte d'appello dichiara inammissibile l'impugnazione per ragioni processuali legate alla struttura del gravame, le doglianze in cassazione devono investire specificamente quella causa di inammissibilità, altrimenti restano prive di decisività.
- Chi impugna una decisione denunciando nullità del procedimento o degli atti non può limitarsi a contestare i vizi del primo grado se la decisione di appello si fonda invece su un autonomo vizio dell'atto di appello stesso.
- La soccombenza nel giudizio di legittimità comporta la condanna alle spese e, nei casi previsti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
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