Sentenza del 08/02/2016 n. 701 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Processo Tributario - Ricorso in appello - Motivi specifici di impugnazione - Assenza - Inammissibilità - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso in appello è stato dichiarato inammissibile. La mera riproposizione delle precedenti argomentazioni o una contestazione generica della sentenza non soddisfa l'obbligo di formulare specifici motivi di impugnazione e impedisce al giudice di individuare l'oggetto e i limiti della revisione richiesta.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appello conteneva una doglianza generica contro la sentenza di primo grado oppure si limitava a riprodurre le difese già svolte nel primo grado, senza indicare in modo specifico gli errori o i capi della sentenza oggetto di censura. L'art. 53 del d.lgs. 546/1992 richiede invece motivi di impugnazione specifici, idonei a individuare le ragioni per cui la decisione dovrebbe essere riformata.
Norme richiamate
Art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il ricorso in appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione.
La norma impone all'appellante di confrontarsi puntualmente con la sentenza impugnata, indicando quali statuizioni sono contestate, quali errori vengono denunciati e per quali ragioni si chiede la riforma. L'assenza di tali elementi comporta l'inammissibilità dell'appello.
Massime di principio
- Un appello tributario non può limitarsi a esprimere un dissenso generico rispetto alla decisione di primo grado.
- La riproduzione delle difese già svolte in primo grado non è sufficiente se non è accompagnata da una critica specifica alle motivazioni della sentenza impugnata.
- È necessario individuare chiaramente i capi della decisione contestati, gli errori attribuiti al giudice e le richieste rivolte al giudice d'appello.
- In situazioni analoghe, l'assenza di motivi specifici può essere rilevata dal giudice e condurre all'inammissibilità dell'impugnazione, senza esame del merito.
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