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Sentenza

Sentenza del 08/02/2016 n. 119 - Comm. Trib. Prov. Brescia

IRES - Credito di imposta - Errata compilazione quadro RV - Violazione formale - Sussiste - Decadenza dal diritto di compensare il credito - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha riconosciuto che l’errata compilazione del quadro RV costituisce una violazione formale, poiché il credito era comunque stato indicato nella dichiarazione dei redditi. Tuttavia, tale errore non determina la decadenza dal diritto al credito né impedisce la compensazione. La decadenza opera soltanto quando il credito non viene indicato nella dichiarazione o nell’apposita sezione prevista dalla disciplina applicabile.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il diritto di utilizzare in compensazione un credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, previsto dall’art. 1, comma 280, della legge n. 296/2006 e dal decreto ministeriale 4 marzo 2011. Il contribuente aveva indicato il credito nella dichiarazione dei redditi, ma aveva compilato erroneamente il quadro RV, riportandolo in una casella diversa da quella prevista. L’Amministrazione aveva ritenuto che tale errore comportasse la decadenza dal beneficio e dal diritto di compensare il credito.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 280, legge n. 296/2006

    Prevede il credito d’imposta per i costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo.

  • Decreto ministeriale 4 marzo 2011

    Disciplina il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo e le relative modalità di indicazione e utilizzo.

  • Art. 5 del regolamento allegato al decreto n. 76/2008

    La decadenza dal diritto al credito si verifica quando il credito non viene indicato nella dichiarazione dei redditi o nell’apposita sezione prevista; l’indicazione in una casella errata, se il credito è comunque dichiarato, integra una violazione formale.

Massime di principio

  • L’errata collocazione di un credito in un quadro o in una casella diversa da quella corretta, quando il credito risulta comunque indicato nella dichiarazione, tende a configurare una violazione formale e non determina automaticamente la perdita del beneficio.
  • La decadenza da un credito d’imposta richiede normalmente la violazione di un requisito sostanziale o l’omessa indicazione del credito, non un semplice errore materiale o formale nella compilazione.
  • Per evitare contestazioni, è comunque opportuno correggere tempestivamente gli errori dichiarativi mediante dichiarazione integrativa e conservare la documentazione che dimostri l’effettiva spettanza del credito e il rispetto dei requisiti sostanziali.
  • La tutela contro la decadenza non opera se l’errore impedisce del tutto di individuare il credito, se il credito è inesistente o non spettante, oppure se la normativa specifica attribuisce espressamente natura sostanziale all’adempimento omesso.

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