Sentenza del 08/02/2016 n. 282 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Dazi doganali - prodotti agricoli extracomunitari - contingente - tariffa agevolata - interposizione fittizia - interposizione reale - abuso del diritto - libera concorrenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società hanno impugnato l'avviso di accertamento suppletivo e di rettifica relativo a due importazioni di aglio proveniente da Argentina e Cina, contestando dazi e accessori. Sostenevano, tra l'altro, la prescrizione dell'obbligazione doganale, l'incompetenza territoriale dell'ufficio, la violazione del termine dilatorio di 60 giorni, la lesione del contraddittorio e del diritto di difesa, il difetto di motivazione e l'erronea qualificazione delle operazioni come abuso del diritto. L'Amministrazione ha invece sostenuto che le importazioni a tariffa agevolata erano state frazionate e realizzate mediante una società formalmente interposta, W S.r.l., che acquistava le partite da Y S.a.s. e Z S.r.l. e le rivendeva quasi immediatamente a X S.p.A., soggetto riconducibile ai medesimi assetti proprietari o gestionali. Secondo l'Agenzia, tale struttura eludeva i limiti dei contingenti e il divieto di trasferibilità dei certificati di importazione.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha rigettato integralmente l'appello, confermando la legittimità dell'avviso di accertamento e dei maggiori dazi richiesti. Ha ritenuto tempestiva la notifica, avvenuta l'ultimo giorno del termine triennale; ha escluso l'incompetenza territoriale dell'Agenzia delle Dogane di Ferrara; ha considerato giustificata l'emissione dell'atto prima dello scadere dei 60 giorni per l'imminente prescrizione; ha escluso una concreta lesione del contraddittorio e del diritto di difesa. Nel merito, ha ritenuto provata l'interposizione reale ma fittizia della società W e ha qualificato le operazioni come abuso del diritto, poiché dirette ad aggirare i limiti quantitativi del contingente agevolato, alterando la libera concorrenza e concentrando il beneficio in capo a pochi operatori. Le società appellanti sono state inoltre condannate al pagamento di 2.000 euro di spese di giudizio, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
Art. 84 D.P.R. n. 43/1973
La disposizione è stata richiamata in materia di termine triennale per l'accertamento dell'obbligazione doganale; la notifica effettuata entro l'ultimo giorno utile è stata ritenuta tempestiva.
Art. 221 del Codice doganale comunitario
È stato richiamato insieme alla normativa nazionale per valutare la tempestività della comunicazione dell'importo dei dazi dovuti.
Art. 215 del Regolamento CE n. 2913/1992
La disciplina individua il luogo di insorgenza dell'obbligazione doganale, ma non determina necessariamente l'invalidità dell'atto emesso da un diverso ufficio doganale, in assenza di una specifica competenza territoriale inderogabile.
Art. 12, comma 7, Legge n. 212/2000
Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli Uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
Il termine dilatorio di 60 giorni può essere derogato quando ricorra una particolare e motivata urgenza. Nel caso concreto, l'imminente scadenza del termine triennale di accertamento ha costituito una giustificazione sufficiente.
Art. 11 del D.Lgs. n. 374/1990
La disciplina del contraddittorio endoprocedimentale in materia doganale è stata considerata speciale rispetto alla disciplina generale, con valutazione anche dell'effettivo pregiudizio subito dal contribuente.
Regolamento CE n. 1870/2005
È stato richiamato per la disciplina dei contingenti quantitativi relativi all'importazione agevolata dell'aglio, cui è collegato il beneficio tariffario.
Normativa sui certificati AGRIM
I titoli di importazione sono soggettivamente vincolati e non trasferibili; le operazioni dirette o indirette ad aggirare tale vincolo possono comportare il disconoscimento della tariffa agevolata.
Principio dell'abuso del diritto
Una sequenza di operazioni formalmente lecite può essere riqualificata come abuso quando, senza necessità di una simulazione assoluta o di un'intenzione fraudolenta, produce l'elusione dei dazi dovuti e aggira la disciplina dei contingenti.
Massime di principio
- Nelle importazioni soggette a contingente e tariffa agevolata, il beneficio è normalmente collegato sia alla merce sia al titolare del certificato e ai limiti quantitativi autorizzati; non è sufficiente rispettare formalmente i singoli passaggi contrattuali.
- Una rivendita immediata o quasi immediata della merce a soggetti collegati agli importatori originari può costituire un indice rilevante di interposizione fittizia o di interposizione reale con funzione elusiva.
- La concentrazione del beneficio tariffario presso operatori collegati, mediante frazionamento delle importazioni, può essere considerata un aggiramento dei contingenti e una lesione della libera concorrenza.
- Per configurare l'abuso del diritto non è indispensabile dimostrare che le operazioni siano inesistenti o accompagnate da una frode simulata; può essere sufficiente dimostrare che la struttura negoziale eluda la finalità delle norme doganali e riduca indebitamente il dazio.
- La deroga al termine di 60 giorni previsto per le osservazioni del contribuente richiede una ragione concreta e motivata di urgenza, come l'imminente prescrizione, e resta più difficilmente contestabile se non viene dimostrato un effettivo pregiudizio difensivo.
- La contestazione della competenza territoriale dell'ufficio doganale richiede la violazione di una regola specifica e inderogabile; la sede della verifica e la sede dell'operatore sottoposto a controllo possono giustificare l'intervento dell'ufficio.
- Per contrastare efficacemente un accertamento fondato sull'abuso del diritto è necessario fornire una spiegazione economica e documentale concreta delle operazioni, dimostrando l'autonomia dei soggetti, l'effettiva disponibilità della merce e l'assenza di collegamenti o coordinamento artificioso.
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