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Sentenza

Sentenza del 08/02/2016 n. 311 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

Ires - reddito di impresa - sopravvenienze attive - insussistenza di passività / finanziamenti dei soci - individuazione del presupposto temporale - criteri.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l’avviso di accertamento relativo al 2008, con cui l’Agenzia aveva recuperato a tassazione, ai fini IRES, IRAP e IVA, una sopravvenienza attiva di 82.203 euro ritenuta derivante dall’insussistenza di passività iscritte in bilancio come finanziamenti dei soci. La contribuente sosteneva che i finanziamenti erano effettivi, documentati nei bilanci, nei libri sociali, nei partitari e nella delibera assembleare, e che il recupero violava i principi di competenza, inerenza e certezza. L’Agenzia riteneva invece che i finanziamenti fossero fittizi e costituissero un artificio contabile per occultare ricavi.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di Bari ha rigettato l’appello dell’Agenzia e confermato l’annullamento dell’accertamento. Ha stabilito che l’eventuale sopravvenienza attiva derivante dall’insussistenza dei finanziamenti avrebbe dovuto essere imputata agli esercizi 2005, 2006 e 2007, nei quali si erano verificati i requisiti di certezza e oggettiva determinabilità, e non al 2008, quando il debito era stato semplicemente riportato nel bilancio. Poiché gli anni rilevanti erano ormai non più accertabili per decadenza, il recupero relativo al 2008 era illegittimo. È stato inoltre escluso che l’accollo dei debiti avesse prodotto confusione o estinzione dei crediti dei soci. Le somme versate nel 2008 in conto futuro aumento di capitale non sono state considerate sopravvenienze attive tassabili. L’Agenzia è stata condannata al pagamento di 1.500 euro di spese, oltre IVA e CAP se dovute.

Norme richiamate

  • Art. 88, comma 1, TUIR (D.P.R. 917/1986)

    Si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.

    La sopravvenienza attiva derivante dall’insussistenza di una passività deve essere tassata nell’esercizio in cui la posizione debitoria cessa e l’insussistenza emerge con caratteri di certezza e oggettiva determinabilità. Non è possibile imputarla a un esercizio successivo solo perché il debito continua a essere riportato nei bilanci.

  • Art. 88, comma 4, TUIR (D.P.R. 917/1986)

    Le somme versate dai soci in conto futuro aumento di capitale, se correttamente qualificate e documentate, non costituiscono sopravvenienze attive imponibili.

  • Art. 43, D.P.R. 600/1973

    L’Amministrazione finanziaria deve esercitare il potere di accertamento entro i termini previsti dalla legge. Se l’eventuale sopravvenienza si è verificata in esercizi ormai decaduti, non può essere recuperata spostandola artificiosamente in un esercizio successivo ancora accertabile.

  • Art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti. La mera presenza di finanziamenti infruttiferi dei soci non dimostra di per sé la loro fittizietà o l’esistenza di ricavi occulti, quando la società produca una documentazione coerente e puntuale.

Massime di principio

  • La sopravvenienza attiva per insussistenza di una passività segue il principio di competenza: va imputata all’esercizio in cui l’insussistenza diventa certa e oggettivamente determinabile, non all’anno in cui l’Ufficio la contesta.
  • Il semplice mantenimento di un debito nei bilanci successivi non consente di tassare la relativa insussistenza negli esercizi posteriori; l’Amministrazione deve individuare l’anno effettivo di emersione dell’evento.
  • I finanziamenti dei soci non sono automaticamente fittizi o imponibili: la loro effettività può essere dimostrata mediante bilanci, note integrative, verbali assembleari, partitari, movimenti bancari e documentazione relativa alla destinazione delle somme.
  • Se l’Amministrazione sostiene che i finanziamenti occultino ricavi, deve fornire presunzioni gravi, precise e concordanti; la contestazione generica dell’operazione non è sufficiente.
  • Le somme versate dai soci in conto futuro aumento di capitale devono essere tenute distinte dai finanziamenti e, se adeguatamente documentate, non generano una sopravvenienza attiva tassabile.
  • Non vi è confusione dei crediti quando i soci mantengono la propria posizione creditoria nei confronti della società conferitaria dopo un conferimento d’azienda; l’estinzione per confusione richiede che creditore e debitore diventino la stessa persona.

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