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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43432/2022 del 15/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che aveva in parte riformato la sentenza di primo grado. Deduce due motivi principali: (1) violazione dell'art. 178 c.p.p. e vizio cumulativo della motivazione con riferimento all'ordinanza dibattimentale del 13/10/2020, in cui si sarebbe affermata la ritualità della vocatio in judicium e si sarebbe rigettata istanza di "rimessione in termini" per celebrare il rito abbreviato; il ricorrente sostiene di non essere stato messo in condizione di esercitare la difesa perché non avrebbe ricevuto valida notificazione dell'avviso di conclusione indagini (art. 415-bis c.p.p.) e non conosce la lingua italiana, circostanza che la Corte avrebbe trascurato. (2) violazione dell'art. 131-bis c.p. e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, in ragione di un errato apprezzamento del vincolo di continuazione e dell'assenza di abitualità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e infondato: l'ordinanza dibattimentale è adeguatamente motivata, risultano notificate la citazione a giudizio e il conferimento del mandato al difensore, e la doglianza sulla conoscenza della lingua italiana risulta priva di supporto fattuale. Il secondo motivo è stato ritenuto genericamente proposto e manifestamente infondato: la valutazione della continuazione e dell'abitualità (anche in rapporto al numero di dosi contestate) era insindacabile in cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 178 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che le censure mosse fossero generiche; ai fini di cassazione è necessaria una specifica deduzione delle violazioni e delle relative ragioni per ritenere la motivazione carente

  • art. 415-bis c.p.p.

    La questione della notificazione dell'avviso di conclusione indagini è rilevante solo se provata; nel caso il giudice ha ritenuto che la ritualità della citazione fosse stata comunque garantita e che il procedimento e la difesa non fossero compromessi

  • art. 131-bis cod. pen.

    La norma sulla particolare tenuità del fatto richiede un concreto accertamento delle condizioni soggettive e oggettive; la Corte ha ritenuto che la ricostruzione sulla reiterazione/abitualità delle condotte escludeva l'applicazione della causa di non punibilità

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma sostanziale contestata in relazione ai reati di spaccio; la Corte d'appello ha ritenuto sussistenti reati per i quali è stata rideterminata la pena, mentre una cessione è stata esclusa per non aver commesso il fatto

  • art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. legge n.176/2020) e successive proroghe

    Richiamate per inquadrare il rito/processo, ma la Cassazione non ha ritenuto che tali disposizioni incidessero sulla decisione di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In cassazione le censure generiche e prive di specifici riferimenti fattuali o giuridici sono dichiarate inammissibili: bisogna indicare esattamente quale vizio di motivazione si contesta e su quali elementi si fonda.
  • La mancata o irregolare notificazione dell'avviso di conclusione indagini (art. 415-bis c.p.p.) può rilevare solo se provata; la semplice affermazione non supportata da elementi processuali non è sufficiente.
  • La deduzione di incapacità di intendere una lingua (per esempio la conoscenza dell'italiano) richiede prova o elementi indiziari concreti (richieste di interprete, atti che mostrino impossibilità di comprensione); il conferimento di mandato e la partecipazione dell'imputato possono essere valutati come indizio contrario.
  • Per ottenere il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) è necessario dimostrare sia l'esiguità dell'offesa che l'insussistenza di elementi di pericolosità sociale o abitualità; il conteggio delle dosi e la reiterazione sono elementi rilevanti e spesso ostativi.
  • Le valutazioni del merito (es. sulla continuazione, sull'abitualità o sul fatto che determinati episodi integrino reato) sono in linea di principio insindacabili in Cassazione salvo errori di diritto manifesto o illogicità nella motivazione.
  • La dichiarazione di inammissibilità comporta conseguenze economiche: spese processuali e, spesso, sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle ammende).

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