Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19811/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (coniuge)

La controversia

La controversia nasce dalla separazione personale di due coniugi senza figli. In primo grado il Tribunale aveva respinto la domanda di addebito, ma aveva riconosciuto in favore della moglie un assegno di mantenimento di euro 400 mensili, inferiore a quello richiesto. La Corte d'appello, decidendo sull'appello principale della moglie e sull'incidentale del marito, ha aumentato l'assegno a euro 800 mensili, ritenendo provata da un lato la disparità economica tra le parti e l'impossibilità per la moglie, diligentemente attivata nella ricerca di lavoro, di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di convivenza; dall'altro lato, la maggiore capacità reddituale del marito, desunta sia dal lavoro dipendente sia da ulteriori introiti non dichiarati emersi da testimonianze e documentazione. Il marito ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi: ha dedotto, in sintesi, errori processuali sulla disciplina applicabile all'appello familiare e sul termine a comparire; omesso esame del fatto che la moglie avrebbe dichiarato di essere disoccupata pur avendo rapporti di lavoro; errata ricostruzione della funzione dell'assegno e dei redditi/capacità lavorative delle parti; mancata considerazione del reddito di cittadinanza o di inclusione; mancata valorizzazione della vendita dell'autovettura della moglie; errata decorrenza dell'assegno; e ingiusta regolazione delle spese. La controricorrente ha resistito chiedendo il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché formulato in modo ipotetico e non specifico, pur confermando che per i procedimenti familiari pendenti alla data rilevante continua ad applicarsi la disciplina previgente sull'appello. Ha dichiarato inammissibili anche i motivi dal secondo al quarto, perché cumulativi, generici e privi della necessaria specificità, oltre che diretti in sostanza a una rivalutazione del merito. Ha ritenuto inammissibili i motivi quinto, sesto e settimo perché, da un lato, confondevano i criteri dell'assegno divorzile con quelli dell'assegno di mantenimento, e, dall'altro, miravano a una nuova lettura delle risultanze istruttorie. L'ottavo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità sulla decorrenza dell'assegno. Anche l'ultimo motivo sulle spese è stato ritenuto inammissibile, poiché la compensazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito, salvo vizi macroscopici non dedotti. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 473-bis.31 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per sostenere la necessità del termine a comparire di novanta giorni nel nuovo rito familiare; la Corte ha però escluso che tale disciplina si applicasse al giudizio pendente, soggetto alla normativa previgente.

  • D.Lgs. n. 149/2022, art. 35

    La Corte ne ricava che le nuove norme sull'appello introdotte dalla riforma si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023, mentre per i procedimenti familiari già pendenti continua a operare la disciplina precedente.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso è stato ritenuto inammissibile anche per difetto di specificità e di autosufficienza dei motivi, che devono essere intellegibili e puntuali.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte richiama la necessità che ogni motivo sia ricondotto in modo specifico a uno dei vizi tipizzati e, per il n. 5, che sia dedotto un omesso esame di un fatto storico decisivo, non una semplice rivalutazione del merito.

  • art. 360-bis c.p.c.

    È richiamato nel senso che la violazione di legge non può essere enunciata solo in rubrica, ma va sviluppata con argomentazioni coerenti e comparative rispetto alla soluzione adottata dal giudice di merito.

  • art. 88 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per il presunto mendacio della moglie; la censura è stata comunque ritenuta inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 91 c.p.c.

    La condanna alle spese segue la soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione totale o parziale delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non in presenza di ragioni palesemente illogiche.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente, se dovuto.

  • art. 52 D.Lgs. n. 196/2003

    Richiamato per l'oscuramento delle generalità in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione i motivi devono essere specifici, autosufficienti e chiaramente riconducibili a uno dei vizi tipizzati dall'art. 360 c.p.c.; la mera enunciazione di norme asseritamente violate, senza un'argomentazione puntuale, determina l'inammissibilità.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non coincide con la richiesta di una nuova valutazione delle prove: il ricorrente deve indicare un fatto storico preciso, discusso tra le parti e decisivo, non semplicemente contestare il peso attribuito alle risultanze istruttorie.
  • In materia di assegno di mantenimento nella separazione, il giudice deve valutare la disparità economica tra i coniugi e la capacità del beneficiario di conservare, nei limiti del possibile, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza; la prova di eventuali ulteriori redditi del coniuge obbligato può rilevare nella quantificazione.
  • L'assegno di mantenimento nella separazione e l'assegno divorzile sono istituti diversi: non è corretto trasporre automaticamente i criteri propri del secondo per censurare la decisione relativa al primo.
  • Per i procedimenti familiari pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, la disciplina dell'appello introdotta dal D.Lgs. n. 149/2022 non si applica retroattivamente, ma resta ferma la normativa previgente.
  • La compensazione delle spese processuali è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non per violazioni di legge o per motivazione macroscopicamente illogica.

Come è indicizzato

MaterieSeparazioneAssegno di mantenimento e divorzileImpugnazioniSpese di lite
RamiFamigliaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.