Cassazione Civile, Ordinanza n. 09315/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento conseguente a controllo automatizzato, impugnata dal contribuente sul presupposto dell'invalidità della notifica dell'avviso di accertamento che la precedeva, relativo al recupero di maggior IRPEF e IVA per l'anno 2005. In fatto, l'avviso sarebbe stato notificato a Napoli, presso l'indirizzo indicato nelle dichiarazioni dei redditi, mentre il contribuente sosteneva di risiedere ad Anacapri fin dal 2005. In appello la decisione di primo grado favorevole al contribuente era stata riformata; nel ricorso per cassazione il contribuente ha articolato otto motivi, denunciando: omessa considerazione di una autonoma ratio decidendi della sentenza di primo grado; violazione delle norme su domicilio fiscale e notificazioni (artt. 58 d.P.R. 600/1973, 35 d.P.R. 633/1972, 140 c.p.c., artt. 6 e 10 l. 212/2000) perché la notifica avrebbe dovuto essere eseguita all'effettivo indirizzo anagrafico e non sulla base delle dichiarazioni fiscali; sproporzione costituzionale nel fondare la validità della notifica su una mera dichiarazione dei redditi; omesso esame e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per non avere considerato una scheda anagrafica in possesso dell'Agenzia che attestava la conoscenza del trasferimento; violazione dell'art. 112 c.p.c. e delle regole sulla prova perché la CTR avrebbe erroneamente escluso vizi della notifica e l'ammissibilità dell'esame della scheda informativa; ulteriore censura sulla ritualità della notifica ex art. 140 c.p.c., anche in relazione alla dicitura "sconosciuto all'indirizzo", con richiesta subordinata di rimessione della questione di legittimità costituzionale. Nel corso del giudizio di legittimità il ricorrente ha poi segnalato che la CTR aveva revocato la sentenza impugnata e ha depositato il certificato di passaggio in giudicato della sentenza di revocazione.
La decisione
La Corte ha rilevato che la sopravvenuta sentenza di revocazione, depositata in cassazione e ormai passata in giudicato, ha determinato la cessazione della materia del contendere rispetto all'impugnazione della sentenza revocata. Di conseguenza è venuto meno l'interesse attuale del ricorrente a coltivare il ricorso per cassazione, poiché l'interesse ad impugnare deve sussistere anche al momento della decisione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse; le spese sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è richiamato come base delle censure di nullità della sentenza e del procedimento, ma la Corte non entra nel merito dei motivi perché l'impugnazione diviene improcedibile/inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
è invocato dal ricorrente per sostenere che, per le persone fisiche, la residenza fiscale coincide con quella anagrafica e che occorressero ricerche anagrafiche ai fini della notifica.
richiamato insieme alle norme sul domicilio fiscale per contestare la legittimità della notifica dell'avviso di accertamento.
è la disciplina della notificazione invocata dal ricorrente per sostenere l'irregolarità della notifica eseguita a Napoli e per contestare la ritualità degli adempimenti compiuti.
richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità della ricerca dell'effettivo indirizzo del contribuente.
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura contro la notifica effettuata sull'indirizzo risultante dalle dichiarazioni fiscali.
richiamato per contestare l'omessa considerazione, come fatto non contestato, della scheda anagrafica in possesso dell'Amministrazione.
richiamato per censurare la valutazione delle prove compiuta dalla CTR.
richiamato per dedurre ultrapetizione o omissione di pronuncia in relazione alla motivazione della CTR sui vizi della notifica.
artt. 3, 24 e 97 Cost.
invocati dal ricorrente in chiave di legittimità costituzionale, per sostenere la sproporzione e l'irragionevolezza della disciplina applicata alla notifica.
artt. 41, 47 e 48 CEDU
richiamati dal ricorrente a supporto della questione di legittimità costituzionale prospettata.
Cass. 02/04/2021, n. 9201
richiamata dalla Corte per affermare che la revocazione della sentenza d'appello impugnata determina la cessazione della materia del contendere e l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
Massime di principio
- La revocazione della sentenza impugnata per cassazione, quando sia sopravvenuta e definitiva, determina la cessazione della materia del contendere rispetto al ricorso e rende attuale il difetto di interesse all'impugnazione.
- L'interesse ad agire e ad impugnare deve persistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche al momento della decisione; se l'oggetto dell'impugnazione viene meno, il ricorso diviene inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Quando il giudice di legittimità rileva la sopravvenuta eliminazione della decisione impugnata, non procede all'esame dei motivi di ricorso e può disporre la compensazione integrale delle spese per la peculiare vicenda processuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09196/2024 del 08/04/2024
- ordinanza_civile · 8 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09197/2024 del 08/04/2024
- ordinanza_civile · 8 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09199/2024 del 08/04/2024
- ordinanza_civile · 8 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09200/2024 del 08/04/2024
- ordinanza_civile · 8 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09201/2024 del 08/04/2024
- ordinanza_civile · 8 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09202/2024 del 08/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →