Cassazione Civile, Ordinanza n. 33043/2022 del 09/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
I ricorrenti avevano agito per ottenere il ripristino dello stato dei luoghi e il risarcimento del danno, deducendo che i convenuti avevano creato nel 2004 aperture nel ballatoio prospiciente il loro immobile, alterando il prospetto dell'edificio e violando la loro privacy. A sostegno della domanda invocavano una scrittura privata del 24 febbraio 1958 con cui il dante causa dei convenuti si era impegnato a non aprire tali luci. Il tribunale aveva accolto la domanda, ma la corte d'appello aveva riformato la decisione ritenendo la scrittura inopponibile ai convenuti perché non trascritta e perché non era stata provata la loro qualità di eredi del sottoscrittore. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato vizio di motivazione, illogicità e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la corte d'appello avrebbe erroneamente qualificato la domanda come azione di adempimento dell'obbligazione assunta dal dante causa, mentre l'azione sarebbe stata diretta solo ad accertare l'assenza di un titolo legittimante l'apertura della finestrella e la sua abusività; hanno inoltre contestato che fosse stata sollevata o potesse desumersi una contestazione della qualità di eredi e lamentato l'omessa pronuncia su questioni decisive relative alla legittimità dell'apertura, al mantenimento della stessa e alla servitù invocata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la censura investiva in realtà l'interpretazione e la qualificazione della domanda compiuta dal giudice di merito; tale operazione è accertamento di fatto sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di omesso esame di fatti decisivi o della violazione dei criteri ermeneutici, oneri che nel caso non erano stati assolti perché i ricorrenti non avevano indicato quali criteri fossero stati violati né trascritto il testo dell'atto di citazione. Ha quindi confermato la decisione della corte territoriale secondo cui la scrittura privata era inopponibile ai convenuti, in difetto di trascrizione e di prova della loro qualità di eredi del sottoscrittore, trattandosi al più di un vincolo obbligatorio efficace solo tra le parti originarie e, quanto al debito, nei confronti dell'erede e non dell'avente causa a titolo particolare. Il ricorso è stato rigettato con condanna dei ricorrenti alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è il solo canale di sindacato sul fatto interpretativo del giudice di merito, in difetto di specifica deduzione della violazione dei criteri ermeneutici.
la doglianza di omessa pronuncia era in realtà una critica all'interpretazione della domanda compiuta dal giudice di merito.
l'interpretazione del contenuto della domanda è sindacabile in cassazione, quanto al testo di un atto processuale, solo per violazione dei canoni ermeneutici o per omesso esame di fatti decisivi.
la Corte prende atto della rituale produzione della relazione di notificazione della sentenza impugnata.
richiamato dai resistenti nella questione di tempestività della notifica via PEC.
art. 16 septies del d.l. n. 179/2012, conv. in L. n. 221/2012
la Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 75/2019 che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui differiva al giorno successivo il perfezionamento della notifica telematica eseguita dopo le ore 21 ma entro le 24.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
riconosciuti i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura sull'interpretazione e qualificazione di una domanda giudiziale o di un atto processuale richiede che il ricorrente indichi specificamente i criteri ermeneutici asseritamente violati o il fatto decisivo omesso, oltre a riprodurre il testo dell'atto interpretato; in mancanza, la doglianza è inammissibile o comunque infondata.
- Il giudice di merito, nell'interpretare la domanda, deve accertarne il contenuto sostanziale al di là delle espressioni letterali usate dalla parte, purché resti entro i limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e non introduca d'ufficio un'azione diversa.
- Una scrittura privata costitutiva di vincoli su un fondo o di obbligazioni correlate non trascritta non è opponibile all'avente causa a titolo particolare del contraente, salvo che il titolo sia stato trascritto o espressamente richiamato e accettato nell'atto di trasferimento.
- Quando la pretesa sia costruita come azione di inadempimento di un obbligo assunto dal dante causa, il debito può gravare sull'erede del contraente, ma non sull'avente causa a titolo particolare, che resta terzo rispetto al rapporto obbligatorio originario.
- La contestazione in cassazione della qualificazione giuridica della domanda non può risolversi in una mera diversa lettura del fatto processuale, ma deve colpire il concreto percorso argomentativo del giudice di merito con deduzioni specifiche e autosufficienti.
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