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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 32594/2023 del 23/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la delibera aziendale che, con decorrenza marzo 2013, aveva ridotto del 30% la remunerazione variabile aziendale (retribuzione di posizione parte variabile e retribuzione di risultato) e aveva operato trattenute in busta paga. Contestavano l'arbitrarietà del taglio perché: la base di calcolo adottata era l'intera consistenza dei fondi anziché le sole voci destinate al trattamento accessorio; non era stata effettuata la prescritta revisione della graduazione delle funzioni (art. 51 c.3 e art.55 c.6 CCNL 1996); la decurtazione avrebbe dovuto rispettare la cristallizzazione e la riproporzionamento delle risorse previsto dall'art. 9 comma 2-bis del d.l. 78/2010 conv. legge 122/2010, e non tradursi in un taglio forfettario e uniforme del 30% su ciascun dirigente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei dirigenti, cassando la sentenza della Corte d'Appello di Napoli e rinviando la causa alla Corte d'Appello per un nuovo esame. La Suprema Corte ha ritenuto illegittimo il taglio forfettario del 30% applicato dall'A.S.L. come modalità di attuazione della cristallizzazione/riduzione delle risorse. Ha stabilito che l'art. 9, comma 2-bis, d.l. 78/2010 cristallizza le risorse al livello 2010 e ne prescrive la riduzione proporzionale in relazione alle cessazioni del personale; la corretta attuazione impone il ricalcolo dei fondi, la determinazione di quanto spettante a ciascun medico sulla base della graduazione vigente, l'individuazione del "dare-avere" e, se dovuto, il recupero delle somme tramite detrazione individuale secondo i calcoli contrattuali (non con un taglio percentuale uniforme). La Cassazione ha quindi rinviato alla Corte d'Appello per quantificare gli importi dovuti e determinare il conguaglio tra quanto percepito e quanto effettivamente spettante.

Norme richiamate

  • d.l. 78/2010, art. 9 comma 2-bis (conv. con legge n.122/2010)

    A decorrere dal 1º gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio

    La norma cristallizza le risorse al livello 2010 e impone una riduzione automatica e proporzionale delle risorse in relazione alle cessazioni del personale; l'attuazione richiede la riproporzionamento del fondo e la sua ripartizione per unità di personale, non un taglio percentuale uniforme sulle singole retribuzioni accessorie.

  • d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 45

    Stabilisce che trattamento economico fondamentale e accessorio è disciplinato dai contratti collettivi; introduce il principio di parità di trattamento e vincola le amministrazioni al rispetto della contrattazione collettiva nelle modalità di erogazione delle voci accessorie.

  • CCNL Area dirigenza medica e veterinaria (5 dicembre 1996), art. 51 comma 3

    Disciplina la graduazione delle funzioni e collega la retribuzione di posizione all'incarico attribuito; la corresponsione della parte variabile richiede la pesatura delle attività e la revisione della graduazione per modificare le quote.

  • CCNL (8 giugno 2000), art. 39 (area dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa)

    Riconosce la retribuzione di posizione come componente del trattamento economico dei dirigenti; le modifiche devono rispettare quanto previsto dalla contrattazione collettiva.

  • d.lgs. n. 150/2009 e d.lgs. n. 75/2017 (richiamati nella motivazione, art. 40 comma 3-bis)

    Rafforzano il legame tra performance, contrattazione integrativa e destinazione delle risorse accessorie verso obiettivi di efficienza e produttività; la contrattazione integrativa deve collegare una quota prevalente delle risorse alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento.

Massime di principio

  • La cristallizzazione delle risorse disposta dall'art. 9 comma 2-bis obbliga le amministrazioni a ripartire il fondo disponibile in base all'ammontare 2010 e a ridurre le risorse in misura proporzionale alle cessazioni del personale: non è legittimo applicare un taglio forfettario uniforme (es. 30%) a tutti i beneficiari senza ricalcoli individuali.
  • Se l'amministrazione non ha applicato correttamente la riproporzionamento del fondo, il recupero delle somme deve avvenire tramite ricalcolo del fondo, determinazione dei diritti individuali secondo la graduazione vigente e quantificazione del "dare-avere" per ciascun lavoratore; il giudice ordinario è competente a verificare e quantificare questi diritti.
  • La modifica o la riduzione dei trattamenti accessori non può violare i diritti soggettivi consolidati dalla contrattazione collettiva: variazioni peggiorative unilaterali sono vietate salvo che la normativa statale di contenimento della spesa imponga diversamente e sia applicata nei modi e limiti indicati dalla legge.
  • La revisione della graduazione delle funzioni incide sulla ripartizione del fondo, non sull'ammontare complessivo del fondo stesso; una revisione legittima richiede l'avvio e lo svolgimento dell'iter contrattuale/istruttorio, e non può giustificare misure provvisorie generalizzate senza motivazione e senza l'avvio del procedimento.
  • Il datore di lavoro pubblico può attuare misure di contenimento della spesa previste dalla normativa statale, ma l'attuazione concreta deve rispettare le forme e i criteri stabiliti dalla norma statale e dalla contrattazione collettiva; in caso di applicazione erronea, i singoli lavoratori possono ottenere la ricostruzione del loro diritto economico e la conseguente quantificazione delle somme dovute.

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