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Sentenza

Sentenza del 08/02/2016 n. 282 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Dazi doganali - prodotti agricoli extracomunitari - contingente - tariffa agevolata - interposizione fittizia - interposizione reale - abuso del diritto - libera concorrenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le società hanno impugnato l'avviso di accertamento suppletivo e di rettifica relativo a due importazioni di aglio proveniente da Argentina e Cina, contestando dazi e accessori. Sostenevano, tra l'altro, la prescrizione dell'obbligazione doganale, l'incompetenza territoriale dell'ufficio, la violazione del termine dilatorio di 60 giorni, la lesione del contraddittorio e del diritto di difesa, il difetto di motivazione e l'erronea qualificazione delle operazioni come abuso del diritto. L'Amministrazione ha invece sostenuto che le importazioni a tariffa agevolata erano state frazionate e realizzate mediante una società formalmente interposta, W S.r.l., che acquistava le partite da Y S.a.s. e Z S.r.l. e le rivendeva quasi immediatamente a X S.p.A., soggetto riconducibile ai medesimi assetti proprietari o gestionali. Secondo l'Agenzia, tale struttura eludeva i limiti dei contingenti e il divieto di trasferibilità dei certificati di importazione.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha rigettato integralmente l'appello, confermando la legittimità dell'avviso di accertamento e dei maggiori dazi richiesti. Ha ritenuto tempestiva la notifica, avvenuta l'ultimo giorno del termine triennale; ha escluso l'incompetenza territoriale dell'Agenzia delle Dogane di Ferrara; ha considerato giustificata l'emissione dell'atto prima dello scadere dei 60 giorni per l'imminente prescrizione; ha escluso una concreta lesione del contraddittorio e del diritto di difesa. Nel merito, ha ritenuto provata l'interposizione reale ma fittizia della società W e ha qualificato le operazioni come abuso del diritto, poiché dirette ad aggirare i limiti quantitativi del contingente agevolato, alterando la libera concorrenza e concentrando il beneficio in capo a pochi operatori. Le società appellanti sono state inoltre condannate al pagamento di 2.000 euro di spese di giudizio, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • Art. 84 D.P.R. n. 43/1973

    La disposizione è stata richiamata in materia di termine triennale per l'accertamento dell'obbligazione doganale; la notifica effettuata entro l'ultimo giorno utile è stata ritenuta tempestiva.

  • Art. 221 del Codice doganale comunitario

    È stato richiamato insieme alla normativa nazionale per valutare la tempestività della comunicazione dell'importo dei dazi dovuti.

  • Art. 215 del Regolamento CE n. 2913/1992

    La disciplina individua il luogo di insorgenza dell'obbligazione doganale, ma non determina necessariamente l'invalidità dell'atto emesso da un diverso ufficio doganale, in assenza di una specifica competenza territoriale inderogabile.

  • Art. 12, comma 7, Legge n. 212/2000

    Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli Uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

    Il termine dilatorio di 60 giorni può essere derogato quando ricorra una particolare e motivata urgenza. Nel caso concreto, l'imminente scadenza del termine triennale di accertamento ha costituito una giustificazione sufficiente.

  • Art. 11 del D.Lgs. n. 374/1990

    La disciplina del contraddittorio endoprocedimentale in materia doganale è stata considerata speciale rispetto alla disciplina generale, con valutazione anche dell'effettivo pregiudizio subito dal contribuente.

  • Regolamento CE n. 1870/2005

    È stato richiamato per la disciplina dei contingenti quantitativi relativi all'importazione agevolata dell'aglio, cui è collegato il beneficio tariffario.

  • Normativa sui certificati AGRIM

    I titoli di importazione sono soggettivamente vincolati e non trasferibili; le operazioni dirette o indirette ad aggirare tale vincolo possono comportare il disconoscimento della tariffa agevolata.

  • Principio dell'abuso del diritto

    Una sequenza di operazioni formalmente lecite può essere riqualificata come abuso quando, senza necessità di una simulazione assoluta o di un'intenzione fraudolenta, produce l'elusione dei dazi dovuti e aggira la disciplina dei contingenti.

Massime di principio

  • Nelle importazioni soggette a contingente e tariffa agevolata, il beneficio è normalmente collegato sia alla merce sia al titolare del certificato e ai limiti quantitativi autorizzati; non è sufficiente rispettare formalmente i singoli passaggi contrattuali.
  • Una rivendita immediata o quasi immediata della merce a soggetti collegati agli importatori originari può costituire un indice rilevante di interposizione fittizia o di interposizione reale con funzione elusiva.
  • La concentrazione del beneficio tariffario presso operatori collegati, mediante frazionamento delle importazioni, può essere considerata un aggiramento dei contingenti e una lesione della libera concorrenza.
  • Per configurare l'abuso del diritto non è indispensabile dimostrare che le operazioni siano inesistenti o accompagnate da una frode simulata; può essere sufficiente dimostrare che la struttura negoziale eluda la finalità delle norme doganali e riduca indebitamente il dazio.
  • La deroga al termine di 60 giorni previsto per le osservazioni del contribuente richiede una ragione concreta e motivata di urgenza, come l'imminente prescrizione, e resta più difficilmente contestabile se non viene dimostrato un effettivo pregiudizio difensivo.
  • La contestazione della competenza territoriale dell'ufficio doganale richiede la violazione di una regola specifica e inderogabile; la sede della verifica e la sede dell'operatore sottoposto a controllo possono giustificare l'intervento dell'ufficio.
  • Per contrastare efficacemente un accertamento fondato sull'abuso del diritto è necessario fornire una spiegazione economica e documentale concreta delle operazioni, dimostrando l'autonomia dei soggetti, l'effettiva disponibilità della merce e l'assenza di collegamenti o coordinamento artificioso.

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