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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22788/2022 del 20/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Un lavoratore di ente pubblico ha agito contro il proprio avvocato chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente derivati dal negligente svolgimento dell'incarico professionale conferito per impugnare un licenziamento disciplinare. Secondo l'attore, il difensore non avrebbe sollevato, o non avrebbe sollevato utilmente, eccezioni decisive sulla tempestività del secondo licenziamento e sull'applicabilità della disciplina del testo unico del 1957 e dei contratti collettivi, nonché sulla natura non nuova dei fatti posti a base del recesso. Il tribunale ha rigettato la domanda e la corte d'appello ha confermato. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, violazione di legge e omesso esame/motivazione apparente, sostenendo che la corte territoriale avesse errato nell'escludere l'applicabilità del T.U. n. 3 del 1957 al rapporto contrattualizzato e nel ritenere nuova e quindi inammissibile la doglianza relativa alla tardività del secondo licenziamento e alla mancata proposizione delle relative eccezioni da parte del difensore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché introduceva una questione nuova, non specificamente trattata nella sentenza impugnata e richiedente accertamenti di fatto; inoltre, nel merito, ha osservato che il secondo licenziamento era stato correttamente considerato fondato su un "fatto nuovo" costituito dal giudicato penale del 2004, con conseguente inapplicabilità del T.U. n. 3 del 1957 al momento del recesso. Il secondo motivo è stato ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato: la motivazione della corte d'appello non era apparente, poiché aveva espressamente escluso l'applicabilità del T.U. del 1957, mentre le ulteriori censure sulla tempestività del procedimento disciplinare, sulla sospensione in pendenza del processo penale e sulla qualificazione del fatto nuovo erano nuove e non adeguatamente documentate come già proposte nei gradi di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore di entrambi i controricorrenti; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è richiamato come parametro di deduzione della violazione di legge, ma le censure sono ritenute inammissibili perché introducono questioni nuove o comunque infondate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    è evocato per omesso esame di fatto decisivo, ma la Corte esclude la sussistenza del vizio perché le questioni prospettate risultano nuove o comunque già esaminate

  • art. 366, comma 1, nn. 3 e 6 c.p.c.

    la Corte richiama il difetto di specifica indicazione e documentazione degli atti e dei fatti processuali rilevanti come ragione di inammissibilità

  • art. 86 c.p.c.

    richiamato solo per la costituzione personale dell'avvocato convenuto

  • artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.

    indicati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 72, comma 4, D.Lgs. n. 165/2001

    è utilizzato per escludere l'applicabilità del T.U. n. 3 del 1957 ai rapporti di lavoro pubblico contrattualizzati dopo l'entrata in vigore dei CCNL 1994/1997

  • art. 119 D.P.R. n. 3/1957

    invocato dal ricorrente come disciplina dei licenziamenti disciplinari del pubblico impiego, ma ritenuto non applicabile al caso di specie

  • art. 120 D.P.R. n. 3/1957

    richiamato dal ricorrente in tema di termini e procedura disciplinare, ma la Corte ne esclude l'applicabilità per le stesse ragioni

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di diritto o di fatto che non risultino specificamente trattate nella decisione impugnata e che richiedano ulteriori accertamenti istruttori o fattuali.
  • La deduzione del vizio di omessa pronuncia o di motivazione apparente presuppone che la censura sia stata effettivamente proposta nei gradi di merito e che il ricorrente indichi specificamente gli atti in cui tale questione era stata già sollevata.
  • Quando il giudicato penale costituisce il fatto nuovo posto a base di un secondo procedimento disciplinare, la tempestività del nuovo licenziamento va valutata rispetto a quel giudicato e non rispetto ai fatti originari che avevano già dato luogo a un precedente recesso annullato per vizi formali.
  • L'inapplicabilità di una disciplina previgente sopravviene con la contrattualizzazione del rapporto e con l'entrata in vigore della nuova disciplina collettiva; non è quindi corretto pretendere l'applicazione del vecchio regime a un licenziamento irrogato successivamente.
  • La contestazione della responsabilità professionale dell'avvocato per omessa deduzione di eccezioni utili richiede di dimostrare, in modo specifico, sia che la censura fosse proponibile ed effettivamente non proposta, sia che essa fosse decisiva ai fini dell'esito del giudizio presupposto.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleLicenziamentoRicorso per cassazione
RamiResponsabilità civileLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaGiudicato

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