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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20329/2024 del 23/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che aveva confermato le condanne pronunciate in abbreviato per: ricettazione (art. 648 c.p.), falsificazione/uso di ricette mediche (artt. 477, 482 c.p.) e violazioni alla normativa sugli stupefacenti (D.P.R. n. 309/1990, art. 73). Capodicasa deduce che la detenzione delle confezioni di Oxycontin (capo 3) avrebbe dovuto essere qualificata nella ipotesi di lieve entità (art. 73, comma 5) e che la Corte non ha motivato adeguatamente. Gugliotta denuncia invece l'inesistenza del concorso nei reati di falsificazione e ricettazione, sostenendo di essersi limitato all'uso delle ricette falsificate e quindi di non poter essere ritenuto concorrente materiale o morale nella falsificazione (e che, semmai, il suo comportamento si risolverebbe in un uso di atto falso ex art. 489). Inoltre contesta che la stessa condotta sia stata impropriamente utilizzata per sussumere più fattispecie.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse motivato correttamente l'esclusione della lieve entità per Capodicasa, effettuando una valutazione concreta e complessiva (quantità, durata, modalità, destinazione all'estero, presenza di 28 compresse in casa). Quanto a Gugliotta, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione sul concorso morale nella falsificazione e sulla ricettazione: l'uso ripetuto delle ricette rubate/smarrite, le telefonate alle farmacie, l'accordo e la sinergia con Capodicasa comprovano il contributo a un progetto criminoso comune e il dolo (anche eventuale) rispetto alla provenienza illecita delle ricette. Confermate quindi le condanne di merito: per Gugliotta reclusione anni 2 e multa di €500; per Capodicasa reclusione anni 4 e multa di €20.000. Dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi; condanna dei ricorrenti alle spese e all'obbligo di versare €3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p. (ricettazione)

    La Corte ha ritenuto sussistente il dolo, anche nella forma del dolo eventuale, quando l'agente si è rappresentato la concreta probabilità che la cosa provenisse da reato; l'uso ripetuto di ricette illecite e la sinergia con il complice integrano tale rappresentazione.

  • artt. 477 e 482 c.p. (falsità materiale in certificati/autorizzazioni amministrative)

    Il reato si consuma con la formazione del documento falso; il concorso può essere anche morale quando la condotta di un soggetto rafforza e rende effettivo il proposito criminoso dell'autore materiale.

  • art. 489 c.p. (uso di atto falso)

    Può essere applicato solo se l'agente non abbia concorso nella falsificazione o se il concorso non sia punibile; qui la Corte ha ritenuto che Gugliotta non fosse mera parte utilizzatrice ma concorrente.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 (illeciti concernenti stupefacenti) comma 5

    L'ipotesi di lieve entità è valutata concretamente secondo criteri multipli (quantità, qualità, personalità dell'agente, mezzi, modalità e circostanze). La Corte ha ritenuto che, nel caso concreto (approvvigionamento massiccio, esportazione, durata protratta, presenza di confezioni), non ricorressero i presupposti della lieve entità.

  • art. 110, art. 81, comma 2 c.p. (concorso e continuazione)

    La sentenza ha ritenuto sussistente il concorso tra reati e ha valutato correttamente la continuazione dove applicabile (riduzioni/aggiustamenti di pena).

  • art. 616 c.p.p. (onere a carico dei ricorrenti per l'inammissibilità)

    Applicazione per l'obbligo di versare alla Cassa delle ammende una somma determinata, in considerazione della causa di inammissibilità dei ricorsi.

  • Sez. Un., sent. n. 51063/2018 (Murolo) e giurisprudenza consolidata

    Richiamati i principi ermeneutici per l'applicazione della lieve entità ex art. 73, comma 5: valutazione complessiva e non meramente alternativa degli indici, bilanciamento degli stessi e valutazione concreta delle circostanze.

Massime di principio

  • La valutazione della "lieve entità" (art. 73, comma 5 DPR 309/90) è concreta e globale: il giudice considera quantità, qualità, durata, modalità, personalità dell'agente e finalità (cedere o consumo personale). Non basta un solo elemento favorevole per escludere la rilevanza penale.
  • Il reato di falsità materiale in certificati/autorizzazioni (artt. 477, 482) si perfeziona con la formazione del documento falso; chi contribuisce a rendere possibile o più efficiente il progetto criminoso può essere ritenuto concorrente anche moralmente.
  • L'uso del documento falso (art. 489) è configurabile soltanto quando l'agente non abbia concorso nella falsificazione o quando il concorso non sia punibile; la condotta ripetuta e l'accordo con l'autore materiale orientano verso l'imputazione per concorso nel falso.
  • Il dolo nella ricettazione può essere anche eventuale: è sufficiente che l'agente si sia rappresentato la concreta possibilità che la cosa derivasse da reato; elementi come ricettari rubati/smarriti e frequente approvvigionamento rafforzano tale rappresentazione.
  • In Cassazione il sindacato sulla valutazione della prova e sulla discrezionalità del giudice di merito è limitato: motivazioni non contraddittorie, logiche e complete non sono sindacabili se fondano una valutazione coerente del materiale probatorio.
  • Quando le condotte sono diverse per struttura e cronologia (es. impossesso di moduli in bianco e successiva falsificazione), può essere escluso il rapporto di specialità e ritenuto il concorso formale tra reati distinti.

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