Cassazione Civile, Ordinanza n. 10091/2026 del 18/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da un preliminare di compravendita immobiliare del 23.09.2009 avente a oggetto un terreno. La società promissaria acquirente aveva chiesto la risoluzione del preliminare per inadempimento delle promittenti venditrici, la restituzione della caparra confirmatoria versata e il risarcimento del danno, deducendo che le venditrici avessero poi alienato il bene a un terzo. In primo grado le domande furono respinte. In appello la decisione fu riformata solo in parte: la Corte d'appello dichiarò risolto il preliminare, condannò la venditrice alla restituzione della caparra, ma rigettò la domanda risarcitoria per difetto di prova del danno e respinse anche la domanda subordinata di annullamento del secondo preliminare e del rogito per vizio del consenso. Contro tale sentenza la società promissaria acquirente ha proposto ricorso principale con due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione contraddittoria o irragionevole, perché la Corte territoriale avrebbe rigettato il risarcimento per carenza di prova pur non avendo ammesso le prove richieste sulla quantificazione del danno; (2) violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 210 c.p.c., per mancata ammissione di prove decisive e per errata ripartizione dell'onere probatorio. La venditrice ha resistito e ha proposto ricorso incidentale con un unico motivo, sostenendo che non vi fosse inadempimento nel primo preliminare, oppure che vi fosse comunque un vizio del consenso nel secondo preliminare e nel successivo rogito, censurando la Corte d'appello per avere escluso la continuità tra i due preliminari e per non avere valorizzato buona fede, unicità della caparra, riserva di nomina dell'acquirente e asserito intento speculativo della controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato prima il ricorso incidentale e lo ha rigettato, ritenendo che le censure mirassero in realtà a una rivalutazione del merito e che non vi fosse né violazione di legge né omesso esame di fatti decisivi, poiché la Corte d'appello aveva effettivamente affrontato i temi della buona fede, della caparra, della nomina del terzo, del danno e dell'errore sul contraente. Ha quindi esaminato il ricorso principale e ha rigettato anche quello: ha affermato che la doglianza sulla motivazione era infondata perché la Corte territoriale non si era limitata a dire che mancava la prova del danno, ma aveva anche rilevato l'assenza di allegazioni sufficienti e l'indimostrata prevedibilità dell'aumento di valore del terreno; ha escluso la violazione dell'art. 2697 c.c. perché non era stato alterato l'onere della prova, dell'art. 115 c.p.c. perché non erano state poste a base della decisione prove non introdotte dalle parti, e dell'art. 210 c.p.c. perché l'ordine di esibizione è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito. Quanto alla consulenza tecnica, ha ribadito che non può essere usata per supplire a carenze assertive o probatorie o per svolgere indagini esplorative. Il giudizio di legittimità si è concluso con il rigetto di entrambi i ricorsi e con la compensazione delle spese tra le parti indicate; è stato inoltre disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorso incidentale come base dell'inadempimento e della risoluzione, ma la Corte rileva che la doglianza non individua una vera violazione della norma, bensì contesta la ricostruzione dei fatti.
richiamato in relazione al preteso vizio del consenso nel secondo preliminare; la Corte osserva che la questione è stata esaminata dal giudice di merito e non è stata omessa.
richiamato per l'errore essenziale; la Corte esclude l'omesso esame e la violazione di legge.
richiamato per il dolo; la Corte non ravvisa alcuna errata applicazione della norma ma solo una critica al merito.
il vizio di motivazione è invocabile solo per omesso esame di fatti decisivi, non per ottenere una nuova valutazione delle prove; nel caso concreto il motivo è rigettato perché i fatti dedotti erano stati comunque esaminati.
la violazione di legge richiede un errore nell'interpretazione della norma astratta, non una contestazione della ricostruzione fattuale.
la censura di nullità per motivazione apparente o irriducibilmente contraddittoria è esclusa, poiché la motivazione della Corte d'appello non è stata ritenuta incoerente in modo insanabile.
richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per censurare la motivazione, ma la Corte ritiene il motivo infondato.
non vi è violazione se non risulta che il giudice abbia attribuito l'onere probatorio alla parte sbagliata; nel caso concreto la Corte non ha invertito l'onere della prova.
non è violato se il giudice si limita a valutare le prove introdotte dalle parti; il motivo è infondato perché non sono state utilizzate prove officiose extra potere.
l'ordine di esibizione è facoltativo e discrezionale, quindi il suo mancato esercizio non è di per sé censurabile in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, dovuto dai ricorrenti soccombenti.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato in relazione al calcolo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la violazione di legge riguarda l'erronea interpretazione della norma astratta, mentre la contestazione della ricostruzione dei fatti o della valutazione delle prove attiene al merito e non può essere proposta come violazione di legge.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio: è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la diversa lettura delle risultanze processuali.
- La motivazione è nulla solo quando sia del tutto mancante, apparente o affetta da contraddizione insanabile; non basta che la parte la ritenga non condivisibile o preferisca una diversa ricostruzione dei fatti.
- La censura per violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice abbia invertito l'onere della prova; non è sufficiente contestare che la prova sia stata ritenuta insufficiente.
- L'art. 115 c.p.c. è violato soltanto se la decisione si fonda su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non quando il giudice si limiti a valorizzare o a ritenere insufficienti le prove offerte.
- L'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e la consulenza tecnica d'ufficio non possono essere utilizzati per supplire alla mancanza di allegazioni o di prova della parte, né per compiere indagini esplorative.
- Nel risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, la parte che lo richiede deve allegare e provare non solo l'esistenza del pregiudizio, ma anche gli elementi fattuali che consentano di apprezzarne la misura e, quando rilevante, la sua prevedibilità al momento in cui è sorta l'obbligazione.
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