Sentenza del 08/02/2016 n. 718 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO - Appello - Conciliazione giudiziale - Istanza presentata in udienza - Tardiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato la sentenza della C.T.P. di Milano che aveva dichiarato inammissibili due ricorsi, respinto il ricorso contro una cartella relativa all'anno 2006 e dichiarato cessata la materia del contendere in relazione a un'iscrizione ipotecaria. In appello ha contestato, tra l'altro, la riunione dei procedimenti, la motivazione della sentenza, la validità e tempestività delle cartelle, la carenza di sottoscrizione, l'assenza di procura nei ricorsi dichiarati inammissibili e la mancata condanna di Equitalia alle spese per l'iscrizione ipotecaria. In udienza ha inoltre chiesto per la prima volta di procedere alla mediazione-conciliazione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto tardiva e inammissibile la richiesta di conciliazione presentata per la prima volta in udienza, poiché l'art. 48-bis del d.lgs. 546/1992 richiede che l'istanza sia proposta entro dieci giorni liberi prima della trattazione, secondo il termine previsto dall'art. 32, comma 2. L'appello è stato accolto solo parzialmente: Equitalia Nord è stata condannata a rimborsare al contribuente le spese del primo grado relative al procedimento sull'iscrizione ipotecaria, per complessivi 1.050 euro oltre accessori, in ragione della sua soccombenza virtuale. Per il resto, la sentenza di primo grado è stata confermata: i due ricorsi privi di procura preesistente alla costituzione sono stati ritenuti inammissibili e la cartella relativa all'anno 2006 è stata ritenuta legittima. Il contribuente è stato condannato a pagare i quattro quinti delle spese del grado a Equitalia, pari a 2.400 euro oltre accessori, nonché 3.000 euro oltre accessori all'Agenzia delle Entrate; un quinto delle spese tra contribuente ed Equitalia è stato compensato.
Norme richiamate
Art. 48-bis del d.lgs. 546/1992
L'istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia deve essere presentata nel termine previsto dall'art. 32, comma 2, del decreto.
La conciliazione giudiziale in appello è ammessa, ma l'istanza deve essere proposta tempestivamente, entro dieci giorni liberi prima della trattazione quando si tratta di conciliazione in udienza. La richiesta formulata direttamente in udienza è tardiva.
Art. 32, comma 2, del d.lgs. 546/1992
Entro dieci giorni liberi prima della data di trattazione possono essere depositate memorie illustrative.
Il termine previsto per le memorie illustrative costituisce anche il termine entro cui presentare l'istanza di conciliazione in udienza ai sensi dell'art. 48-bis.
D.lgs. 156/2015
La riforma ha esteso la possibilità di ricorrere alla conciliazione giudiziale anche nella fase di appello, senza però eliminare i termini processuali per proporre l'istanza.
Art. 125, comma 2, c.p.c.
La procura alle liti deve risultare conferita anteriormente o contestualmente alla costituzione della parte, non potendo essere validamente prodotta soltanto mesi dopo il deposito del ricorso.
Art. 12 del d.lgs. 546/1992
Nei giudizi tributari la difesa tecnica deve essere sorretta da una valida procura alle liti; l'assenza della procura al momento della costituzione rende il ricorso inidoneo a produrre effetti processuali.
Art. 26 del d.P.R. 602/1973
La cartella di pagamento è stata ritenuta regolarmente notificata secondo le modalità previste dalla norma.
Art. 15, comma 1, del d.P.R. 602/1973
Consente l'iscrizione a ruolo provvisoria di una quota delle maggiori imposte accertate, pari al 50%, durante la pendenza del ricorso contro l'accertamento.
D.M. 55/2014
È stato utilizzato per la liquidazione delle spese processuali del grado di appello.
Massime di principio
- La conciliazione giudiziale in appello è possibile, ma la relativa istanza deve essere depositata entro il termine processuale previsto; una richiesta formulata per la prima volta all'udienza è normalmente tardiva e non può essere esaminata.
- La procura alle liti deve esistere prima della costituzione in giudizio o contestualmente ad essa. Una procura rilasciata e depositata molti mesi dopo non sana, di regola, l'originaria inesistenza del ricorso sottoscritto dal difensore.
- La riunione di procedimenti connessi è legittima quando risponde a esigenze di connessione o economia processuale, purché il giudice esamini distintamente le diverse domande e non comprometta il diritto di difesa.
- L'accoglimento di una richiesta cautelare o di sospensione non implica necessariamente l'accoglimento del ricorso nel merito: la decisione cautelare ha natura provvisoria.
- Quando un procedimento si estingue per cessazione della materia del contendere, le spese possono essere attribuite secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte abbia reso necessaria l'azione giudiziaria.
- La riscossione frazionata del tributo in pendenza del giudizio può essere legittima se fondata su un avviso di accertamento ancora efficace e sulle percentuali previste dalla legge.
- L'annullamento di accertamenti relativi ad alcuni anni d'imposta non si estende automaticamente a cartelle riferite ad annualità diverse: occorre verificare la specifica identità del presupposto impositivo e del giudicato invocato.
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