Sentenza del 08/02/2016 n. 653 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Omessa costituzione in giudizio nei termini di cui all'art. 22 d.lgs. 546/1992 - Riproposizione di ulteriore, rituale e tempestivo, ricorso - Applicazione del principio della consumazione dell'impugnazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il primo ricorso era stato notificato, ma il ricorrente non si era costituito in giudizio nei termini e secondo le modalità previste dall’art. 22 del d.lgs. 546/1992. Successivamente era stato notificato un ulteriore ricorso, questa volta rituale e tempestivo, nel medesimo grado di giudizio. La questione riguardava se il secondo ricorso potesse rimediare alla mancata costituzione relativa al primo e consentire la prosecuzione del giudizio.
La decisione
È stato applicato il principio della consumazione dell’impugnazione previsto dall’art. 60 del d.lgs. 546/1992. La riproposizione di un ulteriore ricorso non consente di eludere le conseguenze processuali derivanti dal primo ricorso e dalla mancata costituzione nei termini. Pertanto, se l’inammissibilità non è stata rilevata in primo grado, essa può essere fatta valere nel giudizio di appello in applicazione del principio di consumazione dell’impugnazione.
Norme richiamate
Art. 22 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Costituzione in giudizio del ricorrente
Il ricorrente deve costituirsi nel giudizio tributario entro i termini e con le modalità stabilite dalla norma. La mancata costituzione determina l’inammissibilità del ricorso, salvo le conseguenze processuali previste dalla disciplina applicabile.
Art. 60 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Consumazione dell'impugnazione
Una volta esercitato il potere di impugnazione, non è possibile neutralizzare gli effetti processuali dell’impugnazione originaria mediante la proposizione di un nuovo ricorso nello stesso grado. Il principio opera anche quando il secondo ricorso sia formalmente rituale e tempestivo.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la tempestiva notificazione del ricorso non è sufficiente: è essenziale anche la costituzione in giudizio entro i termini e secondo le modalità previste dall’art. 22 del d.lgs. 546/1992.
- La proposizione di un secondo ricorso non consente normalmente di sanare la mancata costituzione relativa al primo ricorso, anche se il secondo atto è tempestivo e formalmente corretto.
- Il principio di consumazione dell’impugnazione impedisce di utilizzare una nuova impugnazione per aggirare gli effetti processuali negativi della prima.
- Quando l’inammissibilità non viene dichiarata in primo grado, la questione può essere rilevata o fatta valere in appello, con conseguenze sfavorevoli per il ricorrente.
- In situazioni analoghe è quindi fondamentale verificare non solo la data di notifica dell’atto, ma anche il perfezionamento della costituzione in giudizio e il rispetto integrale dei termini processuali.
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